Decreto Rilancio: il Reddito di Emergenza (REM)

AG Servizi
5 min readMay 20, 2020

CHE COSA È

Il Reddito di Emergenza (REm) è istituito con l’art. 82 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020), a decorrere dal mese di Maggio 2020.
ed è una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

REQUISITI

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’art. 82, commi 2, 3 e 6 del decreto legge n. 34 del 19 Maggio 2020.

Spetta ai nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda, rispettano i seguenti requisiti:

1)— residenza in Italia del richiedente al momento della domanda;
2) — valore del reddito familiare, nel mese di Aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REM;
3) — il valore del patrimonio mobiliare familiare (ossia la somma dei saldi di vari “titoli”, cioè il conto corrente, buoni fruttiferi, depositi etc.) con riferimento al 2019 (che non è quello che si trova nell’ISEE ordinario o corrente 2020, il quale, come sappiamo fa riferimento a patrimoni e redditi del 2018, mentre in questo caso si fa riferimento a libretti postali, di deposito, buoni fruttiferi, giecenze ecc. riferiti al 31 Dicembre 2019), inferiore a 10.000 euro, aumentati di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; tale requisito patrimoniale viene presentato come autocertificazione e non vi è quindi obbligo di presentare la documentazione cartacea (come avviene invece per l’Isee).
4) — un valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro.

I requisiti 1), 2) e 3) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Il requisito numero 4), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.

INCOMPATIBILITÀ CON REDDITI E PRESTAZIONI

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 — DL 18/20) o una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge Cura Italia o una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio).

Il REM non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono:

  • a) titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza):
  • d) detenuti e persone ricoverate in strutture di lunga degenza a totale carico statale.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, mentre la domanda dell’ulteriore mensilità aggiuntiva deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

Il Decreto Ristori ha successivamente previsto che chi ha già ricevuto il REm avrà l’accredito di altre 2 mensilità in automatico, per i mesi di Novembre 2020 e Dicembre 2020, mentre chi non ha mai ricevuto questo beneficio avrà la possibilità di presentare domanda entro il 30 Novembre.

IMPORTO DEL BENEFICIO

Il Reddito di emergenza è calcolato sulla base del numero dei componenti componenti presenti nel nucleo familiare a cui spetta il beneficio.

In particolare esso è determinato in un ammontare pari a 400 € mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza così come già previsto nella misura del reddito di Cittadinanza.

L’importo minimo complessivo del bonus è pari a € 800 (erogato in due quote da € 400) per un nucleo familiare composto da 1 persona e può arrivare fino a € 1.600 per le famiglie più numerose (erogato in due quote da € 800). L’importo massimo del beneficio viene portato ad € 1.680 (due quote mensili da € 840) per le famiglie con presenza di disabile grave o non autosufficiente.

Ad esempio:

  • nucleo familiare composto da 3 componenti, di cui 2 maggiorenni ed 1 minorenne, la scala di equivalenza è pari a 1,6, l’importo è pari a 400*1,6=640 € mensili;
  • nucleo familiare composto da 4 componenti, tutti maggiorenni, di cui uno disabile grave, la scala di equivalenza è pari a 2,2; l’importo mensile sarebbe pari a 400*2.2=880 euro. Tuttavia, in ragione del limite massimo della scala di equivalenza (2.1), l’importo mensile del beneficio sarà pari ad 840 euro

Ne consegue quindi che:

  • famiglia di 1 persona: importo complessivo € 800 (due mensilità da € 400);
  • famiglia di 2 persone maggiorenni: importo complessivo € 1.120 (due mensilità da € 560);
  • famiglia di 3 persone, due maggiorenni e un minorenne: € 1.280 (due mensilità da € 640);
  • famiglia di 4 persone, due maggiorenni e due minorenni: € 1.440 (due mensilità da € 720);
  • famiglia di 4 persone, tre maggiorenni e un minorenne: importo massimo € 1.600 (due mensilità da € 800);
  • famiglia di 5 persone, due maggiorenni e tre minorenni: importo massimo € 1.600 (due mensilità da € 800);

DURATA DEL BENEFICIO

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il REm è erogato per 2 mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di Maggio e Giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di Giugno 2020 saranno erogate le mensilità di Giugno e Luglio 2020.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena e coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

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