Redditi di lavoro autonomo

AG Servizi
12 min readDec 31, 2019

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Definizione di lavoro autonomo— Art. 53 TUIR

Un tempo erano considerati “lavoratori autonomi” solo gli artisti e i professionisti, appartenenti alle così dette “categorie protette”quasi sempre iscritti ad un ordine professionale o albo e dotati di autonoma organizzazione (studio, collaboratori, beni strumentali “tipici” di quell’arte o di quella professione).

Ora non è più così: ai professionisti tradizionali si affianca un numero sempre crescente di nuovi lavoratori autonomi, che prestano consulenze o collaborano con uno o più committenti senza dar luogo ad una attività professionale stabile e strutturata.

È l’universo del “nuovo” lavoro autonomo, molto flessibile, poco regolamentato, poco costoso per i committenti.

Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di attività lavorative diverse da quelle d’impresa o di lavoro dipendente.

Elementi caratterizzanti sono:

  • l’autonomia (rispetto al lavoro dipendente)
  • la natura residuale (rispetto all’attività di impresa).

La disciplina dei redditi di lavoro autonomo è contenuta nel D.P.R. 917/86 (TUIR) agli artt. 53 e 54.

La norma fiscale definitoria del reddito di lavoro autonomo è articolata nel seguente modo: da un lato considera redditi di lavoro autonomo quelli che rispettano determinate caratteristiche (art. 53, 1° co), dall’altro considera tali una serie di attività espressamente individuate, ancorché esercitate al di fuori di un’attività professionale (art. 53, 2° co).

Sotto il profilo civilistico si fa riferimento al contratto d’opera (art.2222 del C.c.) e alla prestazione d’opera intellettuale (art.2230 del C.c.) : il soggetto si obbliga, dietro corrispettivo e senza vincolo di subordinazione, ad eseguire un’opera o un sevizio nei confronti del committente con lavoro prevalentemente proprio.

Le caratteristiche del lavoro autonomo

Il lavoratore o la lavoratrice indipendente è colui che si impegna in maniera autonoma a produrre o scambiare un bene o un servizio e che ottiene il beneficio economico per il proprio lavoro dal risultato economico che ricava dalla vendita dei prodotti/servizi.

Sono lavoratori indipendenti gli imprenditori, i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti.

Il lavoratore indipendente:

  • auto-organizza il proprio lavoro, nel senso che l’orario di lavoro, la sede di lavoro, le modalità di svolgimento del lavoro ecc., vengono decisi personalmente;
  • è proprietario dei mezzi di produzione (gli strumenti che servono per produrre un determinato bene o servizio);
  • si assume i rischi economici e giuridici della propria attività lavorativa;
  • il suo lavoro è misurato sui beni e servizi che riesce a vendere;
  • il compenso per la produzione effettuata viene concordato tra il lavoratore e il committente o cliente (colui per il quale si svolge il lavoro).

Normalmente si distingue all’interno del lavoro indipendente tra imprenditori e lavoratori autonomi, dove i primi, oltre ad investire un capitale per finanziare l’impresa, si occupano essenzialmente della sua organizzazione, mentre i secondi, oltre ad organizzare l’impresa, sono impegnati direttamente ed in modo significativo nell’attività produttiva.

Il lavoro esercitato in forma indipendente non comporta quindi orari rigidi da rispettare, il compenso per il lavoro svolto dipende dal successo dell’impresa (ossia dalla combinazione di diversi fattori quali il prezzo e la quantità di prodotto venduto, il costo della produzione) e le entrate economiche perciò non sono stabili e garantite, i contributi assistenziali e previdenziali sono a carico dell’imprenditore o lavoratore autonomo.

Tipologie di attività di lavoro autonomo

Sotto il profilo fiscale si possono individuare tre tipologie di attività dalle quali scaturiscono redditi di lavoro autonomo:

  1. attività artistiche e professionali (art. 53, 1° co)
  2. altre attività di lavoro autonomo (art. 53, 2° co)
  3. attività di lavoro autonomo occasionale(art. 67, 1° co, lett. l)

1 — REDDITI DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Art. 53 1° co.: “ Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del terzo comma dell’art. 5”.

Tali redditi sono caratterizzati da due elementi:

  • esercizio di attività per professione abituale (modalità di esercizio)
  • esercizio di attività diverse da quelle di imprese e di lavoro dipendente (tipologia di attività).

Professionalità.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo, in modo organizzato e con stabilità e sistematicità.

A tal fine non è necessario che per l’attività svolta sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi.

Abitualità.

Per quanto concerne l’abitualità, essa si esplica in un’attività esercitata con regolarità e sistematicità.

Essa si diversifica dall’occasionalità in quanto quest’ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate: in questo caso si ricavano redditi di lavoro autonomo occasionale, che sono compresi nei redditi diversi di cui all’art. 67, lett. l).

Come precisato, dal Ministero delle Finanze, l’abitualità si presume ad ogni modo, nell’ipotesi in cui il soggetto sia iscritto in albi professionali o sia in possesso di un titolo abilitante allo svolgimento di una determinata attività, indipendentemente dalla frequenza delle prestazioni rese.

Attività di lavoro autonomo.

Definiti i requisiti della professionalità ed abitualità occorre individuare quali sono le attività di lavoro autonomo.

Elementi caratterizzanti sono l’autonomia (diversità dal lavoro dipendente) e la natura residuale (diversità dall’attività d’impresa).

Volendole elencare sono:

  • attività artistiche
  • professioni intellettuali
  • attività dirette alla prestazione di servizi diverse da quelle di natura commerciale, rese senza organizzazione di impresa, e che pur essendo organizzate lo sono prevalentemente con il lavoro del contribuente.

2 — ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 53 2° co.: “Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) (lettera abrogata con effetto 1° gennaio 2001, dall’art. 34, comma 1, lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342); b) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del primo comma dell’art. 41 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349”.

Pertanto sono redditi di lavoro autonomo, per espressa previsione normativa:

  • redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritti d’autore);
  • redditi da partecipazioni agli utili di associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro (associato d’opera);
  • partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e soci fondatori;
  • indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia;
  • redditi percepiti dai segretari comunali per l’attività di levata dei protesti;

3 — REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Sono redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art.67 1° co, lett l).

Determinazione del reddito di lavoro autonomo

1 — DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTE DALL’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

L’art. 54, 1° co, stabilisce che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde”.

Pertanto il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo il “principio di cassa” sulla base della manifestazione finanziaria. Nell’esercizio della propria attività il professionista, infatti, percepisce i propri compensi attraverso l’emissione di fatture.
Al termine dell’esercizio la tassazione avviene secondo il principio di cassa, ossia in base ai compensi percepiti e al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta.

In questo, si differenzia dal reddito d’impresa, che si basa invece sul principio di competenza, cioè sul momento di maturazione dei componenti reddituali, a prescindere dalla manifestazione finanziaria. Il reddito è determinato per differenza tra componenti positivi e negativi.

Uniche eccezioni a tal principio sono rappresentate dai seguenti costi, che sono deducibili secondo il “principio di competenza”:

  • ammortamento beni strumentali
  • canoni leasing
  • accantonamenti TFR
  • spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria (eccedenza oltre il 5% ).

Le spese deducibili sono quelle sostenute “nell’esercizio dell’arte o della professione”; si applica, quindi, il “principio di inerenza”.

Vi sono però delle limitazioni alla deducibilità di alcune tipologie di costi, espressamente previste dalle norme.

2 — DETERMINAZIONE DEGLI ALTRI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Gli altri redditi di lavoro autonomo sono determinati secondo il “principio di cassa”. I redditi di lavoro autonomo elencati all’art. 53, 2 co (“redditi assimilati” o “altri redditi di lavoro autonomo”) concorrono alla determinazione della base imponibile o nelle misura integrale o al netto di una percentuale di riduzione, riconosciuta in via forfetaria a copertura delle spese necessarie per la loro produzione:

  • redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno: ammontare dei proventi in denaro o natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 25% (40% se percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni);
  • redditi da partecipazioni agli utili di associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro (associato d’opera), da partecipazione agli utili spettanti ai promotori e soci fondatori, indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia: costituiscono reddito per l’itero ammontare percepito nel periodo d’imposta;
  • redditi percepiti dai segretari comunali per l’attività di levata dei protesti: ammontare dei compensi percepiti in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 15%.

