Invalidità previdenziale

AG Servizi
4 min readNov 13, 2020

I lavoratori affetti da infermità o difetto fisico o mentale tale che abbia ridotto in modo permanente la loro capacità di lavoro, in attività confacenti le proprie attitudini, in misura superiore ai due terzi o in maniera assoluta e permanente impossibilitati a svolgere attività lavorativa, possono godere di appositi benefici economici.

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) per persone con capacità lavorativa ridotta

L’assegno ordinario d’invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale (*).

L’assegno ordinario di invalidità è:
 • compatibile con la pensione di invalidità civile totale
 • incompatibile con la pensione di invalidità civile parziale

L’assicurato, riconosciuto invalido e già titolare di invalidità civile parziale, dovrà comunicare quale dei due trattamenti intende percepire.

Destinatari

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori: 

  • dipendenti 
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed iscritti alla gestione separata ex art.2 Legge 335/1995 
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria

Requisiti

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti: 

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale 
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda

N.B.: Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

(*) Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

La pensione di inabilità per invalidi totali

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) (*).

La pensione di inabilità è incompatibile:

  • con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all’estero svolte successivamente alla concessione della pensione
  • con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali
  • con i trattamenti (ordinari e speciali) dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

Destinatari

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

  • dipendenti
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
  • iscritti alla Gestione Separata che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi

N.B.: La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione

Requisiti

Per ottenere la pensione di inabilità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%)
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
  • cessazione dell’attività lavorativa

(*) I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Assegno e pensione privilegiata di inabilità

Il diritto all’assegno privilegiato d’invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l’invalidità e l’inabilità risultino riconducibili — con nesso diretto di causalità — al servizio prestato dall’assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’iscritto nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all’assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazione ordinarie (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità).

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall’evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

Le domande

Le domande di invalidità previdenziale devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di SPID 
  • tramite Contact Center al numero verde 803 164 
  • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico certificatore).

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 222 del 12 giugno 1984

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