Deducibilità degli assegni di mantenimento all’ ex coniuge

AG Servizi
12 min readMay 6, 2021

In breve

A seguito della separazione legale ed effettiva, o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è possibile dedurre dal 730 gli assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge, anche se quest’ultimo è residente in paese estero.

La deducibilità degli assegni è ammessa soltanto se l’erogazione è prevista nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

L’importo deducibile si riferisce solo alla quota di mantenimento destinata all’ex coniuge. Sono quindi escluse dal calcolo le eventuali somme destinate al mantenimento dei figli per i quali invece è prevista la detrazione per i carichi di famiglia.

Qualora il provvedimento dell’autorità giudiziaria, in presenza di figli non indichi l’importo della quota corrisposta all’ex coniuge allora la quota deducibile sarà pari al 50% dell’ammontare totale salvo diversa disposizione del giudice.

Il coniuge che percepisce il mantenimento dovrà dichiarare la sua quota parte in dichiarazione in quanto gli assegni di mantenimento rappresentano una sua fonte di reddito.

La deducibilità inoltre è ammessa soltanto se l’assegno viene erogato periodicamente. Non è quindi deducibile l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (sentenza n° 16462/2002 della Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile).

Possono essere poi dedotti anche:

  • gli arretrati, qualunque sia il modo di pagamento degli stessi;
  • le somme erogate a titolo di adeguamento Istat, purché indicato nella sentenza di separazione.

Ai fini della deducibilità è necessario:

  • essere in possesso di una certificazione mensile dei versamenti (anche se è preferibile effettuare il pagamento con assegno o bonifico bancario);
  • allegare alla documentazione copia della sentenza di separazione o di divorzio;
  • indicare il codice fiscale del percettore delle somme.

Approfondimento

Come noto, l’assegno di mantenimento all’ex coniuge stabilito dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, può essere dedotto purché corrisposto periodicamente.

In particolare, l’assegno di mantenimento è: 

  • deducibile per il coniuge erogatore; 
  • tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

Per tale tipologia di onere non sono previsti limiti di deducibilità; tuttavia, si rammenta che: 

  • gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato “disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente”, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante (CM 17/2015); 
  • secondo la Cassazione, sono deducibili: le somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale (ordinanza n. 6794/2015); gli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo (ordinanza n. 4402/2014).

DEDUCIBILITÀ PER IL CONIUGE EROGANTE

Secondo l’art. 10, co. 1, lett. c), TUIR gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge rappresentano per l’erogante un onere deducibile nella misura fissata dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria: “Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria”.

Pertanto, l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge va disposto dall’Autorità giudiziaria; sono, invece, indeducibili le somme versate “volontariamente” a titolo di assegno di mantenimento (ad esempio: separazione di fatto).

Adeguamenti dell’assegno

Con la R.M. 448/2008 l’Agenzia ha precisato che risulta deducibile anche l’importo corrisposto a titolo di adeguamento ISTAT se espressamente previsto dal Provvedimento del Giudice, ovvero nel caso in cui il Giudice stesso “preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo”.

Diversamente, se detto adeguamento non è previsto nella sentenza di separazione le somme derivanti dall’adeguamento sono considerate “volontarie” e quindi indeducibili.

Limiti alla deduzione

Per la tipologia di onere in esame non sono previsti limiti di deducibilità. Tuttavia, qualora l’assegno corrisposto all’ex coniuge comprenda cumulativamente (e senza distinzione) anche le somme destinate al mantenimento dei figli (la cui quota è indeducibile), lo stesso si considera per metà destinato al coniuge e per metà ai figli, salvo una diversa ripartizione dell’autorità giudiziaria.

Quindi, in caso di mancata distinzione, la deducibilità per l’ex coniuge è limitata al 50% dell’importo risultante dal Provvedimento e ciò a prescindere dal numero dei figli (C.M. 95/2000).

Esempio

Il sig. Rossi, legalmente separato da luglio 2020 ha versato mensilmente alla ex moglie Verdi Renata (C.F.VRDRNT70A41F205F) € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per lei e per il figlio.

In tal caso, il contribuente può beneficiare della deduzione sull’importo di € 1.800, derivante dal seguente calcolo: 

  • importo assegno versato nel 2015: € 600,00 x 6 mesi = € 3.600,00; 
  • quota riferita al mantenimento dell’ ex coniuge € 3.600,00 x 50% = € 1.800,00.

L’assegno di mantenimento è diretto, senza distinzione al mantenimento della moglie e dei figli; pertanto, lo stesso si qualifica come onere deducibile per il 50% dell’importo totale.

Coniuge residente all’estero

L’assegno è deducibile anche nel caso in cui l’ex coniuge sia residente all’estero, purché non sussista una diversa normativa in base alle convenzioni bilaterali con Paesi esteri contro le doppie imposizioni.

TASSAZIONE IN CAPO AL CONIUGE PERCETTORE

L’assegno di mantenimento, se erogato con cadenza periodica, costituisce per il coniuge percettore reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, co. 1, lett. i), TUIR). Chi riceve l’assegno è quindi tenuto a presentarlo nella dichiarazione dei redditi, se si tratta di un assegno con cadenza mensile. Nel caso di un assegno versato in un’unica soluzione non è previsto che la cifra rientri nei redditi percepiti. Per questo motivo chi la riceve non è obbligato a dichiararla.

