Mappa degli indennizzi Covid-19

AG Servizi
8 min readSep 3, 2020

Per fare chiarezza sintetizziamo la situazione, abbastanza varia, delle diverse indennità Covid previste nei vari mesi di emergenza sanitaria.

E’ bene tenere presente che tutti coloro i quali hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda, in quanto l’INPS procederà automaticamente all‘istruttoria ed alla verifica dei requisiti introdotti dal DL Agosto.

Scadono, invece, il 31 agosto i termini per presentare le domande di indennità relative alle mensilità precedenti (marzo, aprile e maggio) per tutte le categorie di lavoratori inclusi nei bonus covid-19.

Per le domande di accesso alle indennità Covid a favore dei marittimi per i mesi di Giugno e Luglio 2020 si dovranno invece attendere apposite istruzioni dall’Inps.

Professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione Separata Inps

Ai professionisti con partita Iva attiva al 23 Febbraio 2020 sono stati destinati 2 indennità di 600 euro per i mesi di Marzo ed Aprile.

Per coloro che hanno una partita Iva attiva al 19 maggio 2020 ed una riduzione del reddito del 33% nel secondo bimestre del 2020 rispetto al medesimo bimestre del 2019 è stata prevista nel mese di Maggio una indennità di 1.000 euro.

Collaboratori iscritti alla gestione Separata Inps

Ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps con rapporto di lavoro attivo al 23 Febbraio 2020 sono state destinate 2 indennità di 600 euro per i mesi di Marzo ed Aprile.

Se è poi intervenuta una cessazione del rapporto di lavoro alla data del 19 Maggio 2020 è allora prevista una ulteriore indennità di 1.000 euro per il mese di Maggio.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO (commercianti, artigiani, coltivatori diretti)

A costoro sono stati destinati 2 indennità di 600 euro per i mesi di Marzo ed Aprile 2020.

Stagionali del turismo e del settore termale

Agli stagionali del turismo e del settore termale con cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020, non titolari di rapporti di lavoro dipendente al 17 Marzo 2020, sono stati destinati 2 indennità di 600 euro per i mesi di Marzo ed Aprile 2020.

Agli stagionali del turismo e del settore termale con cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020, non titolari di rapporti di lavoro dipendente o di Naspi al 17 Marzo 2020 è destinata una ulteriore indennità di 1.000 euro per il mese di Maggio.

Agli stagionali del turismo e del settore termale con cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020, non titolari di pensioni, nè di rapporti di lavoro dipendente, nè di Naspi alla data del 15 Agosto 2020 è destinata una ulteriore indennità aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

Lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali

A questi soggetti con cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020, non titolari di rapporti di lavoro dipendente o di Naspi al 17 Marzo 2020, sono state riconosciute 2 indennità Covid di 600 euro ognuna, per i mesi di Aprile e Maggio.

Agli stessi lavoratori con cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020, non titolari di pensioni, nè di rapporti di lavoro dipendente, nè di Naspi alla data del 15 Agosto 2020 è destinata una ulteriore indennità aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

Lavoratori agricoli dipendenti

Ai lavoratori agricoli dipendenti con almeno 50 giornate di lavoro effettivo agricolo nel 2019 sono state destinate una indennità di 600 euro per il mese di marzo ed una di 500 per il successivo mese di Aprile 2020.

Lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, sono state destinate 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020, ed una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro, sono state destinate 2 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Aprile e Maggio 2020, ed una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

Lavoratori danneggiati dal virus e non coperti da altri interventi

— Altri lavoratori stagionali

Agli altri lavoratori stagionali, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020 e con almeno 30 giornate di lavoro nell’ambito di questo periodo, spettano 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

In presenza dell’ulteriore requisito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, è prevista una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

— Intermittenti

Agli intermittenti con svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020, spettano 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

In presenza dell’ulteriore requisito dello svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020, è prevista una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

— Autonomi occasionali

Agli autonomi occasionali (privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) aventi la titolarità tra il 1 Gennaio 2019 ed il 22 Febbraio 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionali, in assenza di un contratto di lavoro autonomo occasionale al 23 Febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata nel periodo tra il 1 Gennaio 2019 ed il 22 Febbraio 2020 con accredito di almeno 1 contributo mensile, spettano 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

In presenza dell’ulteriore requisito della titolarità tra il 1 Gennaio 2019 ed il 29 Febbraio 2020 di contratti di lavoro occasionale, in assenza di contratti in essere al 15 Agosto 2020 ed in presenza della iscrizione alla Gestione Separata al 17 Marzo 2020 con accredito di almeno 1 contributo mensile nel periodo tra il 1 Gennaio 2019 ed il 29 Febbraio 2020, è prevista una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

— Incaricati delle vendite a domicilio

Agli incaricati delle vendite a domicilio con reddito annuo nel 2019 derivante dall’attività di vendita al domicilio superiore a 5.000, titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 Febbraio 2020, spettano 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Se in possesso dell’ulteriore requisito della presenza di un reddito annuo nel 2019 derivante dall’attività di vendita al domicilio superiore a 5.000 euro e se titolari di partita Iva attiva con iscrizione alla Gestione Separata alla data del 17 Marzo 2020, e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è prevista una quota aggiuntiva di 1.000 euro prevista dal DL 104/2020.

— Lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali

Ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali titolari, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari almeno a 30 giornate lavorative, e titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari almeno a 30 giornate lavorative, in assenza di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del DL 13 Luglio 2020, spettano 3 indennità di 600 euro ognuna per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

In presenza dell’ulteriore requisito della titolarità tra il 1 Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari almeno a 30 giornate e titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari almeno a 30 giornate, ed in assenza al 15 Agosto 2020 di rapporto di lavoro dipendente, è prevista una quota aggiuntiva di 1.000 euro, prevista dal DL 104/2020.

Professionisti iscritti ad ordini e collegi

A questi soggetti, in presenza del requisito della iscrizione alla Cassa Professionale al 23 Febbraio 2020, e con a)— reddito nell’anno di imposta 2018 non superiore a 35.000 euro, oppure b) — reddito nell’anno di imposta 2018 compreso tra 35.000 e 50.000 e chiusura della partita Ivba tra il 23 Febbraio 2020 ed il 31 Marzo 2020 oppure in presenza di una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre del 2020 rispetto al rddito del primo trimestre 2019, spetta una indennità di 600 euro per il mese di Marzo 2020.

In presenza dei requisiti stabiliti dal D.L. 29 Maggio 2020 a questi soggetti spetta una indennità di 600 euro anche per il mese di Aprile 2020.

Infine, in presenza dei requisiti definiti dall’art. 13 del D.L 104/2020 a questi soggetti spetta una indennità di 1.000 euro per il mese di Maggio 2020.

Lavoratori domestici

A questi soggetti, se titolari rapporto di lavoro domestico attivo al 23 Febbraio 2020, non conviventi con il datore di lavoro e con orario settimanale superiore a 10 ore, spettano 2 indennità di 500 euro ognuna per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

Lavoratori marittimi

Ai lavoratori marittimi che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 ed il 17 Marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di naspi, nè di indennità di malattia, nè di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 Agosto 2020, spettano 2 indennità di 600 euro ciacuna per i mesi di Giugno e Luglio 2020.

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