Ritenute su pignoramenti presso terzi
A partire da 01/01/2010 c’è l’obbligo di ritenuta alla fonte, nella misura del 20%, a carico del terzo che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, qualora l’interessato sia destinatario di un atto di pignoramento presso terzi (art. 15, co. 2, D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.N. 102/2009).
Il provvedimento Agenzia delle Entrate 3 marzo 2010, ha previsto che il terzo che eroga le somme deve:
- versare la ritenuta operata (Codice tributo 1049 — risoluzione 9 marzo 2010, n. 18/E);
- rilasciare al creditore pignoratizio l’apposita certificazione;
- comunicare al debitore il pagamento eseguito e l’ammontare delle ritenute operate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati sui pagamenti effettuati (anche se non sono state operate ritenute).
Invece, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
In particolare, i redditi vanno indicati nel Quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente nel Quadro C), mentre le ritenute vanno indicate nel Rigo F13 del Quadro F del 730.
Infine, il debitore, tenuto a presentare il Mod 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio.
