Nozione di Reddito e Classificazione dei Redditi
Nozione generale di reddito
Per Reddito si intende una entrata di beni percepiti da un individuo, da un’impresa o da uno Stato, in un determinato periodo di tempo. Rappresenta quindi una grandezza flusso, nel senso che viene misurato durante un dato periodo di tempo. E’ quindi una variabile dinamica.
Una delle principali funzioni del Reddito è quella di costituire la base imponibile per le principali imposte di ogni ordinamento fiscale. Misurare infatti l’arricchimento di un dato soggetto rappresenta senza dubbio il parametro più equo per commisurare il prelievo fiscale.
Nozioni di Reddito ai fini del Fisco: Reddito-Prodotto, Reddita-Entrata, Reddito-Consumo
Al riguardo, dal punto di vista del diritto tributario, possiamo distinguere il Reddito-Prodotto, il Reddito-Consumo e il Reddito-Entrata.
— Il Reddito-Prodotto può essere definito come tutte quelle entrate monetarie che il contribuente ha ottenuto mediante una fonte produttiva, sia essa derivante da attività lavorativa o di altro tipo. La base imponibile dell’imposta personale e data dalla somma dei corrispettivi della partecipazione ad un’attivita produttiva.
— Il Reddito-Entrata è rappresentato da quella variazione in positivo che si realizza nel patrimonio, all’interno di un arco temporale che noi definiamo periodo d’imposta. Il consumo possibile o potenziale è rappresentato dal consumo effettivo più il risparmio. La base imponibile e quanto un individuo può consumare senza intaccare il patrimonio iniziale. Il Fisco considera Reddito-Entrata tutte quelle entrate monetarie che non hanno una precisa fonte produttiva ma sono di natura casuale.
— Un ultimo concetto di reddito considerato dal Fisco è quello di Reddito-Consumo: qui la capacità contributiva è rappresentata dal consumo annuale del contribuente. Per verificare i consumi basta considerare i conti registrati del contribuente dove sono indicate le variazioni delle consistenze delle forme di impiego del risparmio, come conti correnti, azioni etc etc: ogni versamento rappresenta un risparmio, ogni prelievo un consumo.
Differenza tra Reddito e Rendita
Il Reddito è distinto dalla Rendita che è una variabile di flusso finanziario legata a più di un periodo. La rendita è un’entrata costante ad intervalli di tempo regolari per un certo orizzonte temporale.
Differenza tra Reddito e Patrimonio
Il Patrimonio, a differenza del Reddito, rappresenta una grandezza stock: si tratta quindi dell’insieme della ricchezza immobiliare e mobiliare che il contribuente detiene in un preciso momento.
— Il Patrimonio è quindi un fenomeno statico che comprende l’insieme delle situazioni soggettive a contenuto economico che fanno capo ad un dato soggetto (diritti reali, crediti, debiti…).
— Il Reddito è invece un fenomeno dinamico che comprende, cioè, sia le variazioni incrementative del patrimonio, sia l’incremento patrimoniale che deriva da nuove acquisizioni.
Classificazione del Reddito in base al soggetto percettore: Reddito delle Persone Fisiche — Reddito delle Persone Giuridiche
A partire dal 1973, entra in vigore in Italia un generale disegno di
riforma del sistema delle imposte sul reddito basato in particolare su due grandi imposte sul reddito:
— imposta sul reddito delle persone fisiche, e
— imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Le persone fisiche sono tutti i nati vivi che, al momento della nascita, acquistano la capacità giuridica e, al momento del compimento dei 18 anni, acquistano la capacità d’agire.
Le persone giuridiche sono un insieme di persone fisiche che cooperano per il raggiungimento di uno scopo comune o un insieme di beni destinati ad uno scopo che può o non può essere a fine di lucro.
Grazie a successive evoluzioni e riforme l’impianto di base, per le imposte sul reddito, è costituito da:
• IRPEF — imposta sul reddito delle persone fisiche;
• IRES — imposta sul reddito delle società.
Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 Tuir.
Presupposto dell’imposta sul reddito delle società (IRES) è il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6 Tuir.
Classificazione del Reddito in base alla fonte di provenienza
1— REDDITI FONDIARI— Si tratta di quei redditi inerenti i terreni e i fabbricati, situati nel territorio dello Stato (principio della territorialità), che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, al catasto terreni o al catasto edilizio urbano.
In generale i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF dei soggetti che li possiedono; quindi ad esempio un fabbricato a disposizione potrebbe essere sottoposto a tassazione essendo del tutto ininfluente la circostanza
che tale fabbricato non produca un reddito effettivo.
L’istituzione dell’IMU e l’effetto sostitutivo che tale imposta ha, se dovuta, sull’IRPEF e sulle relative addizionali dei redditi fondiari relativi ai beni non locati o non affittati, determina di fatto la non tassabilità ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali degli immobili non locati o non affittati con alcune eccezioni.
2— REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — I redditi di lavoro dipendente (disciplinati dal Capo IV, Artt. 49–52, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Per il Fisco costituiscono redditi di lavoro dipendente anche:
— le pensioni;
— i compensi per lo svolgimento di pubbliche funzioni;
— tutte le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o equiparati;
— gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato per il suo mantenimento;
— i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto senza vincoli di subordinazione.
Per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa: è al momento della corresponsione che viene effettuata la ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
3 — REDDITI DI LAVORO AUTONOMO — Si tratta di quei Redditi derivanti dall’esercizio di professione abituale anche se non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizio (redditi di avvocati, medici, ingegneri, geometri, ragionieri, ecc.).
Hanno quindi come caratteristiche: l’autonomia, la natura non imprenditoriale, l’abitualità e la professionalità.
Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
— i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di marchi di fabbrica, di opere d’ingegno e invenzioni industriali;
— le partecipazioni agli utili derivanti da associazione in partecipazione quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
— le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.;
— le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
— i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Lo stesso principio di cassa si applica per i redditi di lavoro autonomo: le prestazioni, anche se fatturate, non sono soggette a tassazione se non effettivamente incassate.
4— REDDITI DI CAPITALE — Sono quei Redditi derivanti dall’impiego di denaro o strumenti finanziari (interessi, dividendi e simili), ed in particolare:
— i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati; gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto;
— i redditi dell’associazione in partecipazione, con apporto di capitale o capitale e lavoro (non esclusivamente di lavoro);
— i compensi per prestazioni di fideiussione;
— gli utili corrisposti da società ed enti che hanno per oggetto la gestione di masse patrimoniali;
— le rendite perpetue derivanti dall’impiego di capitali;
— i redditi derivanti da partecipazioni in società di capitali, enti, associazioni e altre organizzazioni non sottoposti all’imposta cedolare secca (esclusi i redditi derivanti da S.s., S.n.c., S.a.s.).
Per i redditi di capitale vale il principio di cassa: un interesse non percepito non deve essere dichiarato.
5— REDDITI DI IMPRESA — Sono quei Redditi che derivano dall’esercizio in modo abituale e continuativo di attività commerciali, industriali, di
trasporto, di servizio ad imprese.
Per i redditi di impresa vale, come regola generale, il principio di competenza.
6 — REDDITI DIVERSI — Si tratta di una categoria residuale (redditi non riconducibili alle precedenti categorie reddituali), destinata ad accogliere operazioni con intento speculativo (cessioni di titoli azionari, terreni edificabili, vincite alle lotterie, prestazioni di lavoro occasionale…).