La disoccupazione Naspi [ 2021 ]

Che cosa è?
La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, istituita dal d. lgs. n. 22/2015, attuativo della legge Delega 183/2014 (cd. Jobs Act).
Ha sostituito le prestazioni di ASpI e Mini ASpI.
La NASPI in sintesi
Cos’è
Si tratta di una indennità mensile di disoccupazione connessa agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/05/2015.
Cosa sostituisce
Sostituisce le prestazioni di Aspi e Mini-Aspi introdotte dall’art. 2, L. n. 92/2012.
Beneficiari
Ne sono beneficiari i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonchè degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti
1 - Perdita involontaria dell’occupazione e stato di disoccupazione;
2 - Nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
3 - 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Importo
L’importo è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.
Se la retribuzione mensile calcolata è pari o inferiore ad euro 1.227,55 (valore di riferimento per l’anno 2021 con la Circ. n. 7/2021) la NASPI sarà pari al 75% della stessa retribuzione mensile.
Se l’importo ottenuto è superiore ad euro 1.227,55 il sussidio sarà pari al 75% di euro 1.227,55 cui sommare il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.227,55.
In ogni caso, l’importo mensile dell’indennità NASPI non potrà superare euro 1.335,40, valore di riferimento per il 2021, come precisato con la Circ. n. 7/2021.
Si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
Durata
La Naspi viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2017 viene corrisposta per un massimo di 78 settimane.
Chi sono i destinatari?
- I LAVORATORI DIPENDENTI, compresi i quadri, i dirigenti e i dipendenti pubblici a tempo determinato;
- Gli APPRENDISTI;
- I SOCI LAVORATORI che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo DETERMINATO della P. A.
Sono ESCLUSI e non possono accedere alla prestazione:
- dipendenti a tempo INDETERMINATO della P. A.;
- operai AGRICOLI a tempo determinato e indeterminato (per i quali resta in vigore la disoccupazione agricola);
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità (a differenza di chi percepisce l’assegno d’invalidità civile), qualora non optino per la NASpI.
Come si calcola?
- La NASpI si calcola sommando le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato della somma per il numero di settimane lavorate, e moltiplicando il risultato della divisione per il numero 4,33;
- L’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile media, fino a € 1.227,55, più il 25% della differenza tra € 1.227,55 e la retribuzione mensile media se superiore (v. i criteri indicati nella Circ. Inps n. 94 del 12/05/2015);
- l’importo mensile massimo è comunque di € 1.335,40 (rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT);
- l’indennità si RIDUCE del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione, ossia al 91° giorno di prestazione (RIDUZIONE PROGRESSIVA).
Relativamente ai lavoratori part-time il calcolo della NASpI non è diverso: va sempre considerata la retribuzione utile degli ultimi 4 anni (nei quali ci saranno periodi a retribuzione ridotta, essendo un contratto part-time) e va sempre tenuto conto della percentuale del 75% di cui sopra.

I requisiti

La prestazione assistenziale in oggetto è riconosciuta ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti 3 requisiti:
1— trovarsi in STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO, cioè cessazione del rapporto di lavoro nella forma:
- delle dimissioni per giusta causa (a tal riguardo utile può risultare la circ. Inps n. 94/2015) [nel caso in cui è impossibile proseguire, da parte del lavoratore, anche momentaneamente, il rapporto di lavoro (per mancato pagamento delle retribuzioni, mobbing, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative e quanto descritto dalla Circolare Inps 163 del 20/10/2003)];
- o licenziamento [per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale) o giustificato motivo soggettivo (per inadempienze del lavoratore) o per giusta causa ( per gravi motivi ed negligenze da parte del prestatore di lavoro)];
- o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 L. N. 604/66) [quando la cessazione del rapporto è intervenuta nell’ambito della procedura preventiva ed obbligatoria di tentativo di conciliazione richiesta solo dal datore di lavoro][ — Requisito di disoccupazione involontaria — ] (D. Lgs. 181/2000 e successive modificazioni);
- o dimissioni durante il periodo di maternità, da convalidare dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di competenza [la lavoratrice dipendente si può dimettere 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino];
Sono esclusi i lavoratori che hanno rassegnato o risolto consensualmente il rapporto di lavoro.
