Permessi per malattia del figlio

Fino agli otto anni di vita del bambino è possibile per i genitori assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio: vediamo a quali condizioni e con che limiti.

AG Servizi
4 min readDec 7, 2021

Al termine del congedo di astensione obbligatoria, i genitori possono trovarsi a dover affrontare generalmente non poche difficoltà per conciliare il rientro al lavoro con l’accudimento del bambino. La legge quindi prevede sia per la mamma che per il padre ulteriori strumenti di tutela, quali il periodo di astensione facoltativa, i permessi orari per allattamento, oltre che normative che stabiliscono il divieto di lavoro notturno o di adibire la neo mamma a lavori faticosi o pericolosi.

La normativa, e più precisamente l’articolo 47 del decreto legislativo 151/2001, prevede la possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del figlio. In particolare la legge stabilisce due tutele differenti:

  • una fino ai tre anni del bambino: congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo , anche se la malattia non è in fase acuta;
  • ed una dai tre agli otto anni: 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.

— Fino ai tre anni di vita del bambino entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro per ogni malattia del figlio senza limiti di tempo. Si tratta di permessi di regola non retribuiti, a meno che il contratto collettivo non stabilisca diversamente (una normativa a parte vale per i dipendenti pubblici). Il padre o la madre devono recarsi dal medico curante del figlio e munirsi di certificato attestante la malattia del bambino. Solitamente è il medico curante che trasmette direttamente all’INPS il certificato, che poi viene inoltrato al datore di lavoro del genitore. È comunque sempre consigliato trasmettere direttamente una copia all’ufficio del personale da parte del lavoratore. Il certificato e quindi il diritto all’assenza dal lavoro, è previsto sia per la fase di malattia definita come “acuta” del bambino, sia per quella successiva di convalescenza. È il medico curante ovviamente a stabilire la durata complessiva della malattia. Essendo che, come detto, la fruizione del congedo deve essere alternata, cioè i genitori non possono fruirne contemporaneamente per gli stessi giorni, oltre al certificato del medico è necessario trasmettere anche una autocertificazione in cui si dichiari che l’altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.

— Il secondo periodo tutelato è quello che va dai tre agli otto anni di vita del bambino: durante questo periodo le assenze dei genitori dal lavoro per malattia del bambino non possono più essere illimitate, ma hanno un massimo di cinque giorni all’anno per ciascun genitore. In totale dunque, fra i tre e gli otto anni del bambino, i giorni annui di assenza possono essere dieci, equamente divisi fra i genitori. Anche in questo caso si tratta di permessi non retribuiti, che pertanto non hanno alcuna incidenza nemmeno sull’anzianità e neppure sulla maturazione di ferie e mensilità supplementari e sono a tutti gli effetti giornate senza retribuzione.

L’assenza del lavoratore dovuta a malattia del figlio non è soggetta agli ordinari controlli previsti per la malattia del lavoratore.

Il trattamento economico e previdenziale

I periodi di assenza che spettano al genitore richiedente:

  • vanno computati nell’anzianità di servizio ad eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;
  • non sono retribuiti;
  • sono coperti da contribuzione figurativa (pagata dalla gestione previdenziale cui sono iscritti i lavoratori) intera per le assenze fino a tre anni di età del bambino e da contribuzione figurativa ridotta, con possibilità di contribuzione volontaria, dai tre agli otto anni;
  • nel pubblico impiego è previsto un trattamento di maggior favore per i genitori, poiché fino ai tre anni di età del bambino, i primi trenta giorni di congedo per la malattia del figlio sono interamente retribuiti. Negli altri comparti, la contrattazione collettiva nazionale può prevedere trattamenti più favorevoli.

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