Modello 730/2021 — Guida alla compilazione: QUADRO E — Oneri e Spese — SEZIONE I — Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19, del 26, del 30, del 35 e del 90 per cento

AG Servizi
44 min readMay 8, 2021

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, del 26 per cento del 30 per cento, del 35 per cento o del 90 per cento (quest’ultima aliquota si applica ai premi relativi ad assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione all’impresa assicurativa della detrazione al 110 per cento).

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il codice attribuito. Quest’ultimo coincide con quello indicato nella Certificazione Unica se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate nei righi da E1 a E10.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

ISTRUZIONI COMUNI AI RIGHI DA E1 A E4

Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio: 

  • le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi; 
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 595 della Certificazione Unica 2021.

Il medesimo principio si applica anche nell’ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L’erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi.

Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all’importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati.

Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un’univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie. Le spese sanitarie sostenute nel 2020 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell’importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l’intero importo, salvo poi indicare l’importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si percepirà il rimborso.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio: 

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento); 
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Ulteriori informazioni sulle spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle spese sostenute all’estero sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie”.

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6.

Rigo E1 — Spese sanitarie

Colonna 2 (Spese sanitarie): indicare l’intero importo delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19 per cento solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. In Appendice, alla voce “Spese sanitarie”, è riportato un elenco delle spese che danno diritto alla detrazione, insieme ad alcune informazioni sulla documentazione da conservare e sulle spese sostenute all’estero. L’importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1. Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

Colonna 1 (Spese per patologie esenti): indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l’esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del Ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it. Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo. Per queste spese spetta un’agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. L’eccedenza verrà indicata da chi presta l’assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730–3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (v. istruzioni del rigo E2).

Rigo E2 — Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti:

indicare l’importo della spesa sanitaria sostenuta nell’interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730–3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2021 di quest’ultimo.

L’ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro.

Rigo E3 — Spese sanitarie per persone con disabilità:

indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare: 

  • per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; 
  • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo. Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”.

L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

Rigo E4 — Spese veicoli per persone con disabilità:

indicare le spese sostenute per l’acquisto: 

  • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità; 
  • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2017, nel 2018 o nel 2019 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare: 

  • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2017, 2018 o 2019); 
  • il numero della rata che si utilizza per il 2020 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria. Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce “Spese sanitarie per persone con disabilità”.

L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Rigo E5 — Spese per l’acquisto di cani guida:

indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5. Rigo E6 — Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.

Nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730: 

  • per le spese sostenute nel 2019 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730–3/2020, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2; 
  • per le spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2020.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.

Interessi passivi — Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2020 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da: 

  • mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione); 
  • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza secondaria).

Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto.

Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo.

Tra questi oneri sono compresi: l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc.

Le spese notarili includono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

Rigo E7 — Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale:

indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi. La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 la detrazione spetta purché l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi in Appendice la voce “Rinegoziazione del contratto di mutuo”), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Se l’immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall’acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Si ha diritto alla detrazione anche se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l’acquisto. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento. La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all’acquisto dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell’anno l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo” in Appendice).

Righi da E8 a E10 — Altre spese:

indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 44 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo “Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.

L’elenco dei codici è riportato nelle tabelle “Spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento”; “Spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento”, “Spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento” e “Spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento”, presenti all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione I del quadro E.

Indicare: 

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa; 
  • nella colonna 2 la spesa sostenuta.

➤ I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

‘8’ — per gli interessi relativi a mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili. L’importo non può essere superiore a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l’immobile viene dato in locazione). Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell’acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell’unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso. È ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo (v. la voce “Rinegoziazione di un contratto di mutuo” in Appendice);

‘9’ per gli interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;

‘10’ — per gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell’unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce “Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale”

‘11’ — per gli interessi relativi a prestiti o mutui agrari. La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. L’importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;

‘12’ — per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio: le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola; le spese per il servizio di trasporto scolastico; i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).”

Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate con il codice 31.

‘13’ — per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

‘14’ — per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.

‘15’ — per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini). La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l’elenco dei familiari nel paragrafo 2 “Familiari a carico”). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

‘16’ — per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi. La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2020 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta — circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:  la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;  la causale del pagamento;  l’attività sportiva esercitata;  l’importo pagato;  i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

‘17’ — per i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro. Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.

‘18’ — per le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

‘20’ — per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:  Onlus;  organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;  amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;  associazioni sindacali di categoria. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘61’ nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.

‘21’ — per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.

‘22’ — per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L’importo da indicare non può essere superiore a 1.300 euro.

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

‘24’ — per le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”. Chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.

‘25’ — per le spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25.

Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.

‘26’ — per le erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche. Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, presentata al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art — bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘27’ — per le erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L’importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art — bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘28’ — per le erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:  al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione;  come contributo alla gestione dell’ente nell’anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione;  come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d’imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell’impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28.

Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art- bonus”, da indicare nel rigo G9.

‘29’ — per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 500 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 500 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 371 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

‘30’ — per le spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.

‘31’ — per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.

‘32’ — per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest’ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.

‘33’ — per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

‘35’ — per le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d’Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.

‘36’ — per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione riguarda:  per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;  per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L’importo non deve complessivamente superare 530,00 euro e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

‘38’ — per premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

‘39’ — per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L’importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

‘40’ — per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione — art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.

‘43’ — per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.

‘44’ — per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.

‘99’ — per le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento. L’importo deve comprendere le somme indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

➤ I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento sono i seguenti:

‘61’ — per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell’importo indicato con il codice ‘20’ nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, comma 1.1. del TUIR, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘62’ — per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L’agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

➤ I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento sono i seguenti:

‘71’ — per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘71’. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo E36 e il rigo E26, cod. 7.

‘72’ — per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘72’.

➤ Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il seguente:

‘76’ — per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘76’.

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71 e il rigo E36.

➤ Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento è il seguente:

‘81’ — per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110 per cento. Non è possibile fruire di questa agevolazione per gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione III A, dedicata alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde, e alla voce d’Appendice “Superbonus”. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere ‘81’.

Rigo E14 — Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall’imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell’immobile da adibire ad abitazione principale.

Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione. Per l’anno d’imposta 2020 indicare il numero 1.

Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2020. L’importo dei canoni di leasing non può superare: 

  • il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; 
  • il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.

Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l’importo del prezzo di riscatto pagato nel 2020 per acquistare la proprietà dell’immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare: 

  • il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; 
  • il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.

Se ti siamo stati d’aiuto, supportaci!

Basta una piccola donazione per permetterci di continuare a darvi informazioni, rispondervi ed aiutarvi:

Grazie!

--

--

AG Servizi

Assistenza Fiscale, Tributaria, Previdenziale e Amministrativa | Servizi CAF e Patronato | Seguici anche su Facebook: https://bit.ly/2pUjhrX