La detrazione delle Spese Sanitarie nella dichiarazione dei redditi

AG Servizi
5 min readMay 15, 2017

Ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. c), del TUIR, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di 129,11 €, e ovviamente se l’insieme delle spese sostenute nell’anno non supera l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 €: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.

Ovviamente, se l’insieme delle spese sostenute nell’anno non supera l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione (ad es. un contribuente che nel corso dell’anno ha sostenuto una spesa pari a 400,00 € per l’acquisto di farmaci e/o visite specialistiche, può detrarre dall’imposta dovuta una somma pari al 19% di 270,89 €, che è la differenza tra 400,00 € e 129,11 €, ossia 51,47 €).

Detrazione spese mediche per persone con disabilità

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 €.

Per costoro, infatti, possono essere portate in detrazione, per la parte eccedente la franchigia di 129,11 €, le spese sanitarie specialistiche sostenute a loro favore, ma nel caso di acquisti riguardanti mezzi di ausilio al disabile (come poltrone, carrozzelle, arti artificiali, rampe interne ed esterne alle abitazioni, ecc., nonchè strumenti volti a facilitare l’autosufficienza del disabile e la sua possibilità di integrazione, come telefonini, fax, computer, modem), la detrazione di queste spese mediche avviene per intero, senza la franchigia, e può inoltre essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, purchè il disabile si trovi fiscalmente a suo carico.

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

Detrazione spese mediche dei familiari a carico e, in alcuni casi, dei familiari non a carico

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute
nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario): il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari non a carico che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 €, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 €. Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell’imposta che devono pagare: se, ad es., risulta dovuta un’imposta di soli 51,64 €, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

Detrazione delle spese mediche sostenute all’estero

Risultano detraibili anche le spese mediche sostenute all’estero, le quali seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia (circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 6.1).

In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indicazioni.

N. B.: Non sono detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute. (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.1.10).
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può essere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e
spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.

Ripartizione della detrazione in più anni

Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 € (al lordo della franchigia di 129,11 €), è possibile ripartire la detrazione spettante in 4 quote annuali di pari importo (righi E1, E2 ed E3 del mod. 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Pf).

Il superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno (senza togliere la franchigia di 129,11 €).

Quali sono le spese mediche detraibili

È possibile fruire della detrazione del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 €, per le spese sostenute per:

  • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
  • assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete per l’importo del ticket pagato.

--

--

AG Servizi

Assistenza Fiscale, Tributaria, Previdenziale e Amministrativa | Servizi CAF e Patronato | Seguici anche su Facebook: https://bit.ly/2pUjhrX