Detrazioni d’imposta per redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e redditi assimilati al lavoro dipendente
Le detrazioni fiscali per lavoro dipendente presenti in busta paga previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (art. 13 del D.P.R. 917/1986) consentono ai lavoratori dipendenti (ma anche ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinate e continuativa co.co.co. ed ai percettori di altri redditi assimilati come ad esempio l’indennità di disoccupazione Naspi) di ridurre la pressione fiscale sul loro reddito semplicemente con lo status di lavoratore dipendente: ciò si traduce in una una concreta riduzione dell’importa Irpef a debito e quindi dell’ Irpef da pagare.
L’art.1, comma 6, lettera d) della Legge 22 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) ha introdotto delle detrazioni d’imposta differenziate per tipologie reddituali.
Da non confondere le detrazioni da lavoro dipendente con quelle per figli a carico. Le prime sono dovute proprio per lo status di lavoro subordinato, indipendentemente dai carichi familiari; le detrazioni per figli invece sono dovute per ogni figlio a carico.
Le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente presenti in busta paga in sintesi
I lavoratori dipendenti che percepiscono meno di 25.000 € annuali hanno diritto alle detrazioni fiscali: si tratta di agevolazioni date dallo Stato affinchè si possa avere un beneficio, giustificato dal non alto stipendio. Esse vanno a ridurre l’impatto che ha l’imposta Irpef su quanto il lavoratore percepisce; infatti, come sappiamo, circa 1/4 di quanto viene guadagnato dal lavoratore in busta paga viene pagato sotto forma di tasse Irpef. In generale queste tasse sono trattenute dal datore di lavoro prima ancora che il lavoratore percepisca il suo stipendio netto, e successivamente sarà il datore di lavoro a versare questo importo come tassa.
Però una parte di queste tasse viene rimborsata dal datore di lavoro al dipendente in base a quanto il lavoratore riceve come Reddito Complessivo (RC), cioè dal totale lordo di quanto il lavoratore ha guadagnato negli ultimi 12 mesi, da Gennaio a Dicembre.
Così, per calcolare le detrazioni da lavoro dipendente è sufficiente avere un solo dato, il RC, appunto, il Reddito Complessivo, ossia il reddito Annuale Lordo al netto delle trattenute previdenziali: questo reddito comprende sia lo stipendio che percepiamo, sia tutti gli altri tipi di reddito che abbiamo, come ad esempio l’affitto che si percepiamo se abbiamo una casa data in locazione, oppure se abbiamo degli interssi da investimenti, conteranno anche questi.
Le detrazioni da lavoro dipendente sono suddivise in 4 fasce di reddito, e sono regolamentate dall’ART 13 del TUIR.
La prima fascia è per chi ha un reddito annuale inferiore agli 8.000 € annuali lordi: per i lavoratori in questa fascia spetta una detrazione piena di 1.880 € (fino al 31 dicembre 2013 era 1.840 €) da rapportare al numero di giorni rapportati nell’anno, infatti se lavoriamo 100 giorni in un anno allora moltiplicheremo 1880 x 100 e poi divideremo questo numero risultante per 365 giorni in un anno. Fino ad 8.000 € di imponibile lordo annuo le detrazioni, quindi, vanno a compensare completamente l’Irpef che si dovrebbe pagare, con la conseguenza che il lavoratore non pagherà le tasse e, a grandi linee, in busta paga pagherà solo i contributi Inps di 9,19% a carico del dipendente.
La seconda fascia va da 8.000 € a 28.000 € di reddito annuale lordo: in questo caso le detrazioni decrescono in modo lineare rispetto a quanto guadagnamo di reddito. Formula per il calcolo: 978 + [902 * (28.000 — reddito totale) / 20.000)] * (giorni lavorati all’anno / 365).
La terza fascia va da 28.000 € a 55.000 €, ed anche questo caso abbiamo un andamento decrescente delle detrazioni all’aumentare del reddito. Formula per il calcolo: 978 * [(55.000 — reddito totale) / 27.000] * (giorni lavorati all’anno / 365).
La quarta fascia di reddito è quella che supera i 55.000 €, e da qui in poi non ri ricevono più detrazioni.
Sembra molto complicato, ma in realtà basta applicare la formula giusta in base al RC che abbiamo.
E’ però importante considerare che se si hanno 2 lavori è bene fare molta attenzione e dire ad entrambi i datori di lavoro che avete il doppio lavoro, affinchè, così, uno utilizzi le detrazioni e avrete una busta paga più alta e l’altro non le utilizzi: ciò non cambierà nulla nella sostanza dell’ottica annuale, ma vi eviterà di trovarvi a Giugno costretti a pagare quelle detrazioni in eccesso che sono state precedentemente percepite.
