Semplificazione dei requisiti di accesso alla indennità di disoccupazione NASpI

AG Servizi
3 min readApr 21, 2021

Semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Sospensione dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015: requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge n. 41 del 2021 ha altresì introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa e, in particolare, al requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono il periodo di disoccupazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22.

L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.

In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 22 del 2015.

Si chiarisce che — come già precisato nella circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI — per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della presente circolare e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio in attuazione della richiamata previsione di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 41 del 2021.

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