Redditi diversi
Nozione di “Redditi Diversi”
Rientrano nella categoria dei redditi diversi tutti i redditi che non sono riconducibili a categorie reddituali espressamente definite (cioè non appartengono ai redditi fondiari (terreni e fabbricati), di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa).
È una categoria residuale che comprende tipologie di reddito della più varia natura.
Alcuni sono certificati dal soggetto che li eroga, altri non sono redditi certificati, ma risultati economici di operazioni “speculative” compiute direttamente dal contribuente (acquisti e successive rivendite di beni immobili, o di attività finanziarie, che danno luogo a plusvalenza).
I “redditi diversi” sono elencati nella normativa fiscale, il cui testo dispone che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”.
Rientrano in questa fattispecie le seguenti tipologie:
- plusvalenze da lottizzazione di terreni, da cessioni di immobili (terreni e fabbricati) nel quinquennio, cessione di aree edificabili e indennità d’esproprio di aree;
- plusvalenze per cessioni di partecipazioni qualificate e di attività finanziarie;
- vincite delle lotterie e concorsi a premio, giochi, scommesse;
- redditi di natura fondiaria non catastalmente determinabili;
- redditi per terreni concessi in affitto per usi non agricoli;
- redditi di beni immobili situati all’estero;
- utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, da persone diverse dall’autore o dall’inventore;
- i proventi da affitto o usufrutto di azienda;
- redditi derivanti da usufrutto di beni immobili o da sublocazione di beni immobili o concessione in genere di beni mobili;
- redditi derivanti da attività commerciali occasionali;
- redditi derivanti da attività occasionali di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- indennità di trasferta e rimborsi spese a sportivi dilettanti.
Principio di cassa
I redditi vanno dichiarati con riferimento al momento della percezione, indipendentemente dal momento della maturazione del diritto a percepirli.
Plusvalenze
La plusvalenza immobiliare si ha quando un immobile viene venduto ad un prezzo superiore al prezzo di acquisto.
Generalmente la plusvalenza immobiliare viene tassata qualora si venda una seconda casa o qualora si venda la prima casa prima dei 5 anni dall’acquisto. In quest’ultimo caso un fattore determinante è il tempo, infatti se nella prima casa non abbiamo stabilito la residenza per più della metà del tempo decorso dall’acquisto, allora incorreremo nella tassazione, perchè questa operazione potrebbe essere di tipo speculativo.
In poche parole la plusvalenza immobiliare viene tassata nel momento in cui l’immobile in oggetto non è la nostra residenza principale, nè di nostri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), nel caso in cui si venda prima dei 5 anni dall’acquisto, e qualora l’immobile non sia stato ottenuto a seguito di successione.
Le cessioni a titolo oneroso, intervenute successivamente a 5 anni dall’acquisto/costruzione, non generano plusvalenza.
Le operazioni di plusvalenza immobiliari possono considerarsi tali quando prevedono una cessione onerosa che crea profitto, sia che riguardi l’intera proprietà, sia che riguardi i diritti reali di godimento.
Al contrario, nel caso di cessioni gratuite non si configura una plusvalenza immobiliare, e questo vale anche nel caso di una successione.
Come si paga la plusvalenza immobiliare: coloro che sono obbligati per legge al pagamento della plusvalenza immobiliare lo faranno in sede di dichiarazione dei redditi, e pagheranno in base all’aliquota Irpef che viene prevista per il reddito netto dell’anno di riferimento. Tuttavia è bene tener presente che in fase di rogito sarebbe più opportuno richiedere al Notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla plusvalenza immobiliare: in questo modo sarà il Notaio stesso che procederà a liquidare telematicamente la somma. Nel caso però in cui la plusvalenza sia imputabile a lavori eseguiti volti a migliorare l’abitazione, potrebbe essere annullata o comunque notevolmente ridotta se si dimostrano, mediante ricevuta, gli interventi eseguiti che hanno contribuito a dar maggior valore all’immobile.
