L’Irpef e la sua struttura

AG Servizi
4 min readDec 25, 2019

IRPEF [ Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche ]: è l’imposta principale del nostro ordinamento tributario, è personale e progressiva per scaglioni di reddito con aliquota crescente (maggiore è il reddito, maggiore è l’imposta dovuta). L’IRPEF è un’imposta che segue i principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività (art. 53 della Costituzione) ed è uguale su tutto il territorio dello Stato.

Addizionale Regionale IRPEF: Imposta prevista da una Legge dello Stato che individua l’aliquota di base da applicare, i limiti entro i quali le Regioni possono prevedere, con propria Legge, aliquote maggiorate e/o aliquote differenziate per scