Messaggio Inps n. 1414, del 09/04/2024 -Nuove soglie di reddito da lavoro compatibili su NASpi e DIS-COLL Anticipo NASPI

AG Servizi
4 min readApr 30, 2024

La disciplina sullo svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL prevede, per la NASpI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma; per la DIS-COLL, è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, quando non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Con il messaggio 9 aprile 2024, n. 1414, l’Istituto riepiloga i limiti reddituali riferiti al 2023 e al 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

L’INPS, mediante il messaggio n. 1414, ha delineato i limiti reddituali per gli anni 2023 e 2024, al fine di determinare la compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpi e DS-COLL.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività lavorativa durante la percezione di NASpi e DS-COLL, è consentito il cumulo con i redditi, purché non superino gli importi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Nel dettaglio, le prestazioni sono compatibili nei seguenti casi:
- NASpi: redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma;
- DS-COLL: redditi derivanti esclusivamente da attività parasubordinata e autonoma.

I nuovi limiti previsti sono i seguenti:

Lavoro dipendente/parasubordinato:
• Limite relativo all’anno 2023: 8.173,91 euro;
• Limite relativo all’anno 2024: 8.500,00 euro.

Lavoro autonomo:
• Limite relativo agli anni 2023 e 2024: 5.500 euro.

ANTICIPO NASPI — art. 8 D.Lgs 22/2015

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo 04/03/2015, n. 22,
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma
o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all’Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni [1] dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresaindividuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

IMPORTANTE:
Il termine per la presentazione della richiesta inizia a decorrere dall’avvio dell’attività autonoma, ossia dalla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), e non dalla richiesta di partita IVA. È importante sottolineare che in alcuni
casi queste due situazioni non sono coincidenti.

Tuttavia, nel caso in cui l’avvio dell’attività autonoma non sia ancora avvenuto, è comunque obbligatorio presentare il modulo NASpi-Com entro 30 giorni dalla richiesta di partita IVA. È importante evidenziare che l’omissione di questa comunicazione comporta automaticamente la perdita del diritto.

Oggetto

Nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli 9 e 10, nonché all’articolo 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare, si ammette, per la NASpI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai richiamati articoli del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Stante le modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024), con il presente messaggio si riepilogano i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

In particolare:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

Infine, si ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

[1] Per il solo periodo 01/01/2020–31/12/2020 per effetto della pandemia il termine era stato ampliato a 60 gg. Decreto legge 17/03/2020, n. 18

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