Possiamo quindi dire che la seconda casa verrà sempre tassata in caso di plusvalenza mentre per quanto riguarda la prima casa è necessario valutare caso per caso
La tassazione della plusvalenza riguarda i terreni e i fabbricati ed è destinata a colpire gli investimenti immobiliari posti in essere con intento speculativo, cioè gli acquisti di immobili (in alcuni casi anche quelli pervenuti per successione e donazione), seguiti da successiva rivendita a titolo oneroso degli stessi beni a prezzi più alti.
In particolare, la plusvalenza derivante dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo in casi eccezionali (artt. 67 e 68 del T.U.I.R), mentre è sempre tassata quella derivante dalla vendita di terreni edificabili.
Si deve dunque prestare molta attenzione ai casi di vendita di immobili (terreni/fabbricati).
— Plusvalenze da cessione di beni immobili
Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 26% (fino al 31 dicembre 2019, l’aliquota è stata del 20%).
La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
La tassazione sostitutiva non è applicabile alle plusvalenze che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Tuir, costituiscono redditi di capitale ovvero sono conseguite:
- nell’esercizio di arti o professioni
- nell’esercizio di imprese commerciali oppure da società in nome collettivo o in accomandita semplice
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
FABBRICATI — Quando si determina una plusvalenza
In caso di vendita (cessione a titolo oneroso o permuta) di un fabbricato, in alcuni casi, di seguito rappresentati, si realizza una plusvalenza:
- Fabbricato acquistato a titolo oneroso o costruito dallo stesso cedente: produce plusvalenza la successiva vendita a titolo oneroso nel caso in cui il periodo di possesso sia inferiore a 5 anni. Eccezione: non si realizza plusvalenza nel caso in cui il fabbricato sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) come abitazione principale, per la maggior parte del periodo di possesso.
- Fabbricato pervenuto per donazione: produce plusvalenza la successiva vendita da parte del donatario, nel caso siano decorsi meno di 5 anni dall’acquisto a titolo oneroso/costruzione effettuata da parte del donante. Eccezione: non si realizza plusvalenza nel caso in cui il fabbricato sia stato utilizzato dal cedente o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) come abitazione principale, per la maggior parte del periodo di possesso che intercorre dall’acquisto da parte del donante alla cessione da parte del donatario.
È possibile, alla stipula dell’atto di vendita, chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
Non si determina plusvalenza per:
- fabbricati pervenuti per successione: la successiva cessione non produce mai plusvalenza;
- le cessioni di fabbricati avvenute dopo 5 anni dall’acquisto non producono mai plusvalenza.
TERRENI — Quando si determina una plusvalenza
Se il terreno oggetto della vendita è AGRICOLO, si genera plusvalenza nei casi di seguito rappresentati:
- Terreno acquistato a titolo oneroso: se tra la data di acquisto e la data di cessione a titolo oneroso non sono ancora trascorsi 5 anni.
- Terreno pervenuto per donazione: se tra la data di acquisto a titolo oneroso da parte del donante e la cessione a titolo oneroso da parte del donatario non sono ancora trascorsi 5 anni.
È possibile, alla stipula dell’atto di vendita, chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%
Non generano plusvalenza:
- le cessioni di terreni agricoli avvenute entro i 5 anni nel caso in cui tali terreni siano acquisiti per successione;
- le cessioni di terreni agricoli avvenute dopo 5 anni qualunque sia la provenienza.
Se il terreno oggetto della vendita è EDIFICABILE, si determina sempre plusvalenza anche se il bene è pervenuto per successione o donazione poiché si presume ci sia sempre un intento speculativo.
Non è prevista la possibilità di chiedere al notaio l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
— Plusvalenze da cessione di beni mobili
In alcuni casi, alla cessione di beni mobili, come le partecipazioni societarie o altri redditi di natura finanziaria, è applicabile la tassazione “sostitutiva”.
