Malattia professionale

AG Servizi
12 min readApr 20, 2021

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.

Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L’ultima revisione è stata effettuata nel 2008.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.

Quest’ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, che ha modificato il sistema assicurativo Inail ed ha introdotto il c.d. sistema misto.

Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto).

Per i dipendenti pubblici, inoltre, è prevista la possibilità di fare la domanda di “causa di servizio” all’amministrazione di riferimento.

Il sistema assicurativo misto in Italia

In Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto che prevede:

  • malattie professionali tabellate;
  • malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.

Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”.

Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.

Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.

In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.

L’aggiornamento delle tabelle

L’aggiornamento delle tabelle è una operazione fondamentale per tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori anche alla luce delle ricerche medico-scientifiche che possono rilevare fenomeni non ancora sufficientemente indagati.

Proprio per questo, in ogni azienda è presente la figura di un Medico Competente, previsto già dalla 626 e confermato nel dlgs. n. 81/2008, che, sulla base dei dati che emergono dalla sorveglianza sanitaria, ha l’obbligo di segnalare qualunque patologia che possa essere ricondotta all’attività lavorativa.

Dal 2008 l’elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato notevolmente ampliato rispetto a quello esistente dal 1973.

L’elenco si articola in:

  • malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
  • malattie la cui origine lavorativa è possibile.

In virtù di questo sistema assicurativo, l’art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965 impone l’obbligo di qualunque medico (anche di famiglia) di segnalare all’Inail e alle Asl ogni malattia compresa negli elenchi.

Questa attività è fondamentale perché quanto più è elevato il numero di una tipologia denunciata tanto più il legislatore sarà indotto a provvedere all’aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali.

La sorveglianza sanitaria

Il decreto legislativo n. 81/2008 impone l’obbligo al Medico Competente (presente in ogni azienda) di effettuare la sorveglianza sanitaria quando dal “documento di valutazione dei rischi” emergano situazioni di potenziale danno per le lavoratrici e per i lavoratori.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

  • in fase preassuntiva, cioè prima che il lavoratore o la lavoratrice vengano assunti;
  • prima che il lavoratore venga adibito alla mansione a rischio, per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui è destinato;
  • periodicamente (con una frequenza definita dal medico stesso e riportato nei protocolli diagnostici) per verificare la permanenza della idoneità fisica del lavoratore o lavoratrice;
  • su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, nel caso in cui in conseguenza dell’esposizione al rischio lavorativo o per condizioni personali, possa derivarne per gli stessi un peggioramento dello stato di salute;
  • dopo un’assenza dal lavoro, per malattia superiore a 60 giorni consecutivi.

I doveri del Medico Competente

Al termine delle visite mediche, il Medico Competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni che possono essere temporanee (nel qual caso deve indicarne il periodo di tempo) o permanenti;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

In caso di sopraggiunta inidoneità (parziale o totale, permanente o temporanea) alla mansione specifica, il lavoratore o la lavoratrice devono essere adibiti, ove possibile, ad altra attività compatibile con il loro stato di salute.

Di fronte ad una malattia professionale, la norma impone un maggiore impegno al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore stesso.

N.B.: Con i medici e gli operatori del Patronato, il lavoratore o la lavoratrice possono evidenziare il rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio e il lavoro svolto e avviare l’eventuale denuncia all’Inail per il riconoscimento della malattia da lavoro.

Come ottenere il riconoscimento delle malattie professionali

Per procedere al riconoscimento delle malattie professionali, il Testo Unico n.1124/1965 impone obblighi precisi sia per l’impresa che per i lavoratori.

  • E’ obbligo del lavoratore o della lavoratrice la presentazione del certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dall’insorgere della malattia, che deve indicare la presunta origine professionale della patologia.
  • E’ obbligo del datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, di denunciare la patologia all’Inail. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato.

Successivamente, l’Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.

Il lavoratore chiamato a visita dall’Inail dovrà portare con sé:

  • libretto di lavoro;
  • documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;
  • accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;
  • eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l’Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione.

L’Inail, assumendosene l’onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari.

