Invalidità civile

AG Servizi
17 min readSep 30, 2017

Chiunque sia affetto da patologie di una certa importanza può fare richiesta, sottoponendosi ad una visita da parte di una Commissione medica, dunque non è sufficiente la relazione di un medico specialista ma occorre un accertamento legale di un apposito ente riconosciuto dal servizio sanitario nazionale.

Il primo intervento in materia di invalidità civile risale al 1862, ma il termine “invalido civile” fu introdotto nel 1962 dalla L. n. 1539/62. Un primo intervento organico in materia si ebbe con la L. n. 118/1971, a cui è poi seguita una evoluzione piuttosto disarmonica.

Il riconoscimento della invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo e può essere finalizzato al conseguimento di vari benefici, tra cui:

Infatti, in base alla percentuale di invalidità riconosciuta, all’età e al reddito del richiedente, sono previsti diversi benefici, sia economici che socio-assistenziali.

La percentuale di invalidità può essere assegnata in via definitiva o essere soggetta a revisione. Per chi è stato dichiarato rivedibile si conservano comunque tutti i diritti acquisiti.

Destinatari

Possono essere riconosciuti invalidi civili e possono essere destinatari della relativa disciplina:

  • i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 67 anni che a causa di una menomazione fisica, di un deficit pschico-intellettivo, della vista o dell’udito, hanno subito una riduzione della capacità lavorativa di almeno 1/3 per cause non derivanti nè dalla guerra, nè dal lavoro, nè dal servizio.
  • Possono essere riconosciuti invalidi civili anche i minori di 18 anni che hanno difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
  • ed anche i cittadini con più di 67 anni che hanno difficoltà a deambulare o che necessitano di assistenza continua.

Non sono considerati invalidi civili, invece, gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio.

ANF e Invalidità Civile

La legge istitutiva dell’ assegno al nucleo familiare ha previsto, per i nuclei comprendenti soggetti inabili a proficuo lavoro («soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro…»), l’aumento dei limiti di reddito cui far riferimento per la corresponsione dell’assegno stesso: conseguentemente, a parità di numero di componenti, spetta un assegno di importo più elevato rispetto a nuclei familiari in cui non sono presenti componenti inabili.

La domanda di Invalidità Civile

La presentazione della domanda di invalidità civile consta di più fasi:

PRIMA FASE (richiesta del certificato medico)

  • per prima cosa il cittadino deve recarsi presso il proprio medico di base, o qualsiasi medico abilitato (medico certificatore) che procederà a compilare e a trasmettere telematicamente all’Inps, attraverso il servizio dedicato, il certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti che deve indicare, oltre ai dati anagrafici:

    — tessera sanitaria
    — dati clinici (anamnesi, obiettività)
    — diagnosi con codifica ICD-9 (Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche)
    — indicazione dell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o dell’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua) in caso di richiesta di indennità di accompagnamento)
    — indicazione di eventuali patologie oncologiche in atto
    — indicazione di eventuali patologie gravi
    — indicazione della finalità del certificato
    — l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

    Il medico consegnerà una copia di tale certificato al richiedente che dovrà conservarlo ed esibirlo al momento della visita della Commissione.

SECONDA FASE (presentazione della domanda all’INPS)

