Motoveicoli e autoveicoli il cui acquisto da parte di portatori di handicap è soggetto alle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi

I motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente agli art. 53, c. 1, lettere b), c) ed f) e 54, c. 1, lettere a), c) ed f) del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Testo Unico della circolazione stradale) ed il cui acquisto da parte di portatori di handicap è soggetto alle agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi, sono:
Motoveicoli (art.53 c.1)
- motocarrozzette (lettera b): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo 4 posti;
- motoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose capaci di contenere al massimo 4 posti;
- motoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
Autoveicoli (art.54, c. 1)
- autovetture (lettera a): veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti;
- autoveicoli per trasporto promiscuo (lettera c): veicoli aventi al massimo una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose, aventi al massimo 9 posti;
- autoveicoli per trasporti specifici (lettera f): veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- autocaravan (lettera m): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
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