Ai fini della deducibilità degli assegni periodici in dichiarazione, deve essere riportato il codice fiscale dell’ex coniuge, ovvero del soggetto al quale sono state erogate le somme deducibili; in mancanza, precisano le istruzioni del Modello Redditi, “non sarà riconosciuta la deduzione”.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO

In merito alle modalità di erogazione dell’assegno, la R.M. 153/2009 ha precisato che la deducibilità è ammessa solo in presenza di assegni periodici; in particolare, in quest’ ultimo caso l’importo: 

  • è deducibile per il coniuge erogatore; 
  • è tassato dal coniuge percettore quale reddito assimilato al lavoro dipendente.

Laddove invece, anche con giudizio del Tribunale, i coniugi optano per il versamento di una somma in unica soluzione (“una tantum”), la spesa risulta indeducibile. Sul punto, la R.M. 153/2009 ribadisce che le somme corrisposte in “unica soluzione” non sono deducibili nemmeno nell’ipotesi in cui il versamento risulti frazionato in un numero definito di rate.

Tuttavia, la Cassazione (Ord. 4402/2014) ha precisato che in presenza di assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge (inadempiente) in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo, il requisito della periodicità e quindi della deducibilità non viene meno.

PARTICOLARI FATTISPECIE DI ASSEGNO

Assegni “compensati”

Nell’ambito della R.M. 157/2009, l’Agenzia affronta il caso degli assegni cd “compensati”; si tratta in particolare di quegli assegni (dovuti ai sensi dell’art. 12-bis, L. 898/70) che: 

  • il contribuente ha corrisposto all’ex coniuge in misura superiore a quanto spettante; 
  • per i quali lo stesso ha ottenuto dal Tribunale una sentenza di riconoscimento di un credito (pari alla maggiore somma corrisposta) da compensare con gli assegni periodici: dovuti all’ex moglie; corrisposti nella modalità della trattenuta periodica sulla pensione INPS.

Quindi, l’Agenzia ha ammesso la deducibilità dell’assegno non materialmente corrisposto all’ex moglie, in quanto in compensazione con il credito riconosciuto dall’ Autorità Giudiziaria. In particolare, l’importo dell’assegno di mantenimento:

Spese di abitazione del coniuge assegnatario

Come noto, l’art. 155-quater, c.c. disciplina l’istituto dell’assegnazione dell’ex casa familiare ad uno dei coniugi tenuto conto in via prioritaria “dell’interesse dei figli”.

Nota: l’assegnazione della casa familiare costituisce un provvedimento distinto dall’attribuzione dell’assegno di mantenimento e pertanto non può costituire una componente del quantum dell’assegno.

Riguardo le spese afferenti la casa coniugale, la Cassazione (ord.13029/2013) ha stabilito la deducibilità delle stesse quale “contributo al mantenimento” (art.156 c.c.) e come tale rientrante nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. A seguito di tale interpretazione, risultano quindi deducibili tutte le erogazioni in denaro a scadenza periodica, poste a carico di un coniuge a favore dell’altro (non rileva la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate) a condizione che queste contribuiscano in modo determinante al mantenimento dell’ex coniuge.

Diversamente, non rientrano in tale ambito le erogazioni in denaro (ad esempio: premi assicurativi per polizza vita) che costituiscono “una futura fonte di somme, sganciate dalle esigenze del mantenimento”.

Qualora l’abitazione sia a disposizione di entrambi i coniugi, la deducibilità è limitata al 50%.

Nota: secondo i giudici è legittima la deduzione dei canoni di locazione pagati dal marito direttamente al locatore dell’immobile utilizzato dall’ex moglie e dedotti in dichiarazione dei redditi quali assegni all’ex coniuge (sent. CTR Lombardia n. 87/35/2013).

Versamento di premi di assicurazione sulla vita

Non sono deducibili i premi di assicurazione sulla vita a favore dell’altro coniuge pagati in luogo dell’assegno di mantenimento (anche se ciò è contemplato nell’atto di separazione: Cass. n. 2236/2011).

ASSEGNI PERIODICI PREGRESSI — ACCORDO TRANSATTIVO

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4402/2014, riconosce la deducibilità degli assegni periodici pregressi, scaduti e rimasti insoluti, corrisposti dall’ex coniuge in un’unica soluzione a seguito di un accordo transattivo; in particolare, i Giudici giustificano tale orientamento precisando che: “nell’accordo degli ex coniugi […] il pagamento […] in favore della ex moglie non costituiva l’attribuzione di un assegno una tantum, bensì l’adempimento dell’obbligo di pagamento di pregressi assegni periodici scaduti e rimasti insoluti”.

Pertanto, secondo la Corte, il pagamento posto in essere dall’ex coniuge è destinato a sanare il predetto inadempimento (versamento degli assegni periodici di mantenimento) il ché lascia immutate le conseguenze in termini di detraibilità fiscale.