  • Successivamente, il cittadino provvederà alla presentazione della domanda di invalidità civile all’ INPS, che può avvenire in 2 modi, o autonomamente da parte del cittadino stesso in possesso di PIN personale rilasciato dall’INPS, oppure recandosi presso un Patronato che si occuperà di inoltrare la richiesta. Dal momento del rilascio del certificato l’utente ha 90 giorni di tempo per richiedere la visita (con il messaggio numero 28110 del 09–11–2010 l’Inps ha modificato il termine di validità del certificato medico introduttivo per la domanda di invalidità civile, portandolo da 30 a 90 giorni) presentando domanda all’ INPS: trascorsi i 90 giorni il certificato scade e occorre presentare di nuovo la richiesta al medico curante. Quando il cittadino farà la domanda all’INPS, dovrà indicare il numero di certificato contenuto nella ricevuta rilasciata dal medico certificatore, in modo che il sistema possa abbinare i due documenti. Infatti, una volta inviata la domanda, questa richiama e unisce il certificato medico già presente nel sistema, generando una ricevuta con un numero di protocollo della domanda. Dal 20 giugno 2022 è stato modificato il servizio di domanda online, per cui i documenti sanitari necessari alla domanda di invalidità civile (prima istanza o aggravamento) possono essere trasmessi, facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”: sia al momento della presentazione domanda sia in fase successiva alla presentazione domanda.
  • Dal 2020 i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni possono inviare già al momento della presentazione della domanda di invalidità civile, handicap, cecità e sordità, il modello AP70 dove vanno indicate le informazioni di natura socioeconomica, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della visita medica integrata. Questa semplificazione era inizialmente prevista solo per gli ultra 67enni richiedenti l’indennità di accompagnamento.

TERZA FASE (convocazione a visita)

  • Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza, e contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione viene proposta la data per la visita medica.
  • La prima visita deve essere fissata entro:
    30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l’effettuazione delle visite ordinarie;
    15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 L. n. 80/06 o per le patologia comprese nel decreto 2 agosto 2007.
    La data di convocazione a visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo del ciitadino che ha presentato domanda nonchè alla e-mail comunicata ed è visibile sul sito internet dell’INPS.
  • Se per qualsiasi motivo il richiedente non può presentarsi alla visita prenotata presso la commissione ASL, può richiedere una nuova visita sostitutiva, una sola volta, sempre utilizzando il sito dell’INPS e la procedura telematica.
  • In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l’invalidità) deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
  • Dal 2021, chi presenta la domanda di invalidità civile in prima istanza o chi ha già ricevuto una comunicazione dall’Inps riguardante una revisione, può inviare la propria documentazione sanitaria tramite il nuovo servizio chiamato Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile. Cioè l’interessato può chiedere che la valutazione sia fatta sugli atti, evitando così di essere chiamato a visita. La commissione INPS valuterà la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dall’interessato e solo se la riterrà non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato sarà convocato a visita diretta.

QUARTA FASE (visita presso la commissione)

  • Il passo successivo consiste nella visita della Commissione medica, alla quale occorre presentarsi con un documento di identità valido, il certificato del medico curante in originale, e tutta la documentazione sanitaria recente di cui si è in possesso.
  • Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
  • La visita avviene presso la Commissione ASL competente che è integrata con un medico dell’INPS.
  • La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico.
  • La commissione medica assegna dei punteggi per ogni sintomo accusato dal richiedente, punteggi che sono già fissati per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992) e che vanno a costituire, attraverso uno specifico calcolo, la percentuale finale di invalidità riconosciuta alla persona.
  • Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato una seconda volta. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
  • Dal 1° gennaio 2010 la Commissione medica della Asl per l’accertamento dell’invalidità civile è integrata da un medico Inps quale componente effettivo.

QUINTA FASE (invio del verbale all’interessato)

  • Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito e l’eventuale indicazione di particolari patologie che comportano l’esclusione delle visite di revisione successive. Se il verbale viene approvato all’unanimità, viene validato dal responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e viene dichiarato definitivo. Se invece al termine della visita il parere non è unanime, l’INPS si riserva di acquisire gli atti che vengono esaminati e il responsabile del Centro Medico Legale può regolarizzare il verbale entro 10 giorni di tempo oppure richiedere una visita aggiuntiva da effettuarsi entro 20 giorni.
  • Quindi l’ INPS provvede ad inviare verbale all’ interessato, in duplice copia: una con tutti i dati sanitari (anche sensibili) e l’altra con il solo giudizio finale. L’invio avviene tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente.
  • Se la domanda è accolta e si ha diritto a prestazioni economiche si apre la cosiddetta fase concessoria per l’erogazione della prestazione economica: si tratta di una procedura telematica attraverso la quale il beneficiario comunichera’ all’INPS determinate informazioni quali, ad esempio, il reddito personale, l’eventuale ricovero a carico dello Stato, la frequenza di scuole o centri di riabilitazione, le coordinate bancarie. Il Modello da compilare con i dati socio-economici necessari per la concessione e l’erogazione delle prestazioni d’invalidità civile è il modulo AP70 (dove appunto indicare in cui indicare il reddito personale, l’eventuale ricovero a carico dello Stato, la frequenza di scuole o centri di riabilitazione, le coordinate bancarie ecc.). Ricevuto tale modulo online, ed effettuate le verifiche di rito di tutte le condizioni legittimanti la prestazione economica, l’Inps provvederà all’accreditamento del primo pagamento unitamente a tutti i ratei maturati dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
  • Il modello AP70, dal 2018 per gli ultra 67enni e dal 2020 per i cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni, viene già inviato all’atto di presentazione della domanda di invalidità civile. Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni sarà possibile, una volta definito positivamente l’iter di accertamento sanitario, avviare in tempi brevi la liquidazione della prestazione economica riconosciuta.
  • I benefici economici (pensioni e indennità) decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario.
  • Se invece la domanda è respinta, è possibile fare ricorso al Giudice del lavoro entro 6 mesi dal ricevimento del verbale, con l’assistenza di un legale.
  • Tutta la procedura deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda (art. 1 comma 3 del D.P.R. 698/94).
  • Se la domanda è respinta e qualora si ritiene che la valutazione espressa dalla Commissione non sia corretta, si potrà presentare un’istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP) presso il Tribunale di residenza (v. art. 38 L. n. 111/2011), entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) dalla ricezione del verbale, a pena di decadenza, condizione obbligatoria di procedibilità della domanda di ricorso. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio. Qualora non ve ne siano il giudice omologa la relazione del consulente, che diventa definitiva e inappellabile. Se invece non vi è accordo occorre contestare la relazione del perito, rivolgendosi al proprio legale per presentare formalmente i motivi della contestazione e attendendo infine le udienze necessarie al raggiungimento di una sentenza definitiva e inappellabile. E’ bene precisare che tutta la procedura deve concludersi entro 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.

I ricorsi

Contro i provvedimenti di diniego concernenti il mancato riconoscimento delle minorazioni fisiche o psichiche e della prestazione sono previsti due strumenti di tutela: uno giudiziario, relativo alla fase dell’accertamento sanitario, l’altro di carattere amministrativo che riguarda la fase di concessione della prestazione.

— Ricorso amministrativo

In caso di mancato riconoscimento della prestazione richiesta è possibile attivare il procedimento del ricorso amministrativo.

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici in assenza di requisiti amministrativi come il reddito, la cittadinanza o la residenza.

— Ricorso giurisdizionale

Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap, è possibile invece promuovere un ricorso giurisdizionale entro sei mesi dalla notifica del verbale.

— QR-Code sui verbali di invalidità civile

I verbali di invalidità civile sono integrati sul frontespizio dalla presenza di un QR-Code, un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili da dispositivi mobili attraverso apposite applicazioni.

Questa procedura, disponibile per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici o privati, consente di verificare la validità del verbale in tempo reale accedendo a informazioni costantemente aggiornate, ai fini dell’erogazione di determinate prestazioni agevolate o per l’accesso a determinati benefici.

