Importi e limiti di reddito trattamenti assistenziali per l’anno 2021

AG Servizi
7 min readJan 4, 2021

Come ogni anno l’Inps ha aggiornato gli importi delle prestazioni assistenziali erogate nei confronti degli invalidi civili per adeguarle all’andamento dell’inflazione.

Malgrado quest’anno l’indice Istat risulti negativo, gli importi delle prestazioni crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato lo scorso anno in via provvisoria.

L’assegno mensile di invalidità, l’indennità di frequenza e la pensione di inabilità civile salgono a € 287,09/mese.

Aggiornati anche i limiti di reddito per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile. Per l’assegno mensile di invalidità e per l’indennità di frequenza non bisogna superare i € 4.931,29/anno, mentre per ottenere la pensione di inabilità civile, il reddito da non superare è di € 16.982,49/anno.

Si ricorda che rileva il solo reddito personale dell’invalido civile, senza considerare quelli eventualmente percepiti dal coniuge o dagli altri componenti del nucleo familiare.

Inoltre, gli invalidi totali, i sordomuti titolari di pensione speciale e i ciechi assoluti possono ottenere l’incremento al milione, grazie al quale è possibile raggiungere il massimo di € 652,02/mese sin dal compimento dei 18 anni di età, mentre per gli invalidi civili parziali e per i ciechi parziali l’incremento si applica al compimento dei 70 anni di età. Ottenere quest’ultima maggiorazione non è facile, in quanto la legge in questo caso tiene conto non solo del reddito personale dell’invalido ma anche di quello del coniuge.

Sale a € 374,85/mese l’assegno sociale sostitutivo o derivante dall’invalidità civile per gli invalidi parziali o totali, a condizione che il reddito personale dell’invalido non superi i € 4.931,29/anno. Questo importo può essere ulteriormente aumentato di € 85,43 se l’invalido non supera determinati limiti di reddito familiare.

L’indennità di comunicazione nel 2021 raggiunge i € 258,82/mese a prescindere dal reddito posseduto dal beneficiario; l’importo della pensione speciale è pari a € 287,09/mese se il reddito personale non supera i € 16.982,49/anno.

In presenza di un reddito annuo personale non superiore ai € 16.982,49, la pensione per i ciechi ammonta a € 310,48/mese, quella per i ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati i € 287,09/mese.

Leggermente inferiori le prestazioni per gli ipovedenti gravi: € 213,08/mese se il reddito personale non supera gli € 8.164,73/anno.

L’indennità di accompagnamento raggiunge i € 522,10/mese, quella prevista per i ciechi assoluti tocca i € 938,35/mese e l’indennità speciale per i ciechi parziali € 213,79/mese. Queste ultime prestazioni, così come l’indennità di comunicazione per i minori, vengono erogate a prescindere dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare

da ricordare, per completezza, infine, che:

  • l’importo mensile del Trattamento Minimo per l’anno 2021 è pari a Euro 515,58 (annuo 6.702,54 €).
  • l’importo mensile dell’Assegno Sociale per l’anno 2021 è pari a Euro 460,28 (annuo 5.983,64 €).

Definizioni

Brevemente ricordiamo le definizioni più ricorrenti in tema di pensioni o assegni di invalidità civile.

Invalido Civile TOTALE

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell’INPS/ASL in misura pari al 100%.

Invalido Civile PARZIALE

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell’INPS/ASL in misura compresa tra il 74% e il 99%.

Cieco Civile ASSOLUTO

Soggetto con residuo visivo pari a 00 con eventuale correzione.

Cieco Civile PARZIALE

— VENTESIMISTA

Soggetto con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

— DECIMISTA

Soggetto con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Sordomuto

Soggetto minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il 12° anno di età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato , purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Invalido civile con diritto all’INDENNITA’ di ACCOMPAGNAMENTO

Soggetto riconosciuto invalido dalla Commissione di accertamento dell’INPS/ASL nella misura del 100% con “incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita propri dell’età ” o “incapace di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di qualcuno”.

Soggetti affetti da talassemia major e drepanocitosi

I soggetti affetti da queste gravi malattie del sangue ereditarie hanno diritto a percepire un assegno di importo pari al trattamento minimo alle condizioni di avere almeno 35 anni di età e 10 anni di contributi (520 settimane); questo ai sensi dell’art. 39 della legge 448/2001. Non si tiene conto dei redditi posseduti.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Le provvidenze economiche vengono erogate secondo la tabella finale con la condizione di essere cittadini italiani o extracomunitari con regolare titolo di soggiorno e, in entrambi i casi, residenti in Italia. 

Indennità di frequenza

E’ concessa a tutti gli invalidi civili ivi compresi i sordomuti di età inferiore ai 18 anni all’unica condizione di frequentare centri di riabilitazione e/o scuole di reinserimento sociale. L’assegno viene erogato solo per i periodi di frequenza.

INVALIDI CIVILI 

E’ concessa agli invalidi civili TOTALI (grado riconosciuto pari al 100%) di età superiore ai 18 e inferiore all’età prevista per la concessione dell’assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all’assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno Sociale.

E’ concessa agli invalidi civili PARZIALI ( grado riconosciuto dal 74% al 99%%) di età superiore ai 18 e inferiore all’età prevista per la concessione dell’assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all’assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno Sociale. 

Viene riconosciuta agli invalidi civili riconosciuti incapaci di svolgere gli atti quotidiani della vita propri dell’età o di deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di qualcuno.

CIECHI CIVILI

  • Pensione non reversibile ai ciechi assoluti

E’ concessa ai ciechi civili assoluti che abbiano compiuto i 18 anni di età.  Indennità di accompagnamento E’ concessa ai ciechi civili assoluti a prescindere dalle condizioni economiche e dall’età. 

  • Pensione non reversibile ai ciechi ventesimisti

E’ concessa ai ciechi civili ventesimisti a prescindere dall’età. 

  • Indennità speciale ai ciechi civili parziali

E’ concessa ai ciechi civili parziali a prescindere dall’età. 

  • Assegno vitalizio ai ciechi decimisti

E’ concessa ai ciechi civili decimisti che già ne godevano alla data del 10/02/1962.

SORDOMUTI

  • Pensione non reversibile

E’ concessa ai sordomuti di età superiore di età superiore ai 18 e inferiore all’età prevista per la concessione dell’assegno sociale. Per cui nel 2021 al compimento del 67° anno (età stabilita per il diritto all’assegno sociale) si trasformerà automaticamente in Assegno Sociale.

  • Indennità di comunicazione

Viene riconosciuta, a domanda, ai sordomuti di età superiore ai 18 anni.

Incremento fino a 652,02 € mensili (Sentenza Corte costituzionale N° 152 del 23 giugno 2020)

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del giugno 2020 agli “inabili civili” (100%) spetta una maggiorazione sociale della pensione di inabilità fino all’importo massimo di 652.02 € per 13 mensilità.
Requisiti:

  • 100% di invalidità civile
  • redditi propri di importo non superiore a 8.476,26 euro
  • e redditi propri cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.459,90 euro, qualora il beneficiario sia sposato e non legalmente ed effettivamente separato.

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