La corresponsione degli assegni periodici scaduti in un’unica soluzione, a seguito di accordo transattivo, alla luce della suddetta interpretazione estensiva, non determina quindi la perdita della deducibilità degli stessi.

Nota: come precisato dal MEF nella Nota n. 984/97, non è possibile assoggettare a tassazione separata (art.17, TUIR) gli assegni per alimenti percepiti a titolo di arretrato; questi vanno tassati (ordinariamente) nel periodo di percezione, in quanto la nozione di emolumenti arretrati è riferibile solo ai dipendenti e ad altre specifiche categorie di lavoratori a questi assimilati.

Ex coniuge e accollo del mutuo

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 6794/2015, riconosce la deducibilità delle somme corrisposte per l’estinzione del mutuo dell’ex coniuge, purché di ammontare pari all’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale.

Nello specifico, viene riconosciuta la deducibilità delle somme corrisposte dal contribuente “in vece e per conto” del coniuge separato, ad estinzione di ratei del mutuo a questi intestato, per un importo non superiore all’assegno di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale.

Considerato che l’accollo è una modalità di estinzione delle obbligazioni (art.1268 cc.), per i Giudici lo stesso costituisce una modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento “legittimamente fungibile” rispetto all’ordinaria modalità di pagamento dell’assegno periodico.

La Cassazione, infatti, osserva come il pagamento diretto dell’assegno al coniuge separato, ovvero l’accollo di un debito dello stesso, siano due modalità di adempimento dell’obbligo che “non differiscono in alcun modo, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo fonte di adempimento entrambe satisfattive dell’obbligo giudizialmente imposto”. Il coniuge che deve pagare le rate del mutuo è quindi sollevato “dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell’ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuto direttamente a suo favore con le modalità consuete”.

In sintesi, l’ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo in luogo della corresponsione dell’assegno periodico nel limite di quanto stabilito dal Tribunale.

Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio

Nella C.M. 17/2015, l’Agenzia ha precisato che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio corrisposti periodicamente dall’ex coniuge sulla base di una sentenza di separazione sono equiparabili all’assegno di mantenimento e, quindi, deducibili dal reddito complessivo (art. 10, co. 1, lett. c), TUIR).

Dette importi, in particolare, devono essere “disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge”.

Nota: l’Agenzia richiama i principi espressi dalla sentenza n. 13029/2013 nella quale la Cassazione ha ammesso la deducibilità delle “spese afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio” che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale.

In tale sentenza è stabilito che “le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’art. 156 c.c. in quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto”.

Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata al 50% delle spese sostenute (art. 3, D.P.R. 42/88).

CONTRIBUTO CASA

L’Agenzia ritiene che l’importo del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento del Tribunale, possa essere determinato “per relationem”, come ad esempio nel caso in cui il provvedimento preveda l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.

In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché: 

  • dal contratto d’affitto; 
  • dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali;
  • dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

La deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. i), TUIR.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

E’ bene precisare che l’assegno di mantenimento per il divorzio è deducibile solo per le somme che vengono corrisposte a moglie o marito mentre l’assegno che viene dato ai figli non è deducibile e se la sentenza di separazione non prevede alcuna differenze tra assegno per il mantenimento dei figli e per il mantenimento all’ex coniuge, si considera comunque destinata al figlio o ai figli metà della cifra corrisposta per l’assegno.

L’importo per l’assegno di mantenimento dei figli non è deducibile del 730 perchè l’assegno di mantenimento dei figli rientra tra la detrazioni dei familiari a carico: non sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore le somme date per il mantenimento dei figli ma continueranno ad essere possibili le detrazioni per carichi di famiglia.

L’assegno di mantenimento al coniuge si va a sommare al reddito, ed è tassato per chi lo riceve, deducibile come spesa per chi lo eroga. Non è prevista alcuna tassazione sull’assegno di mantenimento dei figli.

COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/REDDITI PF 2021

Ai fini della compilazione del modello 730/Redditi PF 2021, l’Agenzia precisa che per le somme corrisposte / incassate nel 2020, vanno indicate come segue:

In particolare: 

  • l’ex coniuge che corrisponde il “contributo casa” dovrà indicare tale onere deducibile nel rigo E22 (730/2021) o nel rigo RP22 (Redditi PF2021), unitamente agli assegni periodici corrisposti; 
  • l’ex coniuge che percepisce il “contributo casa” dovrà indicare tale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nella colonna 2 dei righi C6, C7, e C8 del 730/2021 o nella colonna 2 dei righi RC7 e RC8 di Redditi PF 2021, barrando la colonna 1, unitamente agli assegni periodici percepiti.

Esempio Il sig. Verdi, legalmente separato, nel 2020 ha corrisposto mensilmente all’ex moglie un assegno di mantenimento pari a € 1.000; in tal caso, ai fini della compilazione del Mod. Redditi 2021: 

  • il soggetto erogante (sig. Verdi) a rigo RP22 deve riportare l’onere deducibile (€ 12.000), unitamente al codice fiscale dell’ex moglie; 
  • il soggetto percettore (sig.ra Elsa Bianchi), a rigo RC7 deve dichiarare quanto percepito a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

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