2— avere maturato almeno 13 SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione [ — Requisito contributivo — ]; N.B.: è contribuzione utile ai fini naspi anche quella dovuta ma non versata;
3— poter far valere 30 GIORNATE DI LAVORO EFFETTIVE o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 MESI PRECEDENTI l’inizio della disoccupazione [ — Requisito lavorativo — ]. Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria.
Il calcolo 13 settimane di contribuzione
Ex circ. Inps n. 94 del 12/5/2017, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, SI CONSIDERANO UTILI:
— i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
— i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro (v. messaggio Inps n. 710 del 15/2/2018);
— i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; infatti i periodi di lavoro prestati in Paesi convenzionati con l’Italia contano come periodi lavorati in Italia, invece sono da considerare neutri e non utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione;
— i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
I PERIODI DI LAVORO NEL SETTORE AGRICOLO: da precisare, inoltre, che qualora il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASpI purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura. A tal fine, per la verifica dell’entità delle diverse contribuzioni, restano fermi i parametri di equivalenza già in precedenza adottati che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
PERIODI NEUTRI ESCLUSI DAL COMPUTO NASpI: non sono considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
- CIG a zero ore: cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- Permessi 104 fruiti dal lavoratore per assistere un familiare.
Tali periodi, non essendo utili per il calcolo, sono quindi neutralizzati e aumentano il quadriennio di riferimento.
In relazione alla nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa.
Per i collaboratori domestici la valutazione delle settimane utili ai fini della concessione della prestazione segue regole specifiche.
N.B.: Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c..
Contribuzione figurativa
Come vengono considerati i periodi di fruizione della NASpI ai fini del calcolo della futura pensione? A tal riguardo la Circ. Inps 94/2015 precisa che, per i periodi di fruizione della NASpI, sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi (rapportati alla retribuzione di cui all’art. 4, co 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015) entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno in corso.
Le retribuzioni computate nei limiti appena visti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.
Il periodo di contribuzione figurativa per NASpI è computato per l’anzianità contributiva ai fini pensionistici.
La domanda
Deve essere presentata all’INPS in via telematica ENTRO 68 GIORNI dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza (*).
La domanda di NASpI, come pure di DIS-COLL, equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
Da ciò ne consegue che non è necessario che oltre a presentare la richiesta di disoccupazione, ad esempio avvalendosi del supporto di un patronato, si rilasci anche la DID. Ma attenzione, perché — come vedremo meglio di seguito — non è comunque sufficiente questo passaggio per essere in regola con quanto previsto dalla normativa riguardo agli obblighi connessi alla percezione dell’indennità di disoccupazione: nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda è in ogni caso necessario presentarsi presso il proprio Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Decorrenza
Spetta a decorrere:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
- nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- in caso di licenziamento per giusta causa la NASpI parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.
L’erogazione della NASpI è condizionata alla partecipazione delle iniziative di attivazione e riqualificazione lavorativa proposti dai Servizi competenti.
Gli 8 giorni successivi al termine del rapporto di lavoro che dà diritto alla NASpI non vengono mai retribuiti: questo periodo viene chiamato “periodo di carenza”.
ATTENZIONE: Chi si rioccupa o apre una partita IVA in questi 8 giorni non avrà diritto alla disoccupazione.
Condizionalità
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’ Impiego.
La durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
Può essere erogata per un massimo di 24 mesi (per chi ha lavorato continuativamente dai 4 anni in su, senza aver chiesto indennità di disoccupazione in precedenza e senza essersi assentato a lungo per motivi particolari, come aspettative o Cig e Cigs a zero ore).
