L’Irpef

AG Servizi
5 min readMay 13, 2017

L’Irpef è l’imposta sul reddito delle persone fisiche, e la principale imposta che si paga in Italia: grava su ognuno delle persone fiscalmente residenti in Italia, su tutte le tipologie di reddito ovunque prodotte nel mondo.

È un’imposta progressiva per scaglioni. Il reddito complessivo netto della singola persona fisica è suddiviso in tanti scaglioni, ad ognuno dei quali è applicata un’aliquota, che è sempre più elevata, man mano che il reddito si fa più alto. Ogni aliquota, però, si applica solo sullo scaglione di competenza e concorre, dunque, con le aliquote applicati sugli altri scaglioni. Per questo motivo è più corretto parlare per questa imposta di aliquote, usando il plurale anzichè il singolare.

Ad esempio, ex art. 11 TUIR, sullo scaglione di reddito che va sino a € 15.000 si applica l’aliquota del 23%. Tutti i contribuenti, fino a quel limite di reddito, subiranno la medesima aliquota. Poi, chi possiede redditi superiori a quella somma, dovrà applicare, ma solo sugli altri scaglioni, le rispettive aliquote di competenza, fermo restando il 23% applicato al primo scaglione.

Oltre i 15.000 €, e fino a 28.000 €, si applica il 27%: questo significa che l’aliquota del 27 si applicherà su un massimo di (28.000–15.000 =) 13.000 €; il contribuente che abbia redditi fino a € 28.000 dovrà dunque sommare l’importo risultante dall’aliquota gravante sul primo scaglione, con quello risultante dall’applicazione del 27% sull’importo che supera i 15.000 €.

Oltre 28.000 €, e fino a 55.000 €, l’aliquota è pari al 38%, che si applicherà su un importo massimo di (55.000 — 28.000 =) 27.000 €; il contribuente quindi che raggiunga questa soglia dovrà sommare tre importi, ottenuti applicando queste prime 3 aliquote ai primi 3 scaglioni.

Oltre 55.000 €, e fino a 75.000 €, l’aliquota sale al 41% e, sullo scaglione ulteriore, che va oltre 75.000 €, si applica l’aliquota del 43%.

Vi sono, poi, previsioni specifiche che considerano non dovuta alcuna imposta, nel caso siano posseduti alcuni particolari redditi di importo molto basso.

N.B.: In un sistema progressivo, il riconoscimento di oneri deducibili attenua la progressività, e va in controtendenza: infatti, data una spesa per onere deducibile pari a 1.000, il contribuente che subisca l’aliquota del 23% avrà un risparmio d’imposta di 230 €, mentre il contribuente che abbia l’aliquota massima ad es. al 43%, avrà un risparmio di 430 €. Il divario tra le imposte da ciascuno dovute si attenua sensibilmente. Ecco perchè, dal 1993, una serie di oneri deducibili è stata trasformata in detrazioni (onere detraibile) dall’imposta lorda dovuta, pari al 19% della spesa sostenuta (percentuale che è dunque minore della stessa aliquota minima). L’elenco degli oneri deducibili, ancora oggi molto nutrito, era dunque molto più consistente prima della riforma del 1993, che ha trasferito una parte assai rilevante di essi tra le detrazioni.

Presupposto: il possesso di redditi rientranti in una delle 6 categorie di reddito che meglio analizzeremo più avanti: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi.

Soggetti passivi: sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i cittadini italiani per i redditi prodotti in Italia e all’estero (in quest’ultimo caso è previsto un credito d’imposta), nonchè i cittadini stranieri per i redditi prodotti in Italia.

Base imponibile: l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 Tuir, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Esenzioni: non devono pagare l’Irpef i contribuenti il cui reddito complessivo è composto esclusivamente da:

  • Reddito di sola pensione: € 8.000;
  • Reddito della sola unità immobiliare considerata come abitazione principale e delle relative pertinenze;
  • Redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;
  • Redditi di soli fabbricati, € 500;
  • Redditi da lavoro dipendente, € 8.000;
  • Redditi da lavoro autonomo, € 4.800.

A norma dell’art. 8 Tuir, il reddito complessivo annuo è dato dalla somma dei redditi netti di ogni categoria diminuita dalle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata e dall’esercizio di arti e professioni.

Il reddito complessivo si ottiene quindi dalla somma di queste 6 categorie di reddito:

Redditi fondiari: sono quelli inerenti a terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o che devono essere iscritti, con attribuzione di una rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano;

redditi di lavoro dipendente: sono quelli che derivano da rapporti avente per oggetto la prestazione di lavoro alla dipendenza o sotto la direzione di altri;

redditi di lavoro autonomo: sono quelli che provengono dall’esercizio di arti e professioni (la determinazione di tali redditi avviene in base al principio cantabile c.d. di cassa);

redditi di capitale: rientrano in tale categoria tutti i redditi provenienti dall’impiego o dall’investimento di capitali;

redditi di impresa: sono considerati tali i redditi provenienti dalle attività di imprese commerciali;

redditi diversi: qui rientrano tutti quei redditi che non trovano una collocazione precisa nelle prime 5 categorie.

Al reddito complessivo, ottenuto sommando queste 6 categorie di reddito, sottraiamo gli oneri deducibili ed otterremo il reddito imponibile; applicando a questo importo le aliquote d’imposta otteniamo l’imposta lorda:

diminuendo l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera) ed otteniamo l’imposta netta, ossia quanto il soggetto passivo e’ tenuto a versare all’erario.

Esempi di applicazione dell’aliquota progressiva:

Per fare un altro esempio: un soggetto con reddito pari a 20.000 euro dovrà corrispondere un’imposta pari a 3.450 euro (su 15.000 si applica l’aliquota del 23%) + il 27% della parte eccedente i 15.000 euro (in questo caso 1.350 euro ovvero il 27% di 5.000).

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