3 — DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

I redditi di lavoro autonomo occasionale sono costituiti dall’ammontare dei compensi percepiti (compresi i rimborsi spese), meno le spese sostenute specificamente inerenti alla loro produzione.

La tassazione dei redditi di lavoro autonomo

La tassazione dei redditi di lavoro autonomo avviene, come detto precedentemente, secondo il principio di CASSA (compensi percepiti al netto delle spese pagate nel periodo d’imposta).

La normativa fiscale delinea le condizioni generali relative alla deducibilità delle spese sostenute dal professionista.

E’ possibile dedurre dai compensi percepiti le spese che sono:

  • Sostenute: la spesa deve essere effettivamente pagata nel periodo d’imposta considerato.
  • Inerenti: la regola generale, valida per ogni professionista, è quella dell’inerenza del costo rispetto l’attività svolta; sono deducibili le spese che il lavoratore sostiene per la propria attività professionale.
  • Documentate: deve essere provato il sostenimento della spesa con un documento fiscalmente valido.

La dichiarazione dei redditi nel lavoro autonomo

Al fine di poter effettuare la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo è essenziale la Certificazione Unica (ex CUD), la quale comprova la percezione di un reddito da parte del contribuente, dipendente o autonomo, e deve essere compilata dai sostituti d’imposta, ovvero datori di lavoro, enti pensionistici e committenti. In seguito, il modello di certificazione unica ordinario deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, mentre al lavoratore sarà consegnato il modello di certificazione unica sintetico.

La certificazione unica, oltre ad attestare il pagamento nell’anno precedente dei redditi, serve anche ai fini della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi viene fatta mediante il nuovo Modello Redditi precompilato per professionisti, autonomi, artigiani e commercianti

I redditi di lavoro autonomo, se svolti in maniera professionale e abituale, vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi Pf oppure nel quadro LM se si tratta di contribuenti che adottano il forfetario (articolo 1, commi 54–89 della legge n. 190/2014) o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011).
Diversamente, i redditi di lavoro autonomo di natura occasionale vanno dichiarati nel quadro RL unitamente a quei redditi che sono considerati da lavoro autonomo, indipendentemente dalla professionalità o dall’abitualità dell’attività svolta.

Il Jobs Act e il lavoro autonomo

Con legge n. 81 del 22/05/017, entrata in vigore dal 14 giugno 2017 e detta anche “Jobs Act” del lavoro autonomo, sono state riscritte e riunite in un unico testo normativo le misure di tutela e i diritti di lavoratori autonomi, professionisti, lavoratori con partita Iva e collaboratori, ampliando quanto era già previsto dalla normativa precedente.

Tale complesso di norme si applica a chi svolge lavoro autonomo non imprenditoriale, escludendo di conseguenza gli imprenditori, ossia chi svolge professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione di beni o di servizi, piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti ecc.) e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Si considerano abusive e quindi nulle le clausole che consentono al committente di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali o di recedere senza congruo preavviso.

La norma prevede inoltre che i pagamenti debbano essere effettuati entro un termine concordato e comunque non superiore ai 60 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se il termine non è pattuito, la scadenza naturale è fissata in 30 giorni dall’emissione della fattura. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti, scattano interessi di mora e sanzioni. Sono ritenute abusive e, perciò, prive di effetto clausole contrattuali che stabiliscano per i pagamenti termini superiori a 60 giorni.

Le Amministrazioni Pubbliche devono promuovere in qualità di stazioni appaltanti la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

  • di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste;
  • di costituire consorzi stabili professionali;
  • di costituire associazioni temporanee professionali.

In caso di gravidanza, malattia e infortunio non vi è automaticamente l’estinzione del rapporto di lavoro, che può essere mantenuto, senza diritto al corrispettivo, per un periodo massimo di 150 giorni per anno solare. Nei casi più gravi, come malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative, per gli iscritti alla Gestione separata Inps il periodo di malattia è equiparato alla degenza ospedaliera. Può essere sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni.

I congedi parentali, valevoli anche in caso di adozione o affidamento, sono di 6 mesi e possono essere fruiti fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Per le madri lavoratrici non è prevista l’automatica astensione obbligatoria, ma si può scegliere di continuare a lavorare pur ricevendo l’indennità di maternità. Durante il congedo, se vi è l’accordo con il committente, la lavoratrice può chiedere la sostituzione con una professionista di fiducia.

