La modalità semplificata della domanda di invalidità civile, cecità e sordità

AG Servizi
2 min readOct 17, 2020

Con il messaggio Inps n. 4601 del 10 dicembre 2019 è stata comunicata l’introduzione, in via sperimentale, del procedimento di semplificazione della presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Tale semplificazione, in analogia con quanto già fatto per gli ultrasessantasettenni richiedenti l’indennità di accompagnamento, ha previsto la possibilità per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.

Si tratta, in particolare:

  • della comunicazione di eventuali ricoveri,
  • della comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, dei dati reddituali,
  • dell’indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H).

Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni è così possibile, una volta definito positivamente l’iter di accertamento sanitario, avviare in tempi brevi il processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.

Successivamente l’Inps, con il messaggio n. 1275 pubblicato in data 20 Marzo 2020 ha stabilito che, terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° Aprile 2020 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità entrerà a regime, divenendo obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Una ulteriore comunicazione INPS (messaggio n.1387 del 26/3/2020) ha posticipato l’entrata in vigore di questa nuova modalità, dal 1 Aprile al 1 Giungo 2020.

In alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.

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