Legge 104/92: Le novità sulle agevolazioni fiscali dedicate ai disabili

AG Servizi
3 min readNov 21, 2020

L’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità certificata in base alla legge 104/92:

  • detrazione Irpef al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un’auto;
  • detrazione di € 1.620 per ogni figlio portatore di handicap a carico;
  • detrazioni Irpef sulle spese sostenute per abbattere le barriere architettoniche;
  • deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche.

Queste sono solo alcune delle agevolazioni dedicate alle persone affette da disabilità certificata.

Le novità nel settore auto

La detrazione Irpef è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un’automobile su una spesa massima di € 18.075,99.

L’ a cui viene assoggettata la vendita dell’auto è del 4%. L’acquisto è esente dal pagamento del bollo auto e dall’Imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Quanto sopra elencato è dedicato alle persone non vedenti, sorde, affette da handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, persone con ridotte o impedite capacità motorie. Il veicolo acquistato dovrà essere utilizzato, per la maggior parte, a beneficio della persona disabile.

Figli a carico

Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, il genitore ha diritto ad una detrazione fiscale di € 1.620 se il figlio ha meno di tre anni, di € 1.350 euro per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Se i figli a carico sono più di tre, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio.

Le detrazioni sopra riportate sono teoriche, dato che la detrazione effettiva-
mente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.

Detrazione fiscale per l’assistenza personale

Viene riconosciuta la deduzione dal reddito degli oneri contributivi fino a € 1.549,37, versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare. È prevista anche una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.

Quest’ultima detrazione viene determinata su un importo massimo di € 2.100 ed alla condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40 mila euro.

Detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per le spese sanitarie e le varie

Per l’acquisto di sussidi informatici, spetta una detrazione Irpef al 19% e l’IVA agevolata al 4%.

Le persone non vedenti possono detrarre dall’Irpef, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di quattro anni, eccetto i casi di perdita dell’animale. Alle medesime persone, spetta una detrazione forfettaria Irpef di mille euro.

Alle persone sorde spetta una detrazione del 19% della spesa sostenuta per i servizi di interpretariato.

Gli interessati devono essere riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 381/70: minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La condizione di sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, è prevista una detrazione Irpef pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48mila euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, ecc.);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce,
schermi a tocco, computer o tastiere espanse (rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici con detrazione al 19%).

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

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