SCHEMA RIEPILOGATIVO PRESENTAZIONE DOMANDA INVALIDITA’ CIVILE

Documentazione necessaria

Per inoltro domanda:

  • Copia del documento di identità e codice fiscale del richiedente (se cittadino extracomunitario anche copia del permesso di soggiorno)
  • Copia del certificato medico telematico (presentato dal medico di base o dallo specialista)
  • Autocertificazione stato di famiglia
  • Stato civile e decorrenza (data matrimonio/separazione/divorzio/vedovanza) Se coniugato: codice fiscale del coniuge
  • Copia di eventuali precedenti verbali di invalidità
  • Coordinate della Banca/Posta per accredito (Iban) — Se pensionato: indicare conto/libretto su cui riceve la pensione Inps
  • Se ricoverato indicare struttura ed i relativi riferimenti, compresa la Asl

Per verifica diritto a pagamento da parte dell’Inps:

  • Date e luoghi di eventuali ricoveri nei reparti di lungodegenza e di terapia riabilitativa
  • Redditi presunti del richiedente (ed eventualmente anche del coniuge) relativi all’anno di richiesta dell’invalidità
  • Se minore: autocertificazione frequenza scolastica (in caso di riconoscimento di indennità di frequenza)

Benefici connessi al riconoscimento della Invalidità Civile

Il riconoscimento dell’invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici a favore dell’invalido.

L’invalidità civile viene assegnata su base percentuale: i benefici sociali e/o economici connessi con il riconoscimento dello stato di invalidità dipendono dal grado in percentuale di invalidità riconosciuto e dal reddito.

Schematicamente:

  • Meno di 33%: NON INVALIDO
  • Da 34%
    Diritto ad ausili e protesi correlati alla patologia riconosciuta nel verbale (Il Ministero della Sanità con proprio Decreto del 28 dicembre 1992 approva il “nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali…”).
  • DA 46%
    Diritto al collocamento mirato (art.1, co.1, L. n. 68/99).
  • Da 51%
    Diritto al congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL. Consiste nella possibilità di fruire, ogni anno, per il lavoratore, di un periodo non superiore a 30 giorni, un congedo per cure relative all’infermità invalidante riconosciuta. Il costo del permesso è a carico della azienda per cui si deve verificare la possibilità di tale beneficio in base al contratto di riferimento (Diritto, già previsto dalla normativa del 1971 e ridefinito dal Decreto Legislativo n.119/2010).
  • Da 67%
    Diritto all’esenzione parziale dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Si ha un ulteriore agevolazione per il pagamento dei medicinali prescritti con ricetta medica. — Diritto alla Tessera Regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a 16.000 €. — Se si è dipendente pubblico, si ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi di lavoro eventualmente disponibili., ex art. 21, L. n. 104.
  • Da 74%
    Diritto all’
    ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (erogato per 13 mensilità annuali), concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 67 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS.
  • Da 75%
    Riduzione di 2 mesi ogni anno lavorato per il raggiungimento
    della pensione fino ad un massimo di 5 anni (da conteggiare
    da quando si ha ottenuto il riconoscimento), ex art. 80, co. 3, L. n. 388/2000.
  • Da 80%
    La possibilità per i lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, di anticipare l’età pensionabile, rientrando nella deroga all’innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia ex art.1, co.8, D. lgs. n. 503/1992.
  • 100%
    — Diritto alla fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. — Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. — Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). — Tessera di libera circolazione gratuita. — PENSIONE DI INABILITA’ (erogata per 13 mensilità annuali) per le persone di età compresa tra 18 e 67 anni, nei rispetti dei limiti reddituali. Successivamente verrà corrisposto l’assegno sociale.
  • 100% più mancata autonomia nella deambulazione o nello svolgimento di atti della vita quotidiana
    A coloro che oltre alla invalidità del 100% viene riconosciuta anche una incapacità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a tutti i benefici concessi agli invalidi civili totali si aggiunge una INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO dell’importo di 531,76 € per l’anno 2024; questa viene erogata indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali. Non è erogabile, e nel caso viene sospesa, in caso di ricovero gratuito, cioè in strutture ospedaliere oppure con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico.
  • Minori di 18 anni
    Hanno un riconoscimento specifico che prevede una erogazione economica definita “INDENNITA’ DI FREQUENZA” con i medesimi importi e limiti di reddito dell’assegno di assistenza agli invalidi civili parziali (Assegno Mensile di Invalidità). L’erogazione è inoltre subordinata alla frequenza di: — scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido; — frequenza di centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap. Solo in casi di particolare gravità viene concessa l’indennità di accompagnamento senza erogazione di pensione. Questa potrà essere percepita al compimento della maggior età, previa nuova domanda di invalidità dell’interessato.

