Redditi da lavoro dipendente e assimilati [ 2021 ]
La riforma tributaria entrata in vigore in Italia tra il 1972 e il 1973 ha stabilito la tassazione attraverso un’unica imposta (IRPEF — Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) di tutti i tipi di reddito di cui dispone una persona fisica.
Il legislatore fiscale ha così classificato, all’Art. 6 del Testo Unico delle imposte sui Redditi DPR 22/12/1986 n. 917, i redditi delle persone fisiche nelle seguenti categorie:
- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi di capitale
- redditi diversi
Sommando tra loro i singoli redditi prodotti appartenenti alle categorie di cui sopra si ottiene il reddito complessivo (imponibile ai fini dell’IRPEF) a cui vengono applicate le aliquote progressive sulla base dello scaglione di reddito di riferimento.
Oltre ai redditi sopra elencati l’art. 6 del T.U. indica anche:
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
- i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Analizziamo in questa sede i redditi di lavoro dipendente.
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Nell’ordinamento tributario interno la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente è contenuta al Capo IV, artt. da 49 a 52 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito).
In particolare:
- l’articolo 49 fornisce la definizione di reddito di lavoro dipendente e dei redditi ad esso equiparati;
- l’articolo 50 elenca le fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- l’articolo 51 disciplina le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente;
- l’articolo 52 regola, invece, le modalità di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Da tale disciplina risulta che sono considerati redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti che si caratterizzano per:
- assenza di autonomia organizzativa e decisionale;
- soggezione all’autorità del datore di lavoro.
Ciò che rileva, quindi, è la sussistenza del c.d. “vincolo di subordinazione”
Le diverse tipologie di redditi di lavoro dipendente
La categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende:
- i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, anche prestato all’estero e in zone di frontiera;
- i redditi da lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente dalla normativa sul lavoro;
- gli interessi e la rivalutazione sui crediti di lavoro;
- le pensioni e gli assegni ad esse equiparati, compresi gli emolumenti per cessazione di attività diverse da quelle di lavoro dipendente (es. pensioni di professionisti, trattamento di quiescenza dei notai, pensioni di invalidità e reversibilità). Va ricordata, per ciò che riguarda le pensioni estere, la complessa casistica creata dalle diverse convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni (si veda l’art. 76 della Legge 413/91 che prevede l’applicazione di una ritenuta d’imposta del 5% sulle pensioni erogate dalla A.V.S. Svizzera da parte del soggetto erogatore italiano). Per quanto riguarda le pensioni italiane e gli assegni assimilati vanno considerati i casi di esenzione previsti dall’art. 34 del DPR 601/73 (pensioni privilegiate) e da altre leggi speciali (si veda anche art. 3, co. 3, T.U.);
- i redditi assimilati a lavoro dipendente costituiti da compensi, indennità e rendite elencate in modo analitico dalla normativa (es. cassa integrazione, indennità di disoccupazione e, dal 1.1.1998, anche la disoccupazione speciale, mobilità, ecc.), comprese quelle derivanti da transazioni per cause di lavoro e le liberalità (eccedenti il limite di esenzione) erogate in relazione al rapporto di lavoro.
I redditi assimilati a lavoro dipendente, in base alla vigente normativa del Tuir, possono essere suddivisi in due diversi tipi:
- redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno,
- redditi assimilati a lavoro dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente erogazioni, rimborsi e prestazioni espressamente elencati dalla normativa.
Gli emolumenti corrisposti in natura o sotto forma di erogazioni liberali e altri proventi concorrono alla formazione del reddito limitatamente ai casi previsti dalle disposizioni in vigore. In particolare è da sottolineare che, oltre alle somme in denaro, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente anche i cd. “fringe benefits”.
I criteri di imputazione
Il reddito da lavoro dipendente e assimilati è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il reddito da lavoro dipendente concorre alla formazione dell’imponibile secondo il criterio di cassa (cioè si fa riferimento al momento in cui è percepito).
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio, del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Documentazione
I redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nel quadro C vengono rilevati dal modello CUD o da altre certificazioni rilasciate dal soggetto erogatore.
Come vanno indicati nel 730/2021
I redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno indicati nel quadro C del modello 730, dove vanno indicati anche i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2020.
I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).
Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2020 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2021 entro il 31 Marzo 2021. Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2021.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.
Il quadro C è suddiviso nelle seguenti 5 sezioni:
- Sezione I: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- Sezione II: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- Sezione III: ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione IV: addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- Sezione V: bonus Irpef.
♣ Nella sezione I devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati al lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno; inoltre devono essere riportati i giorni relativi al periodo di lavoro e/o di pensione per i quali deve essere riconosciuta una detrazione d’imposta del reddito prodotto.
I redditi riportati in questa sezione devono essere contraddistinti da un apposito codice.
