Indennità di accompagnamento [2024]

AG Servizi
9 min readSep 30, 2017

Si tratta di una prestazione economica di ordine assistenziale, istituita dalla L. n. 18/1980 e modificata dall’ art. 1, L. n. 508/1988, che spetta a tutti i cittadini italiani, residenti in Italia (nonchè agli stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e agli stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia), indipendentemente dall’età, dalle condizioni reddituali e a prescindere che abbiano o meno lavorato e versato contributi, a cui non solo viene riconosciuta una invalidità civile totale e permanente al 100%, ma devono anche, alternativamente

  • o trovarsi nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, avendo, quindi, bisogno di un’assistenza continua,
  • oppure trovarsi impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

L’Indennità di accompagnamento non spetta a chi è ricoverato in strutture sanitarie a spese dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverato in reparti di lungodegenza o riabilitativi (fermo restando che si continua a ricevere l’accompagnamento durante i periodi di ricovero per terapie legate alle cause del ricovero per il tempo della malattia).

L’indennità di accompagnamento:

  • ha l’obiettivo di favorire l’assistenza domiciliare dell’invalido evitandone il ricovero in ospedale,
  • spetta, come detto, indipendentemente dal reddito,
  • non è reversibile ai superstiti,
  • e spetta anche nel caso in cui si svolga attività lavorativa sia autonoma che dipendente (purchè venga accertato in concreto che l’intervento dell’accompagnatore non sia necessario per eseguire la prestazione lavorativa, che deve essere, invece, svolta dall’invalido autonomamente, ex Sent. Cass. n. 22878/2008 e art. 1, co. 3, L. n. 508/1988).

La domanda di indennità di accompagnamento

Per poter presentare domanda di indennità di accompagnamento è necessario innanzitutto recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo, il quale ha la funzione di accertare il grado di invalidità e deve contenere, al fine di richiedere l’indennità di accompagnamento, una delle diciture che vedremo fra poco.

A questo punto la domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla data di rilascio del certificato medico introduttivo, seguendo la stessa procedura per l’ottenimento dell’invalidità civile e dello stato di handicap.

E’ possibile, nella stessa istanza in cui si chiede la certificazione di invalidità, richiedere anche quella di handicap attraverso un’UNICA RICHIESTA DEL MEDICO: in tal modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza necessità di essere sottoposti a due visite mediche diverse.

Relativamente al Certificato Medico Introduttivo (che, come specificato nel msg Inps n. 28110/2010, ha validità massima di 90 giorni), i dati necessari per la completezza dello stesso sono:

  • dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e di numero della tessera sanitaria;
  • dati clinici (anamnesi, obiettività);
  • diagnosi, con codifica ICD-9;
  • in caso di domanda intesa ad ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario che la certificazione del medico curante contenga una delle seguenti diciture:

— “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

oppure

— “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

  • indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto (al fine di fruire delle previsioni della L. n. 80/2006: convocazione a vista entro 15 giorni);
  • indicazione di eventuali patologie gravi previste dal D.M. 2.8.2007, in allegato (al fine di contenere i tempi di convocazione entro 15 giorni);
  • indicazione della finalità del certificato (per invalidità civile | cecità | sordità | handicap — L. 104/92 | disabilità — L. 68/99)

Presentata telematicamente la domanda, il richiedente verrà successivamente convocato dall’Inps per gli accertamenti sanitari, alla presenza della commissione medica dell’Asl a cui si aggiunge un medico dell’Istituto.

Nel caso in cui all’esito dei controlli viene emesso parere positivo, il cittadino riceve un verbale definitivo.

A questo punto, si apre la c.d. fase concessoria, nella quale l’invalido è tenuto ad inviare all’Inps alcune informazioni: coordinate bancarie, documentazione attestante l’eventuale ricovero o la frequenza dei centri di riabilitazione.

Decorrenza del pagamento

Nel caso in cui la domanda sia accolta il pagamento dell’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda per l’accertamento sanitario della invalidità.

Importo della indennità di accompagnamento

L’importo dell’assegno per l’anno 2024 è pari a 531,76 € (6.381,12 € annui), esenti da imposizione fiscale, ed è corrisposto per 12 mensilità (non è prevista tredicesima, a differenza dell’ Assegno Mensile di Invalidità che invece prevede 13 mensilità).

L’indennità di accompagnamento in caso di ricovero

Il pagamento dell’accompagnamento è sospeso in caso di ricovero presso istituto con pagamento della retta a carico dello Stato o di un ente pubblico [Messaggio Inps n. 18291/2011], per cui in tal caso è necessario inviare una comunicazione tempestiva all’INPS.

E’ bene tener presente che non in tutti i casi di ricovero l’accompagnamento è sospeso, ma soltanto nelle seguenti ipotesi:

  • periodi di ricovero pari o superiori ai 30 giorni [Messaggio Inps n. 18291/2011];
  • ricovero in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se il paziente o i familiari effettuano dei versamenti supplementari al fine di ottenere un migliore trattamento.

La Cassazione [Cass. sent. n. 18437/2006 e n. 2270/2007] ha precisato che il ricovero incompatibile con l’indennità di accompagnamento deve intendersi come limitato ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione della degenza temporanea in strutture pubbliche ospedaliere. Il day-hospital, difatti, non è considerato ricovero e pertanto non influisce sulla spettanza dell’indennità di accompagnamento.

In altre parole, l’assegno di accompagnamento spetta all’invalido civile totale non autosufficiente anche durante il ricovero in ospedale, se la struttura non fornisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

ICRIC

L’accompagnamento non è per sempre, ed infatti, una volta ottenuta l’indennità, entro il 31 Marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità (dichiarazione di responsabilità attraverso il Modello Invalidità Civile Ricovero-ICRIC), di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito.