Le casse pensionistiche private possono attivare ulteriori prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, soprattutto in caso di perdita involontaria di lavoro o grave malattia.

Sono esplicitamente riconosciuti i diritti di utilizzazione economica in caso di invenzioni o apporti originali (salvo che l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata).

Le spese collegate all’attività professionale e alla formazione (master, corsi, convegni ecc.) sono totalmente deducibili, per un massimo di 10.000 euro annui.

La legge prevede che presso i Centri per l’Impiego pubblici sia attivato uno sportello appositamente dedicato al lavoro autonomo, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta, mentre presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà costituito un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.

Ritenute alla fonte

I compensi di lavoro autonomo corrisposti da sostituti d’imposta sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta in ragione del 20% Se il percettore è non residente, la ritenuta è del 30%, tranne che la prestazione sia resa all’estero.

Spese deducibili per il lavoratore autonomo

Per il professionista vige il criterio di cassa e non quello di competenza. Per cui sono imputabili come ricavi tutti i compensi maturati e riscossi nell’anno così come sono deducibili dal reddito professionale tutte le spese sostenute e pagate nell’anno.

N.B.: I contribuenti forfettari non hanno la facoltà di scaricare nessun costo

Affinché un costo possa essere dedotto deve possedere certi requisiti. I requisiti a cui si fa riferimento possiamo ritrovarli all’ex art. 54 del DPR 917/1986 e sono i seguenti:

  • effettività;
  • inerenza con l’esercizio della professione;
  • congruità.

Inoltre, in caso di accertamento, è onere del contribuente non solo mostrare la documentazione relativa agli acquisti (le fatture) ma anche provare che i costi sostenuti abbiano i predetti requisiti.

Tutte le spese devono essere documentate con fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale integrato, scheda carburante, etc.

Spese generalmente deducibili: in generale per il lavoratore autonomo con partita IVA sono deducibili (e l’IVA totalmente detraibile) tutte le spese ordinarie sostenute nell’esercizio dell’attività ed attinenti l’attività stessa. Esempi di tali voci di spesa sono:

  • acquisti di cancelleria, materiale di consumo, valori bollati e postali;
  • spese per lavoro dipendente e per compensi occasionali;
  • spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua e per utenze intestate presso lo studio professionale;
  • acquisto di libri, riviste e sussidi per l’aggiornamento professionale;
  • acquisto di beni strumentali (quali software gestionali e/o professionali, computer, stampanti, etc) per l’esercizio dell’attività.

Spese parzialmente deducibili:

  • Alberghi e ristoranti o cene per potenziali clienti: sono deducibili al 75% nel limite del 2% dei compensi percepiti . Tali spese se sono documentate da fattura l’IVA è totalmente detraibile, se documentate da ricevuta fiscale l’iva è indetraibile.
  • Spese di rappresentanza (es. spese per omaggi a clienti, spese per viaggi turistici per attività promozionali, spese per feste o ricevimenti, inaugurazioni, mostre e fiere etc): sono deducibili se sono inerenti all’attività svolta e nel limite del 1% dei compensi percepiti. L’IVA è totalmente indetraibile.
  • Convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale: sono deducibili nella misura del 50%.
  • Spese autovettura: le spese per l’autovettura che riguardano la quota d’ammortamento del bene, tutti i costi di manutenzione dell’autovettura e la spesa per acquisto di carburanti (da documentare con scheda carburante), sono deducibili al 40%. La relativa iva è detraibile anche essa al 40%.
  • Spese per utenze cellulari e telefono fisso: tali spese sono deducibili nella misura del 80% anche se si è in possesso di abbonamento ad uso affari. L’iva è detraibile al 50% per le utenze da cellulare e al 100% per il traffico da telefono fisso.
  • Spese promiscue: utenze, condominio e consumabili per l’uso di una parte della casa di residenza ai fini di studio. Tali spese sono deducibili nella misura del 50% e l’IVA è indetraibile.
  • I canoni mensili dell’affitto studio/ufficio: tali canoni potranno essere portati in detrazione, sempre secondo il criterio di cassa.

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