— Si dichiarano solo nel modello Unico
Indennità di esproprio
Rientrano nella categoria delle plusvalenze.
È l’indennità corrisposta al proprietario di un’area, a seguito di un procedimento di esproprio effettuato da un ente (es. Comune, Regione). L’indennità viene pagata dall’ente che ha proceduto all’esproprio già al netto delle ritenute IRPEF, che sono operate dal soggetto che eroga l’indennità a titolo d’imposta, per cui a titolo definitivo.
Questa indennità non deve essere esposta nella dichiarazione dei redditi, a meno che indicandola, il contribuente non ne abbia un beneficio fiscale.
Se l’esproprio riguarda un fabbricato, l’indennità non è tassata alla fonte e non deve essere neppure indicata nella dichiarazione dei redditi.
— Si tratta di un reddito che non deve essere dichiarato.
Premi e vincite
Sono di norma redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, pertanto non vanno dichiarati.
Viene tassato l’intero ammontare percepito senza alcuna deduzione. L’aliquota applicata alla fonte è diversificata a seconda della tipologia di gioco o dell’evento che determina il premio e/o la vincita.
— Si tratta di un reddito che non deve essere dichiarato.
La vincita da giochi on line (che è sempre tassabile), se corrisposta da un soggetto non residente, che quindi non è obbligato alla ritenuta alla fonte, deve essere indicata nel modello Unico.
Immobili situati all’estero
Si tratta del reddito derivante da terreni e fabbricati situati all’estero di proprietà di un soggetto fiscalmente residente in Italia, il cui valore imponibile è definito secondo le regole vigenti nello Stato estero per lo stesso periodo d’imposta.
Unità immobiliare a disposizione
Per un bene situato all’estero si determina, in Italia, una sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’IMU verificandosi di conseguenza la condizione di sostituzione di tale ultima imposta rispetto all’IRPEF e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati. Per tali immobili potrebbe non essere obbligatoria la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero, laddove in tale Paese l’immobile a disposizione non è tassato.
Unità immobiliare locata
Se l’immobile è locato, il reddito deve essere sempre dichiarato in Italia indipendentemente dal fatto che sia o meno tassato all’estero.
Eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo potranno essere utilizzate in Italia come “credito d’imposta”.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
Attenzione: Gli immobili posseduti all’estero, anche se non produttivi di reddito in Italia, devono essere dichiarati nel Modello Unico (quadro RW) sia ai fini del monitoraggio fiscale che dell’IVIE.
Altri redditi di natura fondiaria
Si tratta di redditi di natura fondiaria che non possono essere determinati con criteri catastali:
- censi — decime — quartesi (antichi oneri gravanti sulla proprietà fondiaria),
- redditi di immobili che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
- indennità per il rilascio del fondo,
- terreni dati in affitto per uso non agricolo (cabine Enel, collocazione ripetitori e lastrici solari affittati per collocare tabelloni pubblicitari, antenne, ecc.)
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione per spese.
Attenzione: Se nel contratto tra le parti non è indicato che si tratta di affitto, ma di permesso/concessione/uso del terreno, il reddito rientra tra i “redditi derivanti da assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere”.
Utilizzazione economica di opere dell’ingegno
Redditi percepiti da persone diverse dall’autore o inventore
Nel caso in cui un soggetto, diverso dall’autore o inventore, sfrutti economicamente un’opera della quale ha acquisito i diritti, i proventi che ne ricava costituiscono un “reddito diverso”.
Il committente opera una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto:
- del 20% sul 75% dei compensi, se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso (es.: acquisto);
- del 20% sul 100% dei compensi, se i diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito (es.: successione).
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
Attenzione: Se è lo stesso autore o inventore che percepisce il compenso, il reddito rientra tra quelli di lavoro autonomo.
Affitto ed usufrutto di azienda
Si tratta dei proventi derivanti dall’affitto o dalla concessione in usufrutto dell’unica azienda posseduta.