Con una successiva comunicazione, l’Istituto assicuratore farà conoscere al lavoratore e al Patronato le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro.

Il lavoratore, tramite il Patronato, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall’Inail.

Quali sono le prestazioni Inail

Il sistema assicurativo italiano prevede 3 principali tipologie di prestazioni economiche che sono riconosciute quando la malattia da lavoro provochi: A) inabilità temporanea, B) permanente, C) morte e rendita ai superstiti:

  • indennità per inabilità temporanea;
  • indennità per inabilità permanente;
  • rendita ai superstiti.

A) Inabilità temporanea assoluta

Quando il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo limitato a causa di una malattia professionale, l’Inail paga:

  • 60% della retribuzione, per i primi 90 giorni;
  • 75% della retribuzione dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica.

B) Inabilità permanente

Dal 25 luglio 2000, il decreto legislativo n. 38 ha inserito nel sistema assicurativo italiano il danno biologico che ha modificato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel seguente modo:

  • Indennizzo in capitale, se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6% e il 15%. Questo consiste in una prestazione economica erogata in un’unica soluzione calcolata sulla base della specifica tabella di legge (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all’età e alla percentuale di danno riconosciuta.
  • Rendita, se il grado di inabilità è compreso tra il 16% e il 100%. Questa prestazione è costituita da due quote: la prima, calcolata sulla base della specifica tabella del danno biologico e la seconda, con riferimento alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti, che tiene conto anche delle ridotte capacità lavorative e della possibilità di essere ricollocato in altra attività.

In caso di aggravamento

Quando le condizioni di salute peggiorano, a prescindere dal grado di inabilità riconosciuto dall’Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono chiedere la revisione o l’aggravamento, con i tempi stabiliti per legge, anche se non è stato riconosciuto loro alcuna prestazione (per inabilità inferiore al 6 per cento).

Per chi è già stato indennizzato, le modalità sono le seguenti:

  • se si percepisce un indennizzo in capitale (danno compreso tra il 6% e il 15%) può chiederne l’adeguamento
  • entro 15 anni dalla data di denuncia della patologia.

N.B.: Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell’indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta.

Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe. Tuttavia, ciò non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.

  • se si è titolare di rendita (danno compreso tra il 16% e il 100%) la revisione del grado di inabilità può avvenire entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita e può essere richiesta dal lavoratore o disposta dallo stesso Ente, secondo le seguenti modalità:
  • prima visita, dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia;
  • ultima visita, alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

N.B.: Per le patologie, come la silicosi e l’asbestosi, non sono previsti limiti di tempo.

C) Morte e rendita ai superstiti

Questa prestazione spetta qualora la malattia professionale provochi direttamente o indirettamente il decesso del lavoratore o della lavoratrice.

Ne hanno diritto:

  • il coniuge, pari al 50% della retribuzione del familiare deceduto;
  • i figli, pari al 20% ciascuno fino al raggiungimento del 18esimo anno di età o, se studenti universitari a carico, fino a 26 anni;
  • i figli inabili, pari al 20% finché dura l’inabilità;
  • genitori viventi a carico, pari al 20%, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate;
  • fratelli/sorelle conviventi e a carico, pari al 20% ciascuno, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopracitate.

In ogni caso la rendita ai superstiti non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento che la legge stabilisce in un tetto rivalutato ogni anno.

N.B.: La sentenza n. 86/2009 della Corte Costituzionale ha stabilito che ai figli naturali nati da coppie di fatto spetta il 40% della retribuzione del lavoratore o della lavoratrice deceduti, poiché il coniuge superstite ne è escluso.

Cos’è il danno biologico

Per danno biologico si intende la perdita dell’integrità psicofisica del lavoratore o della lavoratrice.

Previsto dal decreto legislativo n. 38/2000, il suo inserimento nel sistema di tutela in Italia ha comportato una sostanziale modifica delle prestazioni erogate dall’Inail, che prima di allora venivano calcolate considerando la sola perdita della capacità lavorativa.

Il danno biologico, infatti, presuppone un concetto più esteso della salute perché comprende non soltanto le menomazioni fisiche, ma anche quelle psichiche e relazionali.

