Redditi di capitale
Cosa sono
Si definiscono redditi di capitale (disciplinati dagli artt. 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi — TUIR), indipendentemente se prodotti in Italia o all’estero, i proventi in denaro o in natura derivanti dall’impiego, a qualsiasi titolo, di denaro o altri beni purché la loro percezione avvenga al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
I redditi di capitale si differenziano dai redditi diversi di natura finanziaria in quanto i primi derivano dal semplice possesso di capitale, mentre i secondi derivano dalla successiva negoziazione di capitale investito.
Caratteristiche dei redditi di capitale
Nella determinazione dei redditi di capitale valgono due regole:
- Tassazione al lordo dei redditi di capitale: ciò significa che sui redditi di capitale non sia deducibile alcuna componente di costo di produzione del reddito stesso. Il reddito è la risultante dell’intero valore prodotto dal relativo titolo, senza alcuna deduzione o detrazione, anche qualora vi siano stati dei costi sostenuti dal contribuente.
- Principio di cassa: ossia l’assoggettamento a tassazione dei redditi di capitale avviene nel momento in cui sono effettivamente percepiti ovvero realizzati; non conta quindi il periodo di maturazione ma il concreto istante in cui si incassa (es. la distribuzione del dividendo, che si riferisce ad un periodo di maturazione degli utili antecedente). Unica eccezione al criterio di cassa sono gli interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, per i quali si applica il criterio della competenza.
Redditi di capitali: due categorie
Questi redditi non sono esplicitamente definiti dalla normativa ma in base all’art. 44 e 45 del Tuir possono essere frazionati in due categorie:
— I proventi [interessi] derivanti da rapporti di finanziamento (c.d. rendite finanziarie): sono rendite percepite come remunerazione di un’intesa contrattuale dove l’investitore mette a disposizione una certa somma di denaro ad un altro soggetto (banca, intermediario, azienda) per un determinato tempo ottenendone la restituzione comprensiva di interessi. Il prodotto del capitale impiegato quindi è l’interesse e rappresenta il reddito fiscale imponibile.
Questi proventi-interessi subiscono delle ritenute alla fonte che possono essere:
- del 26% se si riferiscano ad interessi su dividendi, obbligazioni, bancari, postali
- o del 12,5% se si riferiscono ad interessi su titoli di stato, buoni fruttiferi postali o titoli equiparati emessi da organismi internazionali da stati esteri white list.
— i proventi [dividendi] derivanti da capitali impiegati in attività finanziarie o di partecipazione (c.d. dividendi di partecipazione): sono redditi che derivano dalla partecipazione al capitale di rischio di società o soggetti passivi Ires.
Per differenza, non sono dividendi i proventi che derivano dalla partecipazione a società di persone. In tal caso gli utili sono configurabili come redditi di partecipazione, assimilati ai redditi d’impresa e non ai redditi di capitale.
Per tali redditi la legge di stabilità 2018 ha introdotto una novità importante. Infatti se prima veniva fatta una distinzione a seconda di due parametri, la localizzazione e la percentuale di partecipazione (partecipazione qualificata o non qualificata) dal 1 gennaio 2018 non esiste più questa distinzione: su entrambe avviene una ritenuta a titolo d’imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione e pertanto non vanno indicati nel quadro D; tuttavia, è previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti a partire dall’anno successivo e fino al 31 dicembre 2022, che continuano a ricadere nella normativa precedente.
Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770.
Non sono redditi di capitale
Invece, non sono redditi di capitale:
- le plusvalenze, capital gain, che derivano dalla cessione di azioni o di obbligazioni. Tali redditi appartengono alla categoria dei redditi diversi;
- gli interessi non derivanti dall’impiego di capitale, come gli interessi che risarciscono un danno o quelli riconosciuti in seguito ad una dilazione di pagamento. Tali redditi costituiscono redditi della stessa categoria dei crediti su cui maturano, e quindi redditi di lavoro e redditi d’impresa.
Novità della legge di bilancio 2018
Con l’art. 1 co. 999 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), il Legislatore ha riformato in modo significativo il regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
Viene uniformato il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze “qualificati” a quello delle analoghe componenti di natura non qualificata, prevedendo l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% per entrambe le fattispecie.
Tassazione dal 1 gennaio 2018 dei redditi di capitale da attività finanziarie di partecipazioni
Di conseguenza, dal 2018 — quindi per i dividendi eventualmente distribuiti nel 2019 — valgono le seguenti regole:
- aliquota secca al 26% sui dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa. Il contribuente persona fisica non dovrà riportare nulla in dichiarazione dei redditi poiché in questo caso è la società stessa che effettua e versa la ritenuta d’acconto. La società sarà tuttavia obbligata alla presentazione della Cupe e del relativo modello 770;
- tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (esenzione del 41,86%) per le società di persone e le persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali). Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
- base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali.