In questa sezione vanno indicate anche le somme percepite quale compenso per incremento di produttività e le relative ritenute per imposte sostitutive, nonché l’opzione per l’agevolazione riservata al cosiddetto “rientro dei cervelli in Italia” e l’eventuale possibilità di conguagliare eventuali contributi per previdenza complementare in caso di superamento dei limiti previsti dalla legge.
♣ Nella sezione II vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5.
♣ Nella sezione III devono essere indicate le ritenute IRPEF, e le ritenute dell’addizionale regionale.
♣ Nella sezione IV devono essere indicate le ritenute in acconto e saldo dell’addizionale comunale all’IRPEF.
♣ Nella sezione V È riconosciuto un credito, denominato “bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
L’importo del credito è di 960 € per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 €; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 €.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR).
Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 € mensili), a partire dal mese di gennaio.
La somma dei redditi indicati nel quadro “C” concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto viene riportato nel prospetto di liquidazione 730/3 nella sezione “riepilogo dei redditi” alla voce corrispondente a “redditi di lavoro dipendente ed assimilati”.
Le ritenute vengono riportate nella sezione “Calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza” del modello 730/3 al rigo “ritenute” sommate alle altre ritenute.
Le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, sono riportate nel modello 730/3 nella sezione “Calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF”.
Prestazioni e somme che non concorrono a formare il reddito
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (Art. 51, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20 fino all’anno 2002 e a Euro 3.098,74 per l’anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di Euro 258,23 annue fino a Euro 1.807,60 (Art. 51, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a Euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura (Art. 51, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (Art. 51, c. 2, lettera c), D.P.R. 917/1986);
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici (Art. 51, c. 2, lettera d), D.P.R. 917/1986);
- i compensi reversibili delle indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (Art. 51, c. 2, lettera e), D.P.R. 917/1986);
- i compensi reversibili delle indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (Art. 51, c. 2, lettera e), D.P.R. 917/1986);
- le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari (Art. 12, D.P.R. 917/1986), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (Art. 51, c. 2, lettera f-bis), D.P.R. 917/1986);
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti (Stock Options) per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a Euro 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione (Art. 51, c. 2, lettera g), D.P.R. 917/1986);
- la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta (Art. 51, c. 2, lettera g-bis), D.P.R. 917/1986);
- le somme trattenute al dipendente per oneri deducibili (Art. 10, D.P.R. 917/1986) e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie (Art. 51, c. 2, lettera h), D.P.R. 917/1986);
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25% dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta (Art. 51, c. 2, lettera i), D.P.R. 917/1986);
- le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa (Art. 51, c. 2, lettera i-bis), D.P.R. 917/1986).
Tassazione del lavoro dipendente
Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (in particolare IRPEF e addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte.
In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente.
L’IRPEF sul reddito di lavoro dipendente viene, quindi, determinata e versata:
- con il sistema della ritenuta d’imposta effettuata dal datore di lavoro all’atto dell’erogazione di stipendio, salario ed accessori;
- sulla base della dichiarazione annuale presentata dal dipendente per l’eventuale ulteriore differenza (ad esempio nel caso di possesso di altri redditi).
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente.
L’art. 50 del TUIR riporta un elenco tassativo di questi redditi, tra i quali vi sono, ad esempio, le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari.
Tale elenco rubrica le seguenti tipologie di reddito:
- compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca
- compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione
- remunerazioni dei sacerdoti
- compensi percepiti per lavori socialmente utili
- borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale
- somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni.
- compensi corrisposti per l’attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
- somme percepite per l’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza
- compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale
- indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali
- assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.
- collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa
L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati, il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità.
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Nella determinazione dei redditi di lavoro valgono le seguenti regole:
- il principio della cassa. Il reddito di lavoro dipendente si determina in linea generale comprendendo tutti gli elementi (purché di natura reddituale) in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non direttamente provenienti dal datore di lavoro. Il reddito di lavoro dipendente viene assoggettato a tassazione nel momento e nel periodo di imposta in cui viene percepito. Diversamente, l’imponibile contributivo soggiace al principio di competenza. Vi sono però due deroghe a tale regola generale:
— principio di cassa allargato, secondo cui le somme versate al dipendente dopo il 12 gennaio di ogni anno sono da ritenersi di competenza dell’anno in corso, viceversa quelle erogate entro il 12 di gennaio sono ritenute di competenza dell’anno precedente. La ratio di questo principio è garantire la possibilità di rientrare sulla competenza dell’anno precedente per l’ultimo stipendio di fine anno;
— assogettare a contribuzione comunque nel mese di corresponsione le gratifiche annuali e periodiche (13°e 14° mensilità), i premi di produzione, nonché i conguagli retributivi spettanti per effetto di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.
