ANF: casi particolari

AG Servizi
7 min readNov 18, 2020

L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico per i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, dei pensionati da lavoro dipendente e dei lavoratori che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente come l’ indennità di disoccupazione, l’indennità di maternità, la cassa integrazione e guadagni e l’indennità di malattia.

L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti italiani,comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano inferiori ai limiti stabiliti dalla legge di anno in anno.

Nel nucleo familiare sono compresi:

  • richiedente
  • coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato
  • figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili
  • figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi
  • nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti. I lavoratori extracomunitari hanno diritto solo per i familiari residenti in Italia o in Paesi convenzionati.

Vediamo adesso alcuni casi particolari:

— Separazione legale o di divorzio

Perchè il coniuge sia escluso dal nucleo familiare è necessario che ci sia una separazione effettiva (avvenuta materialmente) e legale (accertata dall’autorità giudiziaria): tale circostanza si intende realizzata con il provvedimento dell’autorità giudiziaria che autorizza i coniugi a vivere separati ed è dalla data di tale pronuncia che il coniuge può intendersi escluso dal nucleo, ai fini della corresponsione dell’assegno.

Il coniuge legalmente separato o divorziato cui sono affidati i figli diventa l’unico soggetto legittimato a percepire l’ANF.

In questo nuovo nucleo si dovranno verificare i requisiti richiesti per l’erogazione dell’assegno familiare applicando i livelli reddituali previsti per le famiglie monoparentali.

Il genitore affidatario dei figli che non vanti una posizione tutelata (non sia cioè né lavoratore, né pensionato) e che non possa per questo richiedere gli ANF, può esercitare il diritto alla prestazione per il proprio nucleo familiare tramite la posizione di lavoratore o pensionato del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) dell’altro genitore, presentando la domanda di ANF direttamente al datore di lavoro dell’ex coniuge (esercita solo il diritto a percepirlo, ai sensi dell’art. 211 della legge n.151/1975, ma non ne acquisisce la titolarità che resta all’altro genitore dipendente o pensionato; quindi il trasferimento della corresponsione del trattamento di famiglia al coniuge affidatario può essere attivato solo su istanza di quest’ultimo, in mancanza del quale continua ad essere erogato al relativo titolare.

Al genitore affidatario che ne faccia richiesta, ancorchè non titolare dell’assegno, viene corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, in misura piena, in relazione al numero dei figli a lui affidati).

Reddito di riferimento in caso di separazione legale o di divorzio

Nei casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi da un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell’individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall’affidamento degli stessi all’uno o all’altro genitore.

— Nuovo matrimonio

Il coniuge affidatario che non sia lavoratore dipendente o pensionato FPLD o iscritto nella gestione separata perde il diritto di ottenere l’assegno sulla posizione tutelata dell’ex coniuge.

Con il nuovo matrimonio si costituisce infatti un nuovo nucleo familiare di cui fanno parte, come equiparati, anche i figli nati dal precedente matrimonio. In questo caso si possono presentare due diverse situazioni:

  • se nel nuovo nucleo sussiste una posizione tutelata, cioè il genitore affidatario o il nuovo coniuge sono lavoratori dipendenti o pensionati FPLD, l’ANF verrà corrisposto in relazione al numero e ai redditi dei componenti il nuovo nucleo;
  • se invece sia il coniuge affidatario, sia il nuovo coniuge non si trovano nella posizione predetta, l’assegno non spetta.

— Affidamento congiunto

Quando, a seguito di separazione legale o divorzio, i figli risultino affidati in modo congiunto a entrambi i genitori, il diritto all’ANF scatta a favore di tutti e due i coniugi se entrambi lavoratori dipendenti.

Il nucleo familiare sarà quello composto dal lavoratore dipendente e dai figli, con esclusione del coniuge separato, e i redditi presi in considerazione saranno esclusivamente i redditi percepiti dai componenti come sopra individuati.

Essi dovranno stabilire di comune accordo chi dei due debba chiedere l’autorizzazione ai fini della corresponsione dell’assegno.

In caso di disaccordo tra gli affidatari, per valutare intorno a quale dei coniugi si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare e accertare, di conseguenza, il diritto all’ANF, si considera la effettiva convivenza (art.9 della legge n.903/77).

Invece nel caso uno dei genitori coaffidatari sia privo di reddito e richieda il trattamento di famiglia ai sensi dell’art. 211 della legge n.151/1975, l’assegno per il nucleo familiare andrà suddiviso in quote proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo.

Se, ad esempio, i figli affidati fossero due, l’importo dell’assegno andrebbe diviso in tre quote, una delle quali andrebbe corrisposta interamente al dipendente mentre le restanti due, riferite ai figli, verrebbero suddivise al 50% tra il dipendente e il coniuge separato.

—Figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori

Per i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori è richiesto anche il requisito della convivenza contrariamente alla regola generale.

Un solo genitore risiede con i figli

Il diritto all’ANF è riconosciuto solo al genitore naturale nel cui stato di famiglia siano compresi i figli.

Se il genitore non presta attività lavorativa, il diritto all’ANF è riconosciuto in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente.

Entrambi i genitori risiedono con i figli

L’autorizzazione può essere richiesta da un solo genitore; l’altro genitore non richiedente è escluso dal numero dei componenti il nucleo e il suo reddito non viene considerato.

— Nuclei familiari numerosi

Possono far parte del nucleo familiare, come equiparati ai figli minori, anche i figli apprendisti o studenti di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni compiuti.

Condizione che consente di includere questi soggetti nel nucleo è che lo stesso sia composto da almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni.

Verificare se il nucleo familiare risulti “numeroso”, cioè se siano presenti almeno 4 figli ed equiparati di età inferiore a 26 anni; in questo caso non è rilevante il carico fiscale, né lo sono la convivenza, né lo stato civile o qualifica (studente, apprendista, lavoratore o disoccupato), è rilevante solo lo stato di figlio o equiparato.

— Familiari residenti all’estero

Quando il richiedente l’ANF è un cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea, il familiare, anche se residente all’estero, fa sempre parte del nucleo familiare.

Nel caso in cui il richiedente sia cittadino extracomunitario, occorre fare alcune distinzioni:

  • Se è cittadino di uno Stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (condizione di reciprocità)
  • Se è cittadino di uno Stato estero che abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia (Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, ex Iugoslavia, Svizzera, Tunisia [massimo 4 figli]).

Possono far parte del nucleo anche i familiari residenti all’estero.

Se il richiedente è cittadino di uno Stato estero che non rientra nella precedente casistica i familiari devono necessariamente essere residenti in Italia per essere annoverati nel nucleo.

— Figli naturali

Se il genitore è coniugato, il figlio naturale può far parte del nucleo familiare per il diritto all’ANF solo dopo essere stato inserito nello stato di famiglia a seguito di formale provvedimento di immissione da parte del giudice.

In caso di genitore naturale coniugato che sia separato legalmente ed effettivamente dal proprio coniuge, il separato esce dal nucleo originato dal matrimonio e costituirà un nucleo comprendente il genitore e il figlio naturale.

— Il riconoscimento dell’inabilità

Con tale autorizzazione il richiedente l’assegno chiede il riconoscimento dell’inabilità per un componente il nucleo familiare e la conseguente applicazione di limiti di reddito più favorevoli (che gli consentono, a parità di reddito, di avere un ANF di importo più elevato).

Può altresì ottenere di includere nel nucleo familiare alcuni soggetti (come per esempio il figlio maggiorenne inabile) altrimenti esclusi.

L’inabilità è valutata in relazione all’età dei soggetti:

  • Per i maggiorenni si fa riferimento alla vecchia definizione di inabilità quindi assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro (Il concetto di lavoro proficuo è stato interpretato da numerose sentenze della Cassazione, secondo le quali, per il riconoscimento dello stato di inabilità non è necessario il riscontro di un’ assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente che il soggetto venga giudicato inidoneo a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue energie);
  • Per il minorenne è verificata la difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

Lo stato d’inabilità viene accertato dall’Ufficio sanitario dell’Inps, previa presentazione di domanda di autorizzazione corredata dal certificato medico redatto su modello dell’Istituto.

Percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell’elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili: il beneficio dell’aumento dei limiti di reddito — previsto per i nuclei familiari comprendenti soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro oppure, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età — può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportano una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta.

Data di decorrenza del beneficio: dalla data del verbale con cui la Commissione medica riconosce effettivamente il requisito della totale inabilità.

L’aumento dei limiti di reddito previsto per i nuclei comprendenti soggetti inabili non può essere concesso qualora l’inabile sia lo stesso dipendente, infatti l’attribuzione del beneficio presuppone l’impossibilità dell’inabile di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Tale circostanza è esclusa nel caso del dipendente fornito di un trattamento economico di attività.

Il beneficio dell’aumento dei limiti di reddito non può essere concesso al dipendente non vedente in quanto la condizione di cieco assoluto non è tale da comportare una inabilità assoluta a proficuo lavoro.

La circostanza che il dipendente sia fornito di un trattamento economico di attività non soddisfa la condizione dell’impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro posta dal legislatore a presupposto del beneficio in oggetto.

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