Spese sanitarie detraibili da indicare nella Casella E1 del 730

AG Servizi
8 min readAug 7, 2020

Nella Casella E1 della Sezione I del mod. 730 dovrà essere indicato l’ammontare complessivo delle spese sanitarie sostenute per:

1) prestazioni chirurgiche. Rientrano tra questi oneri le seguenti spese inerenti a prestazioni chirurgiche per:

  • l’anestesia;
  • l’acquisto del plasma sanguigno necessario per l’operazione;
  • le rette di degenza compresa, come specifica la Circ. Min. 122 del 1/6/99, la differenza di classe dovuta al numero dei letti della camera del malato e alla presenza del bagno nella stessa (sono invece sempre escluse le spese di pernottamento dei parenti del malato, gli addebiti per l’utilizzo di apparecchi telefonici o televisivi installati nella stanza di ricovero e, in genere, le spese per i bisogni non essenziali del malato);
  • i medicinali utilizzati per l’intervento.

N.B.: Le spese per gli interventi di chirurgia estetica sono detraibili solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.

La Circ. 18/E del 6/5/2016 ha specificato che le spese relative alle prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e delle sopracciglia, effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’alopecia universale, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, a condizione che:

  • il contribuente possieda una certificazione medica che attesti che l’intervento di dermopigmentazione sia finalizzato a correggere l’effetto anche secondario della patologia sofferta;
  • la fattura relativa alla prestazione sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa o da altra documentazione risulti che la prestazione è resa per mezzo di personale medico

N.B.: Non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza (a meno che non si tratti di trasporto in ambulanza di disabile, in tal caso la spesa rientra tra le spese sanitarie relative ai portatori di handicap da inserire nella Casella E3). Sono, invece, detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

2) analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo del ticket eventualmente pagato) quali ad esempio:

  • esami di laboratorio;
  • elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
  • TAC;
  • laser;
  • ecografia;
  • chiroterapia (la Circ.3/E del 02/03/2016 precisa che le prestazioni rese dal chiropratico sono detraibili solo se eseguite presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia);
  • ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
  • sedute di fisioterapia;
  • dialisi;
  • cobaltoterapia;
  • iodioterapia;
  • neuropsichiatria;
  • psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo;
  • anestesia epidurale;
  • inseminazione artificiale;
  • indagini di diagnosi prenatale;
  • altri esami complessi e terapie particolari.

N.B.: La Ris. n.155/E del 12/06/2009 specifica che le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso autologo non possono usufruire della detrazione del 19 per cento dato che la specifica disciplina di settore non riconosce efficacia terapeutica a tale procedura.

N.B.2: Relativamente alle spese sanitarie sostenute nell’ambito della procreazione medicalmente assistita alcune circolari hanno fornito dei chiarimenti sul tema.

La Circ.17/E del 24/04/2015 ha specificato che le spese sostenute per la crioconservazione degli ovociti possono essere detratte come prestazioni sanitarie se il procedimento viene eseguito da un centro autorizzato per la procreazione medicalmente assistita.
La Circ.18/E del 06/05/2016 ha chiarito che anche la crioconservazione degli embrioni è detraibile nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo, maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche.
Queste spese sono detraibili anche se sostenute all’estero, ma solo se eseguite per le finalità consentite in Italia.
Lo stesso vale per le spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo.

Attenzione: Tali esami devono essere prescritti da un medico, anche se privo di specializzazione. È necessario conservare la copia della relativa prescrizione medica.

3) prestazioni specialistiche, rese da un medico che ha conseguito la specializzazione, comprese le prestazioni rese dagli odontoiatri per la cura delle malattie della bocca e dei denti.

Per la detraibilità di queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla ricevuta, rilasciata dal medico specialista.

La Circolare 20/E del 13/05/2011 ha specificato che le prestazione sanitarie per finalità terapeutiche rese da psicologi e psicoterapeuti sono detraibili senza prescrizione medica, perché il Ministero della Salute le ritiene equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico.