In base all’art. 13 del dlgs n.38/2000, al lavoratore o alla lavoratrice che riportano un danno permanente di origine professionale viene riconosciuta una nuova prestazione economica: l’indennizzo in capitale, che si aggiunge alla rendita già prevista dalla vecchia normativa.

Tabella dei coefficienti

E’ lo strumento per valutare l’ulteriore quota d’indennizzo in rendita, (percentuale di retribuzione) relativa alle conseguenze patrimoniali presunte per gradi di menomazioni pari o superiori al 16% ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38.

Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato entro i limiti minimi e massimi previsti dal T.U. L’ulteriore quota di rendita è commisurata all’incidenza della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro e tiene conto della categoria di attività dell’assicurato e della sua possibilità di ricollocarsi in un proficuo lavoro.

Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell’assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

TABELLA A

La menomazione non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.

  • Grado di menomazione: da 16% a 20% Coefficiente: 0,4
  • Grado di menomazione: da 21% a 25% Coefficiente: 0,5

TABELLA B

La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l’attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

  • Grado di menomazione: da 26% a 35% Coefficiente: 0,6
  • Grado di menomazione: da 36% a 50% Coefficiente: 0,7

TABELLA C

La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

  • Grado di menomazione: da 51% a 70% Coefficiente: 0,8
  • Grado di menomazione: da 71% a 85% Coefficiente: 0,9

TABELLA D

La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

  • Grado di menomazione: da 86% a 100% Coefficiente: 1,0

E’ consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto in una fascia di grado superiore.

In caso di controversie

Contro il giudizio del Medico Competente, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare ricorso all’Organo di vigilanza territoriale (servizi di medicina del lavoro delle Asl) entro 30 giorni dalla comunicazione di inidoneità.

Data la complessità della pratica, per istruire correttamente il ricorso è consigliabile rivolgersi e farsi assistere in tutte le fasi dal medico di Patronato, dal Rappresentante alla sicurezza aziendale (Rls) e dai sindacalisti della categoria di riferimento.

Contro i provvedimenti dell’Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare un ricorso amministrativo all’Ente assicuratore, il quale è tenuto per prassi consolidata a sottoporli ad una ulteriore visita che prevede la presenza contestuale di un Medico di patronato e di Inail (cosiddetta collegiale).

Se anche in questa sede l’Inail conferma la propria decisione, il lavoratore o la lavoratrice possono adire le vie giudiziarie fino al massimo grado, avvalendosi dell’assistenza legale gratuita del Patronato.

L’importanza di rivolgersi ad un Patronato

Rivolgersi al Patronato consente non soltanto di poter istruire correttamente le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali, ma anche di orientarsi nel complesso mondo delle leggi e di individuare il percorso più agevole per l’esercizio dei diritti, anche di quelli non strettamente connessi alla pratica stessa (richiesta di permessi e congedi, legge 104/92, riconoscimento di inabilità e invalidità al lavoro Inps, legge n. 210/92, ecc..)

Al Patronato potrai:

  • accertarti che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
  • avere l’assistenza medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
  • avviare la domanda per ottenere l’indennizzo o il risarcimento;
  • impedire che il datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale;
  • ricorrere in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell’Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
  • seguire l’evoluzione della malattia professionale e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute;
  • sostenere la causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione;
  • chiedere al datore di lavoro il risarcimento di quanto non indennizzato dall’Inail (cosiddetto danno differenziale). N.B.: Il danno differenziale comprende le conseguenze che una malattia professionale provoca sulle condizioni di vita generali del lavoratore o della lavoratrice che non sono state considerate dall’Inail nel riconoscimento delle prestazioni economiche.

Se ti siamo stati d’aiuto, supportaci!

Basta una piccola donazione per permetterci di continuare a darvi informazioni, rispondervi ed aiutarvi:

Grazie!

--

--

AG Servizi

Assistenza Fiscale, Tributaria, Previdenziale e Amministrativa | Servizi CAF e Patronato | Seguici anche su Facebook: https://bit.ly/2pUjhrX