Esiste però un caso particolare: è quello della detrazione minima. Le detrazioni da lavoro dipendente non possono andare al di sotto di una soglia minima, anche se si lavora un solo giorno in un anno: per i lavoratori a tempo determinato la detrazione minima è pari a 1.380 €, mentre per i contratti a tempo indeterminato la detrazione minima non può andare al di sotto dei 690 €. perciò, se il lavoratore venisse assunto a tempo determinato a Novembre, ad esempio, per i due mesi che restano per la fine dell’anno egli non pagherebbe nulla di Irpef, perchè c’è la soglia minima di detrazione di lavoro dipendente che ci permette di non pagare l’Irpef. Per richiedere la detrazione minima si dovrà compilare un apposito modulo detrazioni fiscali, differentemente dalle normali detrazioni da lavoro dipendente che verranno calcolate direttamente dal datore di lavoro e verranno poi assegnate in busta paga
Le tipologie delle detrazioni d’imposta
Le detrazioni di imposta sono relative a:
- redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati,
- redditi derivanti da pensioni,
- altri redditi assimilati al lavoro dipendente,
- redditi di lavoro autonomo, di impresa minore, e alcuni redditi diversi.
Nei primi due casi la detrazione spettante deve tenere conto del periodo di lavoro, mentre negli ultimi due essa è attribuita senza tenere conto di tale parametro.
Caratteristiche delle detrazioni d’imposta
In molti casi l’importo delle detrazioni di imposta è “teorico”, in quanto l’effettivo ammontare viene collegato all’ammontare del reddito complessivo del contribuente e viene calcolato tramite l’applicazione di alcune formule matematiche.
Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Come si richiedono le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e assimilati
A differenza di altre detrazioni, come quelle per familiari a carico, le detrazioni da lavoro dipendente vengono applicate automaticamente dal sostituto d’imposta (es. datore di lavoro, INPS) per il solo fatto che si tratta di redditi da lavoro dipendente.
Il percettore del reddito può richiedere la non applicazione delle detrazioni nel caso in cui sia consapevole di non averne diritto o di averne diritto in parte. Pensiamo ad esempio ai lavoratori a termine, nel caso in cui questi abbiano più rapporti a termine usufruirebbero di detrazioni maggiori di quelle spettanti e dovrebbero quindi restituire le somme in eccesso in fase di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.
Il datore di lavoro calcola la detrazione d’imposta spettante in base al reddito presunto. Non sa quindi se il dipendente avrà ulteriori redditi fino alla fine dell’anno. Se quindi sei un lavoratore dipendente e svolgi altri lavori, puoi compilare e consegnare al datore di lavoro il modulo detrazioni fiscali nel quale indicare il maggiore reddito su cui applicare le detrazioni.
Se infatti il reddito è maggiore, si ha diritto a meno detrazioni e, alla fine dell’anno in fase di conguaglio oppure in fase di dichiarazione dei redditi, si sarà costretti a dare indietro quanto indebitamente trattenuto. Per evitare ciò, puoi quindi compilare il suddetto modello al datore di lavoro, che sulla tua busta paga potrà quindi applicare le minori detrazioni.
Ovviamente non sei obbligato a comunicare al tuo datore di lavoro gli altri tuoi redditi: se non lo fai, poi pagherai la maggiore imposta in fase di dichiarazione dei redditi (non vengono applicate sanzioni o penali); se invece compili il modulo e quindi rendi noti gli altri redditi al datore di lavoro, egli potrà applicare le minori detrazioni mese per mese e quindi non avrai sorprese successivamente.
Lavoro dipendente: detrazioni per fasce di reddito
Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati rapportate al periodo di lavoro:
- sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente
- sono differenziate per contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato
- spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrispondenti a tre classi di reddito complessivo, in particolare:
1 — fino a euro 8.000,00
2 — da euro 8.001,00 a euro 28.000,00
3— da euro 28.001,00 a euro 55.000,00.
Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.
Lavoro dipendente: importi delle detrazioni
— Prima fascia: reddito complessivo fino a 8.000,00 €, detrazione di imposta , rapportata al periodo di lavoro, pari ad 1.840,00 €.
In ogni caso, l’ammontare della detrazione spettante non può risultare inferiore al l’importo di:
- 690,00 € se si tratta di lavoro a tempo indeterminato
- 1.380,00 € se si tratta di lavoro a tempo determinato.
Quindi se la parametrazione ai giorni di lavoro comporta una detrazione di imposta inferiore a euro 690,00 o 1.380,00, la stessa è comunque riportata a tali valori.