Regime transitorio per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022
È prevista un’apposita disciplina transitoria per cui, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.
In altri termini, solo gli utili prodotti dal 1° gennaio 2018 potranno essere immediatamente assoggettati al nuovo regime di ritenuta a titolo di imposta, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti ancora fino al 31 dicembre 2022 continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo IRPEF all’aliquota marginale del socio percettore secondo le percentuali del 40%, del 49,72% o del 58,14%:
- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 33%);
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 27,50%);
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l’aliquota IRES è del 24%).
Invece, quindi, per i redditi di capitale (dividendi) conseguiti dall’esercizio 2018 verrà applicata ai soci titolari di partecipazione, qualificata o non qualificata, la ritenuta fissa del 26%.
In conclusione, gli utili prodotti fino al 2017 incluso, se distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, seguiranno la medesima tassazione di riferimento del periodo, se invece distribuiti successivamente alla data del 31/12/2022 subiranno la ritenuta fissa del 26%.
Dividendi — Imprese individuali e società di persone
Per gli imprenditori individuali e le società di persone, i dividendi (di fonte italiana o estera) concorrono alla formazione del reddito imponibile, indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta:
- nel limite del 40% (utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31.12.2007);
- nel limite del 49,72% (utili formatisi dopo l’esercizio in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016);
- nel limite del 58,14% (utili formatisi a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).
Dividendi — Società semplici
Un aspetto che il legislatore non sembra aver considerato è quello relativo ai dividendi percepiti dalle società semplici. A seguito dell’abrogazione del primo periodo del co. 1 dell’art. 47 del TUIR, non sembrerebbe più previsto che i dividendi debbano concorrere a formare l’imponibile complessivo della società nella misura del 58,14%.
È possibile duplice chiave di lettura di tale situazione: da un lato, infatti, si potrebbe pensare che gli utili siano ormai da considerare interamente non tassabili, dall’altro, potrebbe valere anche l’interpretazione opposta, ossia che essi concorrano a formare l’imponibile complessivo nel loro intero ammontare.
Ad ogni modo, una lettura logico sistematica della posizione delle società semplici dovrebbe continuare a vedere tali utili tassati nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, così come avviene per le società di persone commerciali.
Il punto in questione richiederebbe, quindi, maggiori chiarimenti.
Dividendi — Soggetti IRES
Con riferimento ai soggetti IRES residenti, i dividendi concorrono alla formazione della base imponibile nel limite del 5%, a norma dell’art. 89 co. 2 del TUIR.
La norma non è stata oggetto di modifica.
— Dividendi derivanti dalla partecipazione in società a regime fiscale privilegiato
Anche per i soggetti IRES, se il dividendo deriva dalla partecipazione in una società residente in uno dei paesi o territori a regime fiscale privilegiato, esso è imponibile per l’intero ammontare percepito (art. 89 co. 3 del TUIR).
Non sono, però, previste ritenute d’ingresso.
— Disapplicazione dell’imposizione integrale dei dividendi percepiti
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 89 co. 3 del TUIR da parte della stessa L. 205/2017, nel momento in si sia dimostrata l’esimente di cui all’art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR (“sostanza” della partecipata estera), per le società di capitali e gli enti commerciali l’utile diviene imponibile non più per il 100%, ma per il 50%.
Dividendi — Paradisi fiscali
La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 1007 della L. 205/2017) supera l’impostazione indicata dalla circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2016 n. 35 e pone come requisito per l’imponibilità integrale dei dividendi percepiti il fatto che al momento della loro maturazione essi fossero stati prodotti in Stati considerati a fiscalità privilegiata.
Questo criterio si applica agli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti. Inoltre, il nuovo criterio non assume soltanto valenza transitoria, ma risulta applicabile a regime.
Dividendi — Decorrenza
Le nuove regole di tassazione dei dividendi e dei proventi assimilati trovano applicazione per i redditi di capitale percepiti dall’1.1.2018.
Plusvalenze su partecipazioni
La L. 205/2017 ha sostituito la progressività IRPEF per i capital gain ex art. 67 del TUIR derivanti da partecipazioni qualificate con l’imposizione sostitutiva del 26%, in precedenza riservata dall’art. 5 del DLgs. 461/97 alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate.
Prima delle modifiche in commento, le plusvalenze erano tassate in capo alle persone fisiche non imprenditori in caso di partecipazioni qualificate:
- nel limite del 40%, se realizzate entro il 31.12.2008;
- nel limite del 49,72%, se realizzate dall’1.1.2009 al 31.12.2017;
- nel limite del 58,14%, se realizzate dall’1.1.2018.
In caso di partecipazioni non qualificate, con l’imposta sostitutiva del 26% prevista dall’art. 5 del DLgs. 461/97.