Compatibilità del sussidio di disoccupazione con altre forme di reddito (v. anche circ. Inps n. 174 del 23/11/2017)
L’erogazione della NASpI termina prima della sua scadenza “naturale” quando chi la riceve comincia un nuovo lavoro, non compare più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.
E in particolare, l’erogazione del sussidio viene interrotta con la decadenza della prestazione se il reddito generato dalla nuova attività supera le seguenti soglie di reddito minimo:
- lavoro autonomo o attività di impresa: 4.800 €;
- lavoro subordinato: 8.000 €, salvo il caso in cui la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato non sia superiore a 6 mesi; in tal caso la prestazione della NASpI è SOSPESA D’UFFICIO per la durata del rapporto di lavoro.
La compatibilità fra NASpI e altri redditi deve restare all’interno dei limiti previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione (v. messaggio INPS 1162/2018).
Qualora invece i redditi percepiti rimangano al di sotto delle predette soglie, il lavoratore mantiene la prestazione assistenziale in oggetto a condizione che:
- comunichi all’Inps, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
- il datore di lavoro (o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore) sia diverso dal datore di lavoro (o dall’utilizzatore) per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI, e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo o comunque assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo queste condizioni l’indennità viene RIDOTTA di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.
In caso di ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO:
- la NASpI si perde soltanto se il reddito annuo presunto è superiore a 8.000 €;
- in caso contrario (reddito annuo presunto inferiore a 8.000 euro), l’indennità è DECURTATA in misura pari all’ 80% del nuovo reddito da lavoro.
In caso di ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO:
- la NASpI è SOSPESA soltanto se il reddito annuo presunto supera 8.000 € ed il contratto è inferiore ai 6 mesi;
- se la durata del contratto supera i 6 mesi e la soglia di reddito, l’indennità si perde;
- se il contratto è inferiore ai 6 mesi e non si supera la soglia di reddito, l’indennità è DECURTATA in misura pari all’ 80% del nuovo reddito da lavoro.
In caso di LAVORO AUTONOMO:
Il lavoro come libero professionista iscritto a specifica cassa (per esempio Cassa Forense per gli avvocati) non è di per sé compatibile con la percezione dell’indennità di disoccupazione, questo perché ci troviamo di fronte all’iscrizione del lavoratore ad una cassa previdenziale diversa dall’INPS.
Per non creare discriminazioni, l’INPS ha previsto che qualora ci si scriva ad una cassa previdenziale privata in costanza di percezione di NASpI, il limite entro il quale è consentita l’attività professionale è di 4.800 euro, al pari dei redditi da lavoro autonomo. Anche in questo caso sarà necessario comunicare all’INPS l’inizio dell’attività professionale nonché i redditi che si presume percepire.
In generale per i lavoratori autonomi, sulla falsa riga e logica di quanto previsto per i professionisti iscritti a determinate casse, l’INPS verificherà se è stata aperta e usata la partita Iva prima della richiesta della NASpI oppure dopo. Solo in quest’ultimo caso si potrà continuare a percepire la NASpI entro i 4.800 euro.
In entrambi i casi, nel rispetto dei limiti di reddito sopra descritti, la NASpI sarà ridotta dell’80%.
— ATTENZIONE: Entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento, è bene inviare con il modello Naspi-com la comunicazione relativi ai redditi presunti da lavoro autonomo, anche ove il presunto fosse pari a zero. In caso contrario, l’assegno Naspi potrebbe essere sospeso da parte dell’Inps.
In caso di STAGE, BORSE DI STUDIO, REDDITI DA ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
I redditi percepiti durante lo stage e simili, e cioè ai fini dell’addestramento, anche se sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI, sempre che all’INPS vengano comunicati il rapporto e le relative remunerazioni.
Per quanto riguarda gli assegni di ricerca percepiti dagli assegnisti e le borse di studio percepite dai dottorandi, i redditi sono in tutto e per tutto considerati redditi assimilati a lavoro dipendente e, pertanto, al superamento dei 8.000 euro annui decade la prestazione. Se invece tale cifra non è superata, la prestazione viene riproporzionata.
I redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, essendo redditi diversi, possono essere interamente cumulati con l’indennità NASpI e il beneficiario della disoccupazione non deve fare alcuna comunicazione all’INPS.
In caso di PRESTAZIONI OCCASIONALI (Libretto famiglia e PrestO):
Il limite massimo di reddito percepibile con questa tipologia contrattuale è di 5.000 euro ed è entro tale limite che l’indennità NASpI è completamente cumulabile.
Inoltre, la percezione di tale tipologia di redditi è esente da imposizione fiscale e non fa perdere lo status di disoccupato.
In caso di PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI (con ritenuta d’acconto del 20%):
Pur in assenza di partita Iva, i redditi da prestazioni autonome occasionali seguono le stesse regole dei redditi da lavoro autonomo in quanto rientranti nella stessa natura reddituale.
Entro i 4.800 euro annui la NASpI verrà ridotta dell’80%.
Anticipo NASpI
Nel caso in cui al termine del rapporto di lavoro per il quale si richiede la NASpI il lavoratore volesse avviare un’ ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO aprendo partita IVA, allora si potrà fare domanda per riceve l’anticipo Naspi, ovvero l’intero importo spettante in un’unica soluzione.
Comunicazioni eventi che possano influire sulla Naspi
Ogni comunicazione relativa agli eventi che possono influire sulla Naspi deve essere effettuata o online, attraverso l’apposito form NASpI-Com all’interno della sezione NASpI del sito dell’Inps, oppure compilando l’omonimo modello cartaceo e inoltrandolo attraverso Patronato.
Incompatibilità NASpI
E’ bene comunque precisare che la NASpI è INCOMPATIBILE con l’assegno ordinario di invalidità. E’ tuttavia possibile per il lavoratore esercitare la facoltà di opzione per il trattamento più conveniente (come precisato dalla Corte Costituzione, attraverso la Sent. n. 234/2011, che ha riconosciuto all’assicurato il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni).
I documenti
- Copia carta d’identità del richiedente;
- Copia codice fiscale del richiedente;
- email del richiedente;
- Dati del conto corrente bancario o postale o del libretto postale intestato al richiedente (IBAN); — N.B.: Con circolare numero 48 del 29 marzo 2020 l’INPS ha eliminato i modelli “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”. L’Istituto ha adottato alcune innovazioni che permettono, in sinergia con gli Istituti bancari e Poste Italiane, di identificare l’intestatario del Conto Corrente attraverso l’accesso ad una banca dati unificata. Questo processo di innovazione ha subito un’accelerazione nell’ultimo periodo a causa delle restrizioni alla circolazione a causa del Covid-19.
- Copia della lettera di licenziamento oppure copia del contratto a termine oppure UniLav;
- Documenti dei familiari a carico (730 + CU + Carta identità e tessera sanitaria) IN CASO DI RICHIESTA DI ANF (al termine della procedura d’invio della nuova domanda Naspi, è ormai possibile richiedere anche gli ANF (Assegni familiari) e le detrazioni fiscali. Fino agli scorsi anni, queste voci non erano integrate con il modulo online della domanda Naspi).
Ricorso
Il ricorso avverso i provvedimenti adottati in materia di NASpI va presentato al Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo.
Dopo l’accoglimento
Dopo l’accoglimento della domanda il Centro per l’Impiego convocherà il cittadino al fine di partecipare alle politiche attive del lavoro messe in campo dall’Anpal.
In alternativa, il disoccupato, può recarsi al Centro per l’Impiego con la ricevuta della domanda, entro 15 giorni dalla presentazione della disoccupazione Naspi.
Regime fiscale
L’ indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del Tuir, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Inps, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 600/73, sulle somme erogate a titolo di indennità NASpI:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’art. 11 del Tuir;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del Tuir) e per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3 del DPR n. 600/73);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter del DPR. 322/1998).
E dopo la NASpI?
