Assegni familiari lavoratori autonomi

AG Servizi
4 min readJan 10, 2021

Cosa sono gli Assegni Familiari

Gli assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari e stranieri che lavorano in Italia con un reddito complessivo per il nucleo familiare inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.

A chi spettano gli Assegni Familiari

La normativa sugli assegni familiari riguarda solo:

Limiti di reddito

Gli assegni sono corrisposti a condizione che la famiglia del richiedente non abbia superato nell’anno precedente determinati limiti di reddito rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.

Se il reddito familiare supera i limiti suddetti può scattare la revoca degli assegni per il primo figlio, oppure per tutti i familiari.

Per il diritto agli assegni familiari è prevista poi l’altra condizione che il familiare non superi i limiti di reddito personale per essere considerato a carico, che corrispondono al trattamento minimo Inps maggiorato del 30% più le quote di maggiorazione.

In caso di diritto (teorico) agli assegni familiari per i 2 genitori, il limite di reddito individuale è aumentato del 75%.

Si tratta di limiti mensili, pertanto si fa riferimento alle somme percepite effettivamente mese per mese, con la conseguenza che, nei mesi in cui il limite non è superato, matura il diritto agli assegni familiari senza che si debba procedere alla media di un mese con l’altro.

La tredicesima mensilità e gli altri redditi con periodicità diversa da quella mensile vanno però rapportati a mese.

Redditi da considerare

Alla formazione del reddito familiare concorrono sempre:

  • i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni), al netto dei soli contributi assistenziali e previdenziali obbligatori;
  • redditi a tassazione separata;
  • l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato;
  • i redditi conseguiti all’estero.

Vanno computati nell’ambito del reddito familiare inoltre anche i seguenti redditi, ma solo se superiori a 1.032,91 euro :

  • borse di studio;
  • pensioni sociali e assegno sociale;
  • pensioni erogate agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
  • interessi conti correnti e depositi bancari, interessi da Bot, Cct, ecc…
  • proventi da quote di investimento

Tali redditi però non devono essere presi in considerazione per la verifica mensile della vivenza a carico.

Non contribuiscono invece a comporre il reddito del nucleo familiare:

  • le somme percepite a titolo di TFR (Trattamenti di Fine Rapporto) comunque denominate o le anticipazioni sulle stesse;
  • le somme inerenti ai trattamenti di famiglia, comunque denominati;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  • le indennità di frequenza ai minori;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Composizione del nucleo familiare

Ai fini di questa prestazione. il nucleo familiare è così composto:

  • il richiedente;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso di separazione legale o di fatto dei coniugi, sussiste il diritto agli assegni familiari solo se il richiedente provvede al mantenimento del beneficiario;
  • i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali o nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) minori di 18 anni (anche se non conviventi e non a carico), allievi di scuola media inferiore (fino a 21 anni), apprendisti, studenti universitari (fino a 26 anni e nel limite della durata legale del corso legale di laurea) e inabili (senza limiti di età); sono esclusi i redditi dei figli ed equiparati maggiorenni non a carico, anche se conviventi.
  • fratelli, sorelle, nipoti (compresi quelli in linea collaterale) minorenni, conviventi, gli apprendisti o gli studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni) o universitari (fino a 26 anni nel limite del corso legale di laurea) e inabili al lavoro (senza limiti di età);
  • genitori legittimi ed equiparati (genitori naturali riconosciuti o dichiarati, adottanti, affilianti, affidatari, patrigno e matrigna), a condizione che abbiano superato i 60 anni di età per gli uomini e 55 per le donne. Non vi sono invece limiti di età per gli invalidi. Per gli ascendenti di grado maggiore (nonni) gli assegni sono concessi solo se il richiedente li percepisce per gli ascendenti intermedi, a cominciare quindi dal proprio genitore. Il diritto tuttavia può permanere anche se il richiedente non percepisce gli assegni per il proprio genitore. quando questi risulti a carico del proprio coniuge.

In tutti i casi sopra menzionati non è necessaria la convivenza con il richiedente, ma il lavoratore deve dimostrare di provvedere al mantenimento del beneficiario con una somma non inferiore a quella degli assegni familiari.

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