Il locatore non è temporaneamente imprenditore, ma deve mantenere il possesso della partita IVA (non è tenuto né alla dichiarazione IVA, né a redigere la contabilità).
È imponibile l’ammontare della differenza tra le somme percepite per l’affitto e le eventuali spese inerenti sostenute nell’anno.
— Si dichiarano solo nel modello Unico
Usufrutto e sublocazione di beni mobili ed immobili
Si tratta di redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili.
- È il caso, ad esempio, di un soggetto che è affittuario di un immobile e lo concede in sublocazione in parte o per intero. Non essendo il soggetto proprietario dell’immobile, il reddito che ne deriva è classificato come reddito diverso e non come reddito fondiario.
- Per i beni mobili si tratta dei redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni quali ad esempio veicoli e macchine.
È imponibile l’ammontare della differenza tra le somme percepite e le eventuali spese inerenti sostenute nell’anno.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
Attività commerciali non esercitate abitualmente
I redditi derivanti da attività commerciali non abituali sono quelli prodotti nell’ambito di tipiche attività di impresa, quando esse sono svolte in maniera sporadica e senza l’organizzazione propria di un’attività aziendale. Rientrano tra esse quindi anche le attività di vendita a carattere occasionale.
Sono, invece, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituali (anche individuate come prestazioni d’opera occasionali) quelli prodotti nell’esercizio di un’arte o di un professione svolta saltuariamente.
Il fisco prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che producono in via esclusiva redditi rientranti nelle due categorie trattate di ammontare non superiore ad euro 4.800 annui.
Tuttavia, i contribuenti che posseggono solo redditi di lavoro autonomo occasionale fino a 4.800 euro hanno una particolare convenienza a presentare la dichiarazione. Infatti, quando essi prestano le loro attività nei confronti di soggetti che si configurano come sostituti di imposta (imprese, lavoratori autonomi, enti pubblici, condomini, ecc.), questi ultimi applicano una ritenuta d’acconto pari al 20%. Tale ritenuta, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene interamente recuperata in virtù delle detrazioni d’imposta spettanti.
Sono redditi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% e, se erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, devono essere certificati nella CU.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
I redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere, devono essere indicati nel quadro D (Altri redditi), rigo D5, del modello 730.
In particolare:
- nella colonna 1 bisogna indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici: “1” (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente); “2” (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); “3” (redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere); “4” (redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%);
- nella colonna 2 va indicato il reddito lordo percepito nell’anno di riferimento;
- nella colonna 3, invece, vanno riportate le spese inerenti la produzione dei redditi;
- nella colonna 4 deve essere inserito l’importo delle ritenute d’acconto subìte.
E’ anche possibile (in taluni casi obbligatorio, come ad esempio per i soggetti titolari di partita Iva e quindi esercenti attività di impresa, un’arte o una professione, ovviamente distinte dall’attività occasionale) dichiarare i redditi derivanti da attività occasionali anche nel Modello Unico 2020.
I redditi da attività occasionali sono collocati nel quadro RL. Ed in particolare:
- i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente devono essere indicati nel rigo RL14;
- i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente devono essere indicati nel rigo RL15 (le relative ritenute vanno nel rigo RL20);
- i corrispettivi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere vanno nel rigo RL16.
Per ognuno di questi righi, nella colonna 2 vanno indicati i compensi o corrispettivi percepiti, mentre nella colonna 3 è possibile indicare le spese inerenti, che vanno a ridurre il reddito prodotto.
Assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
Per assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, sono intese attività autonome senza contenuti di carattere professionale. Rientrano in questo ambito, ad esempio:
- Le prestazioni rese dagli anziani (cd. Nonni vigili) nell’attività di vigilanza a protezione degli alunni delle scuole.
Attenzione: Se tale attività è inquadrata come lavoro dipendente, rientra nei compensi per lavori socialmente utili.