Una volta finiti i pagamenti della NASpI si può richiedere:
- la misura del Reddito di Cittadinanza, se non era già stata chiesta prima: RdC e Naspi sono cumulabili;
- un nuovo Isee Corrente al fine di aumentare l’importo del Reddito di Cittadinanza, se già lo si percepisce.
Dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore del nuovo modello Isee corrente, i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno terminato il periodo di disoccupazione Naspi, posso presentare un Isee attuale (corrente).
Questa possibilità prima era prevista solo per le variazioni delle situazioni reddituali complessive del nucleo familiare superiori al 25%, rispetto a quelle calcolate con il modello Isee ordinario.
Quindi, i soggetti beneficiari del Rdc devono presentare un nuovo isee corrente al termine della disoccupazione Naspi, per percepire un importo superiore.
Dopo l’invio del modello Isee attuale, l’Inps acquisirà automaticamente la dichiarazione e ricalcolerà l’importo, entro 60 giorni dal’invio dell’Isee.
Invece chi presenta per la prima volta la domanda Rdc, se percettore di Naspi, deve dichiarare il reddito presunto della Naspi per tutto l’anno, moltiplicando l’importo lordo dell’indennità di disoccupazione per il numero dei mesi spettanti. Tale dichiarazione si effettua telematicamente, tramite il modello Rdc com ridotto. In questo caso la domanda Reddito di cittadinanza verrà istruita entro 60 giorni dall’invio della domanda e l’Inps ricalcolerà il tutto, solo dopo due mesi dalla percezione del reddito di cittadinanza.
NASpI e lavoratori stagionali
Prima della riforma dell’indennità di disoccupazione, a fronte di sei mesi di occupazione, i lavoratori stagionali potevano contare su altrettanti mesi di disoccupazione indennizzata.
Con l’introduzione della NASpI l’indennità di disoccupazione spetta per la metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, quindi per un massimo di 24 mensilità.
Per andare incontro ai lavoratori stagionali, il legislatore ha derogato la durata dell’indennità disposta per la generalità dei lavoratori.
Quando dal calcolo della NASpI risulta che la durata della disoccupazione è inferiore a quella calcolata conteggiando anche i periodi presenti nell’ultimo
quadriennio e che hanno già dato luogo alla prestazione di disoccupazione, il lavoratore stagionale ha diritto ad una mensilità in più.
Questo però spetta solo quando la differenza non è inferiore a 12 settimane.
Sono interessati i lavoratori stagionali del settore turismo appartenenti alle categorie: alberghi, villaggi turistici, ostelli, bar e ristoranti.
Importo massimo NASpI per il 2020
Con Circolare n. 7 del 21/01/2021 l’INPS ha rilasciato l’importo massimo del trattamento di disoccupazione NASpI 2021.
- La retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55 per il 2021.
- L’importo massimo mensile della NASpI per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.
Pagamenti della Naspi
E’ bene tener presente che le date di pagamento della NASpI non sono fisse, ma variano di mese in mese.
Indicativamente è possibile dire che in genere i pagamenti avvengono tra il 10 e il 15 di ogni mese.
*Aggiornamenti relativi alla situazione emergenziale COVID-19
Con Messaggio n. 1286 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga delle scadenze di presentazione delle domande di NASpI.
Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che danno luogo alla NASpI avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni; si amplia quindi il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Per le domande presentate oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal sessantottesimo giorno dalla data di cessazione.
Assegno di ricollocazione
Nell’ambito del sistema Reddito di Cittadinanza, inoltre, chi riceve il sussidio NASpI avrà diritto anche all’assegno di ricollocazione, una misura di politica attiva del lavoro destinata alle persone disoccupate che percepiscono la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) da almeno 4 mesi e sottoscrivono un nuovo patto di servizio personalizzato.
L’assegno di ricollocazione, anche chiamato voucher disoccupazione, serve al disoccupato per pagare i corsi di formazione e riconversione professionale organizzati dai Centri per l’Impiego, o altri enti e agenzie accreditate, al fine di agevolare il reinserimento del soggetto sul mercato del lavoro.