— Seconda fascia: reddito complessivo compreso tra 8.001,00 € e 28.000,00 €, detrazione di imposta , rapportata al periodo di lavoro, pari a 1338,00 €. In questo caso però tale importo è teorico.
— Terza fascia: reddito complessivo compreso tra 28.001,00 € e 55.000,00 €, detrazione di imposta, rapportata al periodo di lavoro, pari a 1338,00 €. Anche in questo caso tale importo è teorico.
Calcolo della detrazione effettiva
Le detrazioni per redditi da pensione
Le detrazioni per redditi di pensione
- sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente;
- sono differenziate a seconda che il pensionato abbia un’età inferiore o superiore a 75 anni;
- spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrispondenti a tre classi di reddito complessivo, in particolare per i pensionati di età inferiore a 75 anni:
— fino a euro 7.500,00
— da euro 7.501,00 a euro 15.000,00
— da euro 15.001,00 a euro 55.000,00;
e per i pensionati di età superiore a 75 anni:
— fino a euro 7.750,00
— da euro 7.751,00 a euro 15.000,00
— da euro 15.001,00 a euro 55.000,00.
Ai pensionati titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.
Pensionati under 75: importi delle detrazioni
- Prima fascia: reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75 anni fino a euro 7.500,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1725,00. In ogni caso la detrazione non può risultare inferiore a 690,00 euro. Quindi se la parametrazione ai giorni di pensione comporta una detrazione di imposta inferiore a euro 690,00, deve essere comunque garantita la detrazione minima di 690,00 euro.
- Seconda fascia: reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75 anni compreso tra euro 7.501,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1.255,00 In questo caso però tale importo è teorico.
- Terza fascia: reddito complessivo del pensionato di età inferiore a 75 anni compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00 detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1.255,00. Anche in questo caso tale importo è teorico
Pensionati di 75 anni e oltre: importi delle detrazioni
- Prima fascia: reddito complessivo del pensionato di età pari o superiore a 75 anni, fino a euro 7.750,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1783,00. In ogni caso la detrazione non può risultare inferiore a 713,00 euro. Quindi se la parametrazione ai giorni di pensione comporta una detrazione di imposta inferiore ad euro 713,00, deve essere comunque garantita la detrazione minima di 713,00 euro.
- Seconda fascia: reddito complessivo del pensionato di età pari o superiore a 75 anni compreso tra euro 7.751,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1.297,00. In questo caso però tale importo è teorico.
- Terza fascia: reddito complessivo del pensionato di età pari o superiore a 75 anni compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00 detrazione di imposta , rapportata ai giorni di pensione, pari a euro 1295,00. Anche in questo caso tale importo è teorico.
Calcolo della detrazione effettiva
Per determinare la detrazione effettivamente spettante per un pensionato con reddito complessivo compreso 7.501,00 e euro 15.000,00 con età inferiore a 75 anni o con reddito complessivo compreso 7.751,00 e euro 15.000,00 con età pari o superiore a 75 anni è necessario applicare le seguenti formule:
se si tratta di pensionati di età inferiore a 75 anni, e
se si tratta di pensionati di età superiore a 75 anni.
E’ necessario ricordare che anche in questo caso la detrazione spettante va comunque rapportata ai giorni di pensione.
Per determinare la detrazione effettivamente spettante per un pensionato con reddito complessivo compreso 15.001,00 ed euro 55.000,00 È necessario applicare le seguenti formule:
se si tratta di pensionati di età inferiore a 75 anni, e
se si tratta di pensionati di età superiore a 75 anni.
E’ necessario ricordare che anche in questo caso la detrazione spettante va comunque rapportata ai giorni di pensione.
Redditi assimilati al lavoro dipendente con diritto alle detrazioni di imposta rapportate al periodo di lavoro
I redditi assimilati al lavoro dipendente
I principali redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni d’imposta rapportate al periodo di lavoro sono:
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, salvo che per disposizioni contrattuali non devono essere riversate al datore di lavoro;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione maturati fino al 31 dicembre 2006 , nonché gli importi erogati per prestazioni maturate dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 in caso di riscatto esercitato per motivi diversi dal pensionamento o per altri motivi indipendenti dalla volontà delle parti;
- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
- le borse di studio se il beneficiario non è dipendente dell’erogante e non è prevista una specifica esenzione;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata
- le remunerazioni dei sacerdoti del clero cattolico e di altri ministri del culto compresi gli assegni corrisposti dall’unione Buddhista in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto e gli assegni corrisposti dall’unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per sostentamento totale o parziale dei ministri del culto;
- le collaborazioni coordinate e continuative, compresi i lavori a progetto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente
Tassazione delle pensioni complementari
Il regime fiscale delle prestazioni erogate in forma di trattamento periodico (rendita) dai fondi pensione complementare varia riferimento al momento di maturazione delle somme.
