La detrazione al 19% delle spese funebri

AG Servizi
6 min readMay 6, 2021

La legge concede una detrazione Irpef delle spese funebri nella misura del 19% e per una spesa massima di 1.550 euro, senza vincolo di parentela con il defunto (v. art. 1 comma 954 L. 208/2015), indicandole nella sezione I del QUADRO E del Modello 730.

Ma cosa si intende per spese funebri?

La definizione legale di “spesa funebre” non esiste, ma, per essa, s’intende l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla.

Quel che occorre — per precetto legislativo — è che vi sia una “dipendenza”, e cioè un rapporto di causa ed effetto, tra il decesso e la spesa, come è scritto nella legge.

Sono detraibili, perciò, le spese che sono riconducibili al funerale, quali la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte , la spesa del fiorista, quella relativa agli annunci funebri, ecc..

Occorre, inoltre, che le spese “rispondano ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate”.

Sono quindi escluse tutte le spese sostenute anticipatamente, in previsione del decesso in un futuro non precisato, come ad esempio l’acquisto di una tomba familiare o di un loculo prima della morte (come chiarito dalla Risoluzione n. 944 del 28 luglio 1976 dell’ Agenzia delle Entrate). E non sono detraibili neppure eventuali spese funebri successive al decesso, come ad esempio spese legate alla riesumazione o traslazione della salma (neppure per motivi igienico-sanitari).

Chi può detrarre le spese funerarie?

Fino a poco tempo fa, a poter beneficiare della detrazione erano solo i congiunti del defunto che avessero sostenuto le spese funerarie.

Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 954 L. n. 208/2015) la detrazione si applica per la morte di qualunque persona, indipendentemente dal rapporto di parentela: può quindi detrarre le spese funebri dall’Irpef chiunque le abbia sostenute, senza alcun vincolo di parentela o coniugale. In questo modo, vengono abilitati alla detrazione delle spese anche, ad esempio, i conviventi e le coppie di fatto.

Ovviamente, il requisito fondamentale della detraibilità ai fini Irpef degli oneri, è che la spesa sia portata in detrazione dal soggetto o dai soggetti che l’hanno sostenuta.

La disciplina della detrazione per gli oneri funebri è regolata dall’articolo 1, comma 954, lettera a), della Legge n. 208/2015 (che ha sostituito la lettera d) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n. 917/86).

Il testo integrato risulta così:

1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […]
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;

La norma afferma che si può detrarre il 19% delle spese funebri su un importo massimo di 1.550,00 €: questa è la soglia di spesa sulla quale viene poi calcolato il 19%. Questo si traduce in una riduzione diretta dell’imposta lorda Irpef fino a 294,5 €.

Tale importo non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso, perciò non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni.

La detrazione deve rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la detraibilità degli oneri, pertanto, tale spesa va portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta, con riferimento al periodo in cui è stato effettivamente versato l’importo indicato sul documento contabile.

La spesa funebre, entro il predetto limite, può essere ripartita tra più persone, anche se la ricevuta o la fattura quietanzata è intestata o rilasciata ad un solo soggetto, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

Attenzione:dal 2021 (anno d’imposta 2020) vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (provvedimento del 16 ottobre 2020 — pdf)

Relativamente alla documentazione da conservare ai fini di beneficiare della detrazione delle spese funebri occorre ovviamente conservare la documentazione che attesta la spesa, comprensiva di Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri.

Per le spese sostenute all’estero: Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

E’ da tener presente che le spese funebri rientrano tra quelle per le quali la detrazione dall’imposta varia in base al reddito: in particolare, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri (e altre spese indicate nella istruzioni del modello 730/2021) spetta:

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro
  • il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro

Si specifica che per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

Detrazione spese funebri nel modello Redditi: Se si deve presentare il modello Redditi per la dichiarazione dei redditi, sarà necessario inserire le spese funebri nei righi da RP 8 a RP 14 della colonna 2 e indicare il codice 14 nella colonna 1.

Detrazione spese funebri nel 730: Se invece si presenta il 730, si dovrà inserire l’importo detraibile delle spese funebri nei righi da E 8 a E 12 della colonna 2 e indicare il codice 14 nella colonna 1.

Nel caso di 730 precompilato, è possibile trovare alcune spese funebri già direttamente nel modulo. Le imprese di onoranze funebri infatti sono tenute a trasmettere queste informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno (in riferimento all’anno precedente). Nel modulo non saranno quindi incluse automaticamente le spese ulteriori che, se presenti, dovranno essere integrate manualmente, allegando la rispettiva documentazione.

Le spese funerarie possono però, in alternativa, rientrare tra le passività da inserire in dichiarazione di successione come debiti del defunto, entro il limite di euro 1.032,91, al pari di spese mediche e chirurgiche, comprese le spese per ricoveri, medicinali e protesi, relative al defunto negli ultimi 6 mesi di vita, sostenute dagli eredi.

Occorre tenere presente che le passività possono essere detratte solo dall’imponibile per l’imposta di successione e non dalle altre imposte ”accessorie” (ipotecaria, catastale, di bollo ecc.) che devono invece essere sempre calcolate sul valore integrale (dei soli immobili).

In linea generale non ci sono limiti alle passività, eccezion fatta per le spese funerarie che si possono detrarre, come detto sopra, solo per 1.032,91 Euro (art.24 TU Successioni e donazioni).

Queste però possono, come abbiamo visto, essere detratte anche dall’IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi e quindi si dovrà scegliere o l’una o l’altra detrazione.

Visto che raramente si supera l’esenzione per l’imposta di successione, è normalmente preferibile detrarre le spese funerarie dall’IRPEF (e quindi non si devono indicare nel quadro passività).

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