Successioni — Deposito bancario cointestato — Prelievo dell’intero importo da parte di un cointestatario

Cassazione civ., Ord., 19.03.2021, n. 7862

AG Servizi
4 min readMay 20, 2021

E’ specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

La Cassazione si è pronunciata, con sentenza del 19.03.2021 n. 7862, sulle conseguenze della morte di uno dei cointestatari del conto corrente: Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a due persone, con facoltà per ciascuna di operare disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare superstite ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito.

L’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi dal cointestatario defunto.

Come noto infatti , il Testo Unico delle Imposte di Successione vieta di pagare agli eredi i debiti dovuti al defunto, o di restituire ad essi le cose di proprietà di quest’ultimo, se prima non viene presentata la dichiarazione di successione. Ragion per cui la banca, prima di consentire il prelievo delle somme giacenti sul conto del defunto, esige una copia della dichiarazione di successione.

Tale prassi viene seguita anche nel caso di conto corrente cointestato. Il che determina, non poche volte, un grave pregiudizio nei confronti del cointestatario che riceve, sul conto in questione, la propria pensione o gli altri redditi necessari alla sopravvivenza. Il blocco del conto gli impedisce infatti di poter prelevare qualsiasi importo fino a quando non viene completata la dichiarazione di successione.

Con la Ordinanza n. 7862/2021 del 19.03.2021 la Cassazione censura in modo aperto tale operato delle banche: l’istituto di credito — sostiene la Suprema Corte, richiamandosi a un similare precedente del 2002 [Cass. sent. n. 15231/2002 del 29.10.2002] — deve sempre consentire al cointestatario del conto cointestato a firma disgiunta il prelievo, anche se si tratta dell’intera giacenza presente. Il blocco del conto corrente è quindi illegittimo in tali ipotesi.

La vicenda che porta alla decisione in questione prende le mosse dalla scoperta, da parte degli eredi, dell’esistenza di somme di denaro depositate presso un conto di cui la defunta era cointestataria.

Nella denuncia di successione, infatti, erano state indicate, tra gli altri beni, anche delle somme giacenti su di un conto corrente acceso presso una Banca, conto del quale la defunta era cointestataria con il convivente.

Gli eredi citavano in giudizio l’istituto di credito per aver permesso all’altro cointestatario, dopo la morte della signora, di prelevare l’intero importo depositato, senza che la banca si opponesse a tale comportamento, pregiudicando così il diritto alla quota di loro spettanza.

Si invocava, pertanto, la responsabilità contrattuale della banca per inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di deposito bancario.

La banca, infatti, era consapevole della morte della signora ma, nonostante tale conoscenza, aveva permesso che il cointestatario prelevasse l’intera giacenza.

La Corte ha ritenuto infondata la domanda affermando che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari.

Il contitolare ha pertanto diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

Costituisce uno specifico obbligo della banca, derivante dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate.

Resta ferma la necessità di verificare la correttezza dell’operato dell’altro cointestatario nell’ambito dei rapporti tra quest’ultimo e gli eredi del cointestatario deceduto.

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