Più approfonditamente vediamo quale sono le voci che normalmente vengono riportate nei verbali:

  • non invalido — assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”. In questo caso non si ha diritto ad alcun beneficio economico né a prestazioni agevolate di alcun tipo.
  • invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)”. Tale voce consente solo l’accesso alle prestazioni protesiche connesse alla patologia. Da precisare, inoltre, che soltanto la percentuale di invalidità superiore al 45% dà diritto ad accedere ai benefici previsti dalle norme sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e cioè innanzitutto potersi iscrivere alle liste speciali di collocamento.
  • invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)”. In questo caso si ha diritto all’ assegno mensile di assistenza riconosciuto agli invalidi parziali. L’assegno è concesso solo nel caso l’interessato non superi un limite di reddito personale (che per il 2018 è di 5.725,36 €) e risulti iscritto alle liste di collocamento (con le eccezioni previste). L’importo mensile previsto per il 2024 è di 333,33 €.
  • invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”. Questa voce dà diritto alla pensione di inabilità.
  • invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. In tal caso si ha diritto all’ indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto. L’importo mensile (erogato per 12 mensilità) previsto per il 2024 è di 531,76 €.
  • “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa voce dà diritto all’ indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • MINORE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’ orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”. In tal caso si ha diritto alla indennità di frequenza che, lo ricordiamo, è incompatibile con l’indennità di accompagnamento, e per l’anno 2024 è di 333,33 €.
  • MINORE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa dicitura dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • MINORE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”. Questa codificazionevoce dà diritto all’indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)”. Questa voce dà diritto all’ indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”. In tal caso si ha diritto all’ indennità di accompagnamento erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
  • INVALIDO ULTRASESSANTACINQUENNE con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 509/88 e D. Lgs. 124/98)”. Questa voce non dà diritto ad alcuna prestazione di tipo economico ed è utile solo ai fini di altre agevolazioni (per esempio ticket sanitari, prestazioni sanitarie).

Dichiarazioni di responsabilità

Per poter garantire il regolare pagamento delle prestazioni economiche di invalidità civile, l’Istituto ha bisogno di verificare annualmente che i titolari conservino i requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, legge 24 dicembre 2007, n. 247): assenza di periodi di ricovero gratuito, mancanza di attività lavorativa, frequenza scolastica, di centri ambulatoriali o di formazione-addestramento professionale.

Il requisito di assenza del ricovero, in particolare, è rilevante anche ai fini della misura dell’assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335 e decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2003).

Ai titolari dell’assegno o della pensione sociale viene, inoltre, richiesta l’attestazione sulla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia. Tali prestazioni a carattere assistenziale, infatti, sono legate alla residenza del beneficiario nel territorio dello Stato Italiano e sono dunque, per legge, non esportabili all’estero.

Grazie allo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’INPS è oggi in grado di acquisire direttamente le informazioni relative alla condizione lavorativa, allo stato di ricovero e alla frequenza scolastica.

Pertanto, i CAF e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale non sono più abilitati alla ricezione delle dichiarazioni ICRIC (ricoveri), ICRIC frequenza (ricoveri e frequenza scolastica) e ICLAV (lavoro). I cittadini che volessero comunque rendere le dichiarazioni ne avranno la facoltà attraverso i seguenti canali: servizio online dedicato Dichiarazioni di responsabilità accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello; Contact Center integrato INPS; strutture territoriali dell’Istituto.

Potranno, invece, continuare a rivolgersi agli intermediari i cittadini interessati alla presentazione del modello ACC.AS/PS, destinato ai titolari di pensione e assegno sociale per accertare l’effettiva residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

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