- La tassazione del reddito lordo. Nel caso dei redditi di lavoro dipendente non è ammessa la deduzione dei costi sostenuti per la produzione del reddito. Al contempo, però, è ammessa una detrazione forfettaria dall’IRPEF complessiva, nella misura del 19%, di alcune spese (come le spese mediche ecc.). Tali detrazioni altro non rappresentano che una forfettizzazione dei costi sostenuti dal dipendente per la produzione del reddito;
- Principio di omnicomprensività. Costituiscono cioè reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori erogati al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia un nesso diretto tra effettività della prestazione di lavoro reso e le somme e/o i valori percepiti. Quindi, ad esempio, un lavoratore che percepisce uno stipendio e riceve la possibilità di utilizzare l’auto aziendale fuori dall’orario di lavoro, sarà soggetto a tassazione in relazione al beneficio percepito. Si tratta, infatti, di un classico esempio di fringe benefit.
Da tener presente che rientrano tra i redditi di lavoro dipendente non solo le somme pagate dal datore per il lavoro effettivamente svolto, ma anche le somme pagate al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, e quindi indipendentemente dal lavoro effettivamente svolto, come ad esempio i redditi di lavoro dipendente le indennità di malattia, le indennità di maternità, gli assegni familiari, l’indennità per la reintegrazione delle energie psicofisiche spese per aver lavorato oltre l’orario di lavoro, l’indennizzo pagato per la perdita del reddito di lavoro, l’indennità di rischio, il premio fedeltà ecc.
Ed ancora, sempre sulla base del principio di omnicomprensività, sono considerate reddito di lavoro dipendente:
- le liberalità che il datore di lavoro dona al dipendente, dato che esse non sono fatte per animus donandi, ma sono “liberalità remuneratorie”;
- i compensi ricevuti dal dipendente sotto forma di partecipazioni agli utili;
- le somme non corrisposte dal datore di lavoro ma da terzi. Si pensi alle pensioni erogate dall’INPS.
Detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e pensione
Ai sensi dell’art.13 DPR 917/1986, in vigore a decorrere dai redditi 2007, sono state reintrodotte le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e per redditi di impresa e lavoro autonomo.
E’ da sottolineare che per il calcolo degli importi effettivi si assume come parametro di riferimento non la specifica categoria reddituale (ad es. il totale del reddito di lavoro dipendente, di pensione o di lavoro autonomo) ma l’intero reddito complessivo.
Regime fiscale dei redditi prodotti all’estero
Per quanto riguarda il regime fiscale dei redditi prodotti all’estero (co. 8-bis), in deroga alle normali regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente (suddetti commi da 1 a 8), qualora si sia in presenza di un’attività di lavoro prestata all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, il reddito venga determinato sulla base di retribuzioni convenzionali, definite annualmente con decreto del Ministero del lavoro, senza quindi tener conto dei compensi effettivamente erogati.
A tale disposizione di legge sono soggetti quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia.
Tale regime trova quindi la sua applicazione in caso di assegnazioni all’estero durature (in linea di principio oltre i sei mesi) da parte di aziende italiane oppure in caso di assunzione del dipendente, fiscalmente residente in Italia, direttamente all’estero (si pensi, per esempio al dipendente che parte dall’Italia nella seconda metà del periodo di imposta, o di quello che lascia la famiglia in Italia).
Per quanto riguarda il requisito minimo dei 183 giorni di lavoro nello Stato estero, la C.M. 207/E/2000, paragrafo 1.5.7 ha precisato che:
- il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi;
- il legislatore con l’espressione “nell’arco di 12 mesi” non ha inteso far riferimento al periodo di imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nel contratto di lavoro che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.
Per evitare la doppia imposizione, l’articolo 165 del Tuir prevede che per il recupero delle imposte pagate all’estero sui redditi ivi prodotti sia possibile applicare l’istituto del credito d’imposta.
Ai sensi del co. 10 del suddetto articolo, per il calcolo del credito di imposta fruibile in Italia è necessario rapportare il reddito di lavoro dipendente italiano (determinato sulla base della retribuzione convenzionale) a quello “estero”. L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione AdE 48/E/2013 e con la circolare AdE 9/E/2015, ha chiarito che il reddito estero deve essere rideterminato con le regole italiane. La riduzione dell’imposta detraibile ai sensi dell’articolo 165, comma 10, nei limiti della quota imponibile del reddito estero, “si rende applicabile anche nel caso di redditi derivanti da attività di lavoro subordinato prestata all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro di cui all’articolo 51, comma 8-bis, Tuir, determinati in base alle retribuzioni convenzionali”.
Il “credito d’imposta pieno” di cui avrebbe fruito il reddito in caso di tassazione analitica deve essere ridotto nella misura in cui effettivamente il reddito è assoggettato ad imposizione in capo al dipendente residente.
Tale retribuzione è stabilita annualmente in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali per determinati settori. Il decreto interministeriale (approvato dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia) per la determinazione delle retribuzioni convenzionali deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per individuare la retribuzione convenzionale applicabile, una volta individuato il settore, dovrà farsi riferimento alla qualifica del dipendente (dirigente, quadro, impiegato ecc.), alla fascia o al livello, a seconda del settore.