La Circolare 3/E del 02/03/2016 stabilisce che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non sono detraibili.

La Circolare 17/E del 21/05/2015 ha chiarito che le prestazioni rese dai massofisioterapisti, che abbiano conseguito il diploma specifico entro il 17 marzo 1999, sono detraibili, perché il titolo di studio è equipollente al titolo universitario che abilita la professione sanitaria di fisioterapista. Sulla fattura deve risultare il possesso del diploma.

La Circolare 11/E del 21/05/2014 ha specificato che le prestazioni rese dall’osteopata, non sono detraibili, perché non rientra al momento nell’elenco delle figure sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute.

La Circolare 11/E del 21/05/2014 ha anche chiarito che le prestazioni rese da un biologo nutrizionista sono detraibili, a condizione che dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo risultino la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica.

La Circolare 3/E del 02/03/2016 chiarisce che le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.
Invece i trattamenti di “haloterapia” (o Grotte di sale) non sono al momento detraibili.

4) spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min. 95 del 12/5/00).

5) acquisto (o affitto) di protesi sanitarie quali ad esempio:

  • protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione;
  • lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);
  • liquidi per lenti a contatto;
  • apparecchi auditivi per non udenti;
  • apparecchi ortopedici;
  • arti artificiali (ad esclusione di quelli per la deambulazione che vanno indicati nel rigo E3);
  • stimolatori cardiaci
  • protesi fonetiche.

La Risoluzione n. 9/E del 16/02/2010 specifica che anche la parrucca può essere considerata una protesi sanitaria purché sopperisca un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nella relazione di vita quotidiana.

6) prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica.

7) ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico.

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie (Circ. Min.122 del 1/6/99).

In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto. Se l’anziano è anche portatore di handicap, in base alla L. 05/02/92 n.104, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E25 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).

8) acquisto di medicinali.

La detrazione di spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità) posto sulla confezione di ogni medicinale nonché il codice fiscale del destinatario.

Per quanto riguarda la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, che siano prodotti fitoterapici, pomate, colliri o altro, la Risoluzione n. 396/E precisa che non può essere equiparata a quella per i medicinali, né altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta.
Inoltre la Risoluzione 256/E del 20/06/2008 specifica che gli integratori alimentari acquistati dietro prescrizione medica non possono essere ammessi alla detrazione di imposta del 19%, in quanto in ragione della loro composizione si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare.

9) acquisto o affitto di attrezzature sanitarie quali ad esempio:

  • apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna;
  • apparecchio per l’aerosol.

10) acquisto di dispositivi medici di vario tipo , di cui si elencano di seguito quelli di uso più comune:

  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
    • Siringhe
    • Termometri
    • Penna pungidito e lancette per la misurazione della glicemia
    • Pannoloni per incontinenza
    • Prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle ecc.)
    • Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
    • Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
    • Materassi ortopedici e materassi antidecubito
    • Contenitori campioni (urine, feci)
    • Test di gravidanza, ovulazione o menopausa
    • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo e trigliceridi
    • Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari o la celiachia
    • Test autodiagnosi prostata PSA
    • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
    • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Tali dispositivi medici possono essere detratti a condizione che sullo scontrino fiscale o sulla fattura risulti chi sia il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico sia contrassegnata dalla marcatura CE (Circ.20/E del 13/05/2011).

11) spese relative al trapianto di organi, comprese, come specificato nella Circ.122 del 1/6/99, quelle relative al trasferimento dell’organo sul luogo dell’intervento, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente.

12) spese sanitarie sostenute per cure termali (escluse le spese di soggiorno per il loro svolgimento) se documentate dalla prescrizione medica.

13) spese di assistenza specifica sostenute per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (Circ. n.19/E del 1/06/2012).

Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.

La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata come sanitaria, nemmeno se accompagnata da certificato medico che prescriva attività motoria. (Circ. 19/E del 1/06/2012).

Le suddette spese mediche sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.

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