In particolare
- le prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31 dicembre 2000 concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura dell’87,50% dell’ammontare corrisposto;
- le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 sono imponibili per il loro ammontare al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a tassazione (ad es.: contributi non dedotti, risultato di gestione del fondo tassato con imposta sostitutiva), e dei redditi erogati in forma di capitale.
- le prestazioni relative ai montanti maturati dal 1 gennaio 2007 non concorrono alla formazione del reddito complessivo. Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d’imposta del 15%. Tale imposta è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di 6 punti percentuali.
Criterio d’imputazione
Il reddito assimilato al lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa per l’importo percepito.
Indicazioni nel 730
I redditi assimilati a lavoro dipendente vanno certificati nel modello CUD. Tali redditi vanno indicati nella prima sezione del quadro C del modello 730.
La compilazione del 730
Le modalità di compilazione del quadro C, in presenza di redditi assimilati per i quali spettano le detrazioni d’imposta rapportate al periodo di lavoro, sono le stesse utilizzate per l’indicazione del reddito di lavoro dipendente.
Nella casella “tipologia reddito” va riportato, se necessario, il codice
- 2 se trattasi di redditi di lavoro dipendente o assimilati
- 3 se trattasi di compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia.
- 4 se trattasi di redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.
La casella “indeterminato/determinato” deve essere compilata esclusivamente se trattasi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili, indicando:
- 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
- 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato
Nella colonna “reddito” va riportato l’importo dei redditi percepiti che risultano nel punto 1 del CUD o da altra certificazione rilasciata dal datore di lavoro. E’ necessario compilare un rigo per ogni modello CUD o certificazione. Se le certificazioni sono più di tre sarà necessario utilizzare un secondo modello 730.
Inoltre va indicato il numero di giorni di lavoro dipendente o assimilati per i quali è prevista la detrazione.
Se sono stati indicati oltre ai redditi assimilati anche redditi di lavoro dipendente o pensione va indicato il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una sola volta.
Nella sezione III e IV del quadro C vanno indicate le ritenute Irpef e le ritenute per le addizionali regionale e comunale con le stesse modalità prevista per i redditi di lavoro dipendente.
L’importo da tassare
La somma dei redditi assimilati e relative ritenute sono riportati nel prospetto di liquidazione 730/3 con le stesse modalità indicate nel caso di redditi di lavoro dipendente e pensione.
I redditi assimilati al lavoro dipendente con diritto alle detrazioni di imposta non rapportate al periodo di lavoro
Redditi assimilati con detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro
I redditi assimilati al lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda non rapportata al periodo di lavoro sono:
- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. Quando nella sentenza di separazione o di divorzio il giudice non distingue la quota di spettanza tra il coniuge e i figli, l’importo da indicare è pari al 50% della somma percepita;
- gli assegni periodici comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni testamentari e alimentari corrisposti alle persone indicate nell’art. 433 del Codice Civile;
- i compensi, le indennità, i gettoni di presenza corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. Sono esenti i compensi dei componenti i seggi elettorali;
- i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e assegni vitalizi per attività parlamentari e cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle relative ai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
Criteri di imputazione ed eccezioni
Il reddito assimilato al lavoro dipendente concorre alla formazione del reddito imponibile secondo il criterio di cassa per l’importo percepito.
Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
Importi da dichiarare: eccezioni
Le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso costituiscono reddito nella misura del 60% dell’ammontare lordo percepito se derivano da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2000.
Per i contratti stipulati dopo tale data, le rendite costituiscono reddito per il loro intero ammontare.
La documentazione
La documentazione della quale è possibile desumere questi redditi è costituita:
- dalla certificazione unica, il CUD
- dalla sentenza di separazione
- da qualunque altro documento utile a stabilire la natura e l’entità del reddito percepito.
Individuazione delle tipologie di reddito
La distinzione di un reddito assimilato al lavoro dipendente cui spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro da uno a cui spetta una detrazione dall’imposta lorda non rapportata al periodo di lavoro, viene rilevata nel modo seguente:
- se il reddito è certificato dal CUD bisogna fare attenzione al punto in cui é indicato. La detrazione rapportata al periodo di lavoro spetta se il reddito è certificato al punto 1; nell’altro caso invece il reddito è certificato al punto 2;
- se il reddito non è certificato tramite il CUD è necessario verificare a quale titolo è stato percepito per stabilire l’esatta imputazione.