Ciò vale sia che si tratti di invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza, sia che si tratti di invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.

È la stessa Inps che provvede ad inviare un avviso contenente tutte le indicazioni relative alla procedura da seguire per presentare la relativa dichiarazione, sempre e comunque per via telematica.

Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento non spetta se la persona ha diritto ad analoghe provvidenze economiche concesse ad esempio per causa di lavoro o servizio. Ad ogni modo è possibile operare una scelta fra le diverse provvidenze economiche, optando per il trattamento economico più favorevole.

Infine, l’accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Indennità di Accompagnamento - Invalidità Civile - Handicap

Se si ha meno di 67 anni, oltre alla indennità di accompagnamento si può ottenere anche la pensione di invalidità civile, ma in tal caso, oltre il 100% di invalidità, occorre anche la presenza di un limite reddituale di 19.461,12 € annui.

La pensione di invalidità civile è una prestazione di assistenza (spetta, quindi, a prescindere dal versamento di contributi) che comunque non è collegata al possesso di handicap: essa può essere richiesta indipendentemente dall’ accompagnamento, in presenza di una invalidità riconosciuta del 100%, ed in presenza del limite reddituale suddetto.

Chemioterapia e Accompagnamento

E’ da sottolineare che non è automatico,anzi è molto difficile, il riconoscimento della indennità di accompagnamento a favore dei malati oncologici durante il periodo delle cure chemioterapiche e radioterapiche, e ciò anche se durante i ricoveri e i day hospital versano in condizioni veramente difficili che li costringe ad essere sempre accompagnati da un familiare (Sent. Cass. n. 25569/2008). Sarà quindi necessario esaminare caso per caso se il trattamento chemioterapico comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall’art. 1, L. n. 18/80.

Inoltre, con la Sent. Cass. n. 25764/2008, la Corte ha precisato che l’indennità di accompagnamento spetta anche in caso di ricovero in una struttura pubblica laddove, comunque si dimostri che le prestazioni assicurate dall’Ospedale medesimo non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana.

L’indennità di accompagnamento per i minori

Anche i minori possono essere beneficiari della indennità di accompagnamento: a tal riguardo, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le persone maggiorenni e infrasessantasettenni, e si dovrà riscontrare quindi, esclusivamente, l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di una assistenza continua.

Al compimento del 18° anno di età, però, i minori titolari della suddetta indennità dovranno presentare una nuova domanda (i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione della domanda) al fine di essere sottoposti a visita medica per valutare lo stato invalidante del minore secondo i criteri per l’età adulta, in rapporto in particolare alla riduzione della capacità lavorativa. La nuova domanda si rende necessaria per il minore divenuto maggiorenne al fine di permettere a costui di assumere personalmente le responsabilità di quanto affermato, e non più attraverso legale rappresentante.

La contestazione del verbale della Commissione Asl

Contro il verbale della Commissione Asl che riconosce o meno l’invalidità civile nonchè la relativa indennità di accompagnamento, il richiedente può presentare ricorso. In particolare per contestare un verbale di invalidità bisogna:

  • presentare al Tribunale del lavoro di residenza una istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP) il cui obiettivo è proprio quello di verificare — preventivamente, appunto — le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere;
  • attendere la nomina di un medico (il consulente tecnico: CTU) da parte del giudice; il consulente provvede a stendere una perizia (accertamento medico) trasmessa alle parti (cioè all’Inps e al ricorrente);
  • attendere l’invio della bozza di perizia redatta dal consulente.

- Giunti a questo punto, il giudice chiede formalmente se vi sono contestazioni:

  • trascorsi 30 giorni, in assenza di contestazioni delle parti (Inps o ricorrente), il giudice omologa la relazione del consulente (in pratica conferma in modo definitivo quanto detto al suo interno) con decreto che diventa inappellabile (cioè è definitiva).
  • se si intende contestare la relazione del perito bisogna proporre il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, i motivi della contestazione (è necessaria l’assistenza di un legale); si procede nel processo vero e proprio attraverso le udienze fino all’emissione della sentenza definitiva che non è inappellabile. È bene che il ricorrente si faccia assistere da un legale che sia presente nella prima udienza ed è, inoltre, a suo carico l’anticipazione delle spese per la consulenza tecnica.

Documenti necessari

  • Fotocopia documento valido del richiedente
  • Fotocopia codice fiscale del richiedente
  • Fotocopia del verbale rilasciato dalla commissione

IN FASE CONCESSORIA:

  • Mod. AP 15 o Fotocopia denuncia dei redditi del dichiarante e del coniuge se inferiore a 67 anni
  • Cod. Iban del richiedente
  • Mod. AP 70: modello da compilare con dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidita` civile
  • Se minori — modulo con autorizzazione genitore non richiedente, autenticata in municipio con marca da bollo, — fotocopia documento di identità — e conto corrente o libretto intestato al minore.

Novità del 2019: semplificata la richiesta

A partire dal 2019 ottenere in tempi brevi l’indennità di accompagnamento per gli ultra 65enni è più facile.

L’interessato può infatti inviare all’Inps in anticipo rispetto a quanto previsto fino a tutto il 2018, le informazioni di natura socio economica richieste dal modello AP70, che precedentemente potevano essere comunicate all’Istituto solo al termine dell’esito positivo dell’accertamento sanitario.

Con il suddetto modello l’interessato deve comunicare eventuali ricoveri, la delega alla riscossione dell’indennità da parte di un familiare, la delega associativa in favore di specifiche strutture, la modalità di pagamento.

Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni, i tempi di liquidazione della prestazione si ridurranno al minimo.

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