Plusvalenze — Paradisi fiscali
Se la partecipazione è detenuta in un soggetto a regime fiscale privilegiato, la plusvalenza è imponibile nella misura del 100%, senza soglia di esenzione alcuna, indipendentemente dalla relativa entità, qualificata o non qualificata.
La norma non ha subìto modifiche.
La tassazione integrale non si applica (e, pertanto, torna in vigore il regime naturale, ovvero l’imposizione sostitutiva del 26%) nel momento in cui la partecipazione nel soggetto a regime fiscale privilegiato risulta non qualificata e quotata nei mercati regolamentati.
Capital gain — Minusvalenze
Prima delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, sussistevano in sostanza tre “masse” distinte di plusvalenze, relative:
- alle partecipazioni non qualificate;
- alle partecipazioni qualificate;
- alle partecipazioni, di qualsiasi entità, in società a regime fiscale privilegiato.
Questa distinzione esplicava effetti anche ai fini della compensazione delle minusvalenze.
Pertanto, dalle plusvalenze relative alla prima massa non potevano essere detratte le minusvalenze relative alle altre due, e lo stesso avveniva con riferimento alle plusvalenze relative alla seconda e alla terza massa, dalle quali potevano essere scomputate solo le minusvalenze relative rispettivamente alla seconda e alla terza massa.
Per effetto della L. 205/2017 viene ad esistenza una unica “massa”, formata da tutte le partecipazioni qualificate e non qualificate (ricomprendendosi tra le seconde anche le attività che generano i redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-ter) — c-quinquies) del TUIR).
Rimane invece separata la “massa” delle partecipazioni in società estere a regime fiscale privilegiato (escluse quelle non qualificate quotate), le cui minusvalenze possono solo andare a compensazione delle plusvalenze di analoga natura.
Capital gain — Decorrenza
Il nuovo regime del capital gain si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dall’1.1.2019.
Tuttavia, non è stata prevista una decorrenza specifica per le modifiche al regime della compensazione delle minusvalenze.
Capital gain — Cessioni frazionate
Per quanto riguarda le cessioni frazionate, sono state abrogate le disposizioni contenute:
- nell’art. 68 co. 7 lett. b) del TUIR, secondo cui, in caso di superamento delle soglie di qualificazione , i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento si considerano percepiti in tale periodo;
- nell’art. 5 co. 4 secondo periodo del DLgs. 461/97, che consente di portare in detrazione dalle imposte sui redditi l’eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle soglie di qualificazione.
Capital gain — Realizzo
Applicando l’orientamento della circ. Agenzia delle Entrate 28.3.2012 n. 11 (§ 3) , le plusvalenze si intendono realizzate “nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni di pagamento”.
In altri termini:
- se la cessione relativa alla partecipazione qualificata è effettuata entro il 31.12.2017 ed entro tale data è stato percepito il corrispettivo, la plusvalenza rimane tassata nel limite del 49,72% (e viene tassata nel periodo d’imposta 2017);
- se la cessione è effettuata entro il 31.12.2017, ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dall’1.1.2018, essa sconta il “vecchio” regime impositivo (anche se essa viene tassata nel periodo d’imposta in cui il corrispettivo stesso è incassato).
Capital gain — Annualità di realizzo e percezione del corrispettivo
In merito all’annualità di realizzo ed alla percezione del corrispettivo:
- se la cessione è effettuata nel 2018 e in tale anno viene percepito il corrispettivo, la plusvalenza è imponibile nel limite del 58,14% (e viene tassata nel periodo d’imposta 2018);
- se la cessione è effettuata nel 2018, ma sono stati incassati acconti entro il 31.12.2017, tutta la plusvalenza si intende realizzata nel 2018 (e tassata nel limite del 58,14%).
Capital gain — Acconti
L’applicazione delle nuove disposizioni scatta dagli atti realizzativi posti in essere dall’1.1.2019. Non rileva, quindi, il fatto che eventuali acconti siano stati percepiti in periodi di imposta precedenti. Infatti, gli acconti non sono imponibili nell’anno in cui sono percepiti, ma in quello in cui la cessione si perfeziona.
Perciò, se si stipula un contratto preliminare che prevede la corresponsione di acconti nell’anno 2018 e la stipula del definitivo nell’anno 2019, le somme percepite a titolo di anticipazione saranno imponibili nel periodo d’imposta in cui la cessione si realizza.
I redditi di capitale ed il 730
I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2018 e che si sono formati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.
Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
Art 44 TUIR — I redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche’ dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa’ ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; e’ ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralita’ di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e’ costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa’ emittente o di altre societa’ appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche’ i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa’ ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilita’ deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;
[b)]
c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da societa’ esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, ne’ di controllo sulla gestione stessa.
Art. 45 TUIR — Determinazione del reddito di capitale
- Il reddito di capitale e’ costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 41 e’ compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonche’ le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.
- Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non e’ determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
- Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.
- I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.
[4-bis.]
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari
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