Gli errori classici
E’ opportuno prestare molta attenzione nella lettura dei punti 1 o 2 del CUD in quanto la mancata identificazione degli stessi costituisce un errore molto frequente da parte dell’operatore fiscale che comporta il pagamento di sanzioni da parte del CAF.
La compilazione del 730
La casella della sezione II, colonna 1, va barrata se il reddito dichiarato è relativo ad assegni periodici percepiti dal coniuge.
Negli altri casi non deve essere barrata.
Nella colonna 2, “reddito” va riportato l’importo dei redditi percepiti che risultano nel punto 2 del CUD o da altra certificazione rilasciata dal soggetto erogatore.
E’ necessario compilare un rigo per ogni modello CUD o certificazione. Se le certificazioni sono più di tre sarà necessario utilizzare un secondo modello 730.
Nelle sezioni terza e quarta vanno indicate le ritenute IRPEF, le addizionali regionali e comunali con le stesse modalità viste per gli altri redditi indicati nel quadro C.
Il reddito da tassare
La somma dei redditi assimilati e le relative ritenute sono riportati nel prospetto di liquidazione 730/3 con le stesse modalità indicate nel caso di redditi di lavoro dipendente e pensione.
Le detrazioni spettanti
Per questa tipologia di redditi assimilati è prevista una detrazione dall’imposta lorda.
Tale detrazione a differenza di quella per i redditi di lavoro dipendente e di pensione e di alcuni redditi assimilati da indicare nella sezione I del quadro C non è rapportata al periodo di lavoro.
La misura della detrazione è differente in caso di:
- assegni percepiti dal coniuge
- altri redditi assimilati.
Tale detrazione non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente e pensione.
Detrazioni per assegni periodici percepiti dal coniuge
Le detrazioni per assegni percepiti dal coniuge
- sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente;
- spettano secondo tre diverse modalità di determinazione, corrispondenti a tre classi di reddito complessivo, in particolare:
— fino a euro 7.500,00
— da euro 7.501,00 a euro 15.000,00
— da euro 15.001,00 a euro 55.000,00
Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.
Importi delle detrazioni per assegni periodici al coniuge
- Prima fascia: reddito complessivo fino a euro 7.500,00 detrazione di imposta pari a euro 1725,00.
- Seconda fascia: reddito complessivo compreso tra euro 7.501,00 e euro 15.000,00, detrazione di imposta pari a euro 1.255,00. In questo caso però tale importo è teorico.
- Terza fascia: reddito complessivo compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00 detrazione di imposta pari a euro 1255,00. Anche in questo caso tale importo è teorico.
Calcolo della detrazione effettiva per assegni al coniuge
Nel caso di reddito complessivo compreso tra euro 7.500,00 e euro 15.000,00,la formula è la seguente:
Nel caso di reddito complessivo compreso tra euro 15.001,00 e euro 55.000,00,la formula è la seguente:
Detrazioni per altri redditi assimilati
Le detrazioni per gli altri redditi assimilati:
- sono collegate all’ammontare del reddito complessivo del contribuente
- spettano secondo due diverse modalità di determinazione, corrispondenti a due classi di reddito complessivo, in particolare:
— fino a euro 4.800,00 2.
— da euro 4.801,00 a euro 55.000,00.
Ai contribuenti titolari di reddito complessivo superiore a euro 55.000,00 non spetta alcune detrazione d’imposta.
Importo delle detrazioni per altri redditi assimilati
La detrazione di imposta per questa tipologia di redditi assimilati è pari a euro 1.104,00.
Se il reddito complessivo del contribuente non supera euro 4.800,00, tale importo è effettivo.
Calcolo detrazione effettiva per altri redditi assimilati
L’importo di euro 1.104,00 è invece teorico nei casi in cui il reddito complessivo del contribuente è compreso tra euro 4.801,00 e euro 55.000,00.
Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:
Non cumulabilità delle diverse detrazioni
Ricordiamo che la normativa ha specificato che le detrazioni prevista in favore dei lavoratori dipendenti ed assimilati, dei pensionati e dei titolari di altri redditi non sono cumulabili tra loro, quindi, se alla formazione del reddito complessivo concorrono più tipologie reddituali, il contribuente potrà scegliere di fruire della detrazione più favorevole.
Concetto di reddito complessivo
ATTENZIONE. E’ molto importante ricordare che al fine del calcolo della detrazione quando si parla di reddito complessivo, si intende la somma dei redditi del contribuente, compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.