730/2021: Rigo C 14 — Riduzione della pressione fiscale
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 24.600 euro la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente è riconosciuto un credito di 960 Euro (c.d. Bonus Irpef). In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al reddito complessivo di 26.600 euro. Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), da gennaio a giugno 2020, ed è rapportato al periodo di lavoro.
- Dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef.
Per l’anno d’imposta 2020, il bonus Irpef e il trattamento integrativo spettano anche se l’imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi in conseguenza della fruizione delle misure a sostegno del lavoro (quali l’integrazione salariale, i congedi parentali e la cassa integrazione in deroga), purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.
Nel 730, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus e/o il trattamento integrativo, o al contrario se questi risultassero, in tutto o in parte, non spettanti, verrebbero riconosciuti o restituiti con la presente dichiarazione.
Quindi tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.
Il rigo C14 si compila come segue:
Colonna 1 (Codice bonus): riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica.
- codice 1: il datore di lavoro ha il erogato bonus in tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta;
- codice 2: il datore di lavoro non ha erogato neanche in parte il bonus In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo C14.
Colonna 3 (Codice trattamento): riportare il codice indicato nel punto 400 della Certificazione Unica.
- codice 1: il datore di lavoro ha erogato il trattamento integrativo in tutto o in parte. In questo caso nella colonna 4 del rigo C14 va riportato l’importo del trattamento erogato dal sostituto d’imposta;
- codice 2: il datore di lavoro non ha erogato il trattamento integrativo neanche in parte In questo caso non va compilata la colonna 4 del rigo C14.