- L’indennità erogata ai lavoratori di categorie protette per la rinuncia all’assunzione.
- Il permesso o concessione di collocare sul proprio immobile tabelloni pubblicitari, antenne, ripetitori, cabine, ecc..
Attenzione: Se nel contratto tra le parti è indicato che si tratta di affitto, il reddito rientra tra “redditi di natura fondiaria non determinati catastalmente”
Sono redditi soggetti a ritenuta d’acconto del 20% e, se erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, devono essere certificati nella CU.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730
Venditori porta a porta o a domicilio
L’attività di venditore porta a porta o a domicilio non è inquadrata tra i “redditi diversi” ma è inquadrata tra i redditi “di lavoro autonomo”.
Si tratta in realtà di una tipologia di reddito disciplinato da norme particolari.
Il lavoratore ha un mandato da parte di un’azienda ad effettuare vendite di prodotti a privati cittadini; non ha una stabile collocazione per effettuare la vendita, ma si reca presso il domicilio dell’acquirente.
Il soggetto che svolge questa attività:
- ha l’obbligo della tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e della presentazione della dichiarazione in quanto titolare di partita IVA;
- non può presentare il modello 730;
- ha un particolare trattamento fiscale: — la “provvigione” che gli viene corrisposta è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo definitivo con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%) sul 78% dei compensi.
— Si tratta di un reddito che non deve essere dichiarato.
Compensi agli sportivi dilettanti
Sono i compensi percepiti in dipendenza di attività sportive dilettantistiche nonché i compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, erogati dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto.
Si tratta dei seguenti soggetti:
- Atleti
- Allenatori e preparatori atletici
- Accompagnatori
- Arbitri, commissari di gara, cronometristi e addetti ai controlli in genere
- Medici sportivi
- Personale che si occupa della gestione delle società sportive con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, etc.
Modalità di tassazione, operata da chi eroga il compenso:
- € 10.000 sono esenti da imposizione;
- i compensi eccedenti € 10.000 e fino a € 28.158,28 sono tassati a titolo d’imposta, con applicazione dell’aliquota IRPEF corrispondente al primo scaglione: 23%; sugli stessi importi vengono trattenute anche le addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
- la quota di compenso superiore ad € 28.158,28 è tassata con l’aliquota IRPEF del 23% a titolo d’acconto; sugli stessi importi vengono trattenute anche le addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Sono tassati con le stesse regole anche i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande e filodrammatiche.
— Si dichiarano nel modello Unico e nel modello 730.
Per quanto riguarda il 730 (Quadro D, rigo D4) basterà indicare solo gli importi che “eccedono complessivamente 10.000 euro” e contrassegnarli con il codice “7”.
Per l’Unico invece la cosa è un po’ più elaborata. In questo caso la sezione cui fare riferimento è la II-B del Quadro RL, righi da RL21 a 24. Ovviamente anche in questo caso l’obbligo di compilazione sussiste solo nel caso in cui i compensi annui abbiano oltrepassato il limite di 10.000 euro. Detto questo, al rigo RL21 andrà semplicemente indicato il compenso complessivo.
La certificazione dei redditi diversi
Per i redditi diversi corrisposti da un committente che riveste la qualifica di “sostituto d’imposta”, lo stesso deve rilasciare, entro il 31 marzo dell’anno successivo l’erogazione del reddito, la certificazione attestante:
- la tipologia di rapporto,
- l’ammontare lordo corrisposto,
- le somme non soggette a ritenuta,
- le ritenute effettuate,
- le spese rimborsate
ed ogni altro elemento, previsto dalla modulistica, utile alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
I dati sono contenuti in una apposita sezione, denominata “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” contenuta all’interno della certificazione unica (CU) attestante i redditi da lavoro.
Il sostituto ha l’obbligo, per le somme e i valori corrisposti nell’anno precedente, di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, i dati contenuti nella certificazione.