La pensione di inabilità assoluta

AG Servizi
4 min readOct 15, 2017

La Pensione di Inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Così come l’Assegno Ordinario di Invalidità anche la Pensione di Inabilità è disciplinata dalla legge n. 222 del 1984, la quale distingue appunto il caso dell’invalidità parziale, dove vi è una ridotta capacità lavorativa di almeno un terzo (e conseguente diritto all’ Assegno Ordinario di Invalidità), e l’invalidità totale (o inabilità), che comporta, come già detto, una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa: una condizione quest’ultima che comporta il riconoscimento dell’invalidità al 100% e il diritto alla pensione di inabilità.

Requisiti

Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato iscritto all’Inps ha diritto alla pensione di inabilità a condizione che:

  • abbia una età compresa tra i 18 ed i 67 anni, cittadinanza italiana e residenza sul territorio italiano;
  • sia affetto da infermità fisica o mentale tale da provocare l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualunque attività lavorativa (invalidità al 100%)
  • sia iscritto all’Inps da almeno 5 anni;
  • abbia versato contributi da almeno 5 anni, anche non continuativi, di cui almeno 3 anni nell’ ultimo quinquennio (almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda).

Lo svolgimento di attività lavorativa

La Pensione di Inabilità differisce dall’ Assegno Ordinario di Invalidità per la totale permanente incapacità della persona a lavorare. Il godimento della pensione di inabilità lavorativa è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente, con l’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, quali artigiani, commercianti, coltivatori diretti. Quindi ne può beneficiare solo chi non è più in grado di lavorare.

Non cumulabilità e non reversibilità

Inoltre, non è cumulabile con le rendite vitalizie erogate dall’ Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, nè con le provvidenze assistenziali se riferite alla stessa causa.

La Pensione di Inabilità è reversibile ai superstiti.

La domanda e l’iter amministrativo

La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente per via telematica, allegando la certificazione medica (Mod. SS3) che vi darà il vostro medico curante di base (certificato che ha una validità di 30 giorni).

Per l’invio è possibile, se in possesso dell’apposito Pin, procedere personalmente attraverso il sito dell’Inps oppure avvalersi di un Patronato.

Una volta ricevuta la richiesta in circa 2 settimane l’Inps vi inviterà ad un colloquio per le verifiche, prima di confermare l’invalidità.

Se la domanda è respinta si può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’ Inps direttamente online.

Decorrenza

La decorrenza varia a seconda delle circostanze:

  • se la domanda è presentata dopo aver smesso di lavorare decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
  • se la domanda è presentata quando ancora si lavora, decorre dal mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa o dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi (infatti si può lasciare il lavoro anche dopo l’accertamento della invalidità al 100%: lasciarlo prima può essere rischioso).

Possibilità di revisione e di revoca

La prestazione non ha una durata prefissata, a differenza di quanto accade con l’Assegno Ordinario di Invalidità che viene rinnovato ogni 3 anni. Essa, tuttavia, può essere sottoposta al procedimento di revisione previsto dall’ art. 9 della legge 222/1984 a seguito di iniziativa dell’Inps. In tale circostanza la prestazione può essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi) oppure revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a piu’ di un terzo.

Importo

La Pensione di Inabilità è erogata per 13 mensilità, e l’importo della stessa viene calcolato sulla base dei contributi versati. All’ atto del primo pagamento l’Inps versa tutti gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono mensili, e dura fino a quando persiste la malattia e fino al raggiungimento dell’ età pensionabile.

Eventuale aggiunta dell’indennità di accompagnamento

I pensionati di inabilità, che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa (Accompagno).

L’assegno per l’assistenza personale e continuativa non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;

  • non è compatibile con l’assegno mensile dovuto dall’INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
  • viene concesso in misura ridotta a coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all’importo della prestazione stessa;
  • non è reversibile ai superstiti.

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