Legge 104/92: Le novità sulle agevolazioni fiscali dedicate ai disabili
L’Agenzia delle Entrate ha da poco pubblicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità certificata in base alla legge 104/92:
- detrazione Irpef al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un’auto;
- detrazione di € 1.620 per ogni figlio portatore di handicap a carico;
- detrazioni Irpef sulle spese sostenute per abbattere le barriere architettoniche;
- deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche.
Queste sono solo alcune delle agevolazioni dedicate alle persone affette da disabilità certificata.
Le novità nel settore auto
La detrazione Irpef è pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un’automobile su una spesa massima di € 18.075,99.
L’ a cui viene assoggettata la vendita dell’auto è del 4%. L’acquisto è esente dal pagamento del bollo auto e dall’Imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Quanto sopra elencato è dedicato alle persone non vedenti, sorde, affette da handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, persone con ridotte o impedite capacità motorie. Il veicolo acquistato dovrà essere utilizzato, per la maggior parte, a beneficio della persona disabile.
Figli a carico
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, il genitore ha diritto ad una detrazione fiscale di € 1.620 se il figlio ha meno di tre anni, di € 1.350 euro per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Se i figli a carico sono più di tre, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio.
Le detrazioni sopra riportate sono teoriche, dato che la detrazione effettiva-
mente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
Detrazione fiscale per l’assistenza personale
Viene riconosciuta la deduzione dal reddito degli oneri contributivi fino a € 1.549,37, versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare. È prevista anche una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale.
Quest’ultima detrazione viene determinata su un importo massimo di € 2.100 ed alla condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40 mila euro.
Detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per le spese sanitarie e le varie
Per l’acquisto di sussidi informatici, spetta una detrazione Irpef al 19% e l’IVA agevolata al 4%.
Le persone non vedenti possono detrarre dall’Irpef, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di quattro anni, eccetto i casi di perdita dell’animale. Alle medesime persone, spetta una detrazione forfettaria Irpef di mille euro.
Alle persone sorde spetta una detrazione del 19% della spesa sostenuta per i servizi di interpretariato.
Gli interessati devono essere riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 381/70: minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La condizione di sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, è prevista una detrazione Irpef pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48mila euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, ecc.);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce,
schermi a tocco, computer o tastiere espanse (rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici con detrazione al 19%).
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.