Trasformazione dell’invalidità civile in assegno sociale: la Cassazione smentisce l’Inps

AG Servizi
1 min readOct 17, 2021

All’invalido civile non può essere negata la trasformazione in assegno sociale al compimento del 67° anno di età, se risponde ai requisiti di legge ed ha presentato la domanda all’Inps.

Per ottenere l’assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, l’interessato deve essere titolare di una prestazione di invalidità civile al compimento del 67° anno di età.

La trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno sociale
avviene d’ufficio da parte dell’Inps. Se viene presenta l’istanza per la
concessione dell’invalidità civile pochi giorni prima del raggiungimento dell’età limite, l’interessato ha comunque diritto all’assegno sociale so-
stitutivo.

Facciamo un esempio: casalinga che in seguito ad una malattia presenta all’Inps la domanda per l’accertamento dell’invalidità civile solo pochi giorni prima del compimento del 67° anno di età. Considerato che il pagamento delle prestazioni di invalidità civile avviene il mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti amministrativi, l’Inps nega il diritto all’assegno sociale sostitutivo, perché superata la soglia di età.

Secondo l’Istituto, infatti, non rileva il fatto che l’interessata, per mere questioni contabili interne, ottiene il pagamento solo il mese successivo. In senso contrario si è più volte espressa la Corte di Cassazione: quando i requisiti di legge e la domanda di invalidità civile è presentata prima del limite di età (67 anni), la sostituzione in assegno sociale deve essere effettuata dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno di età, anche se non viene pagato neanche un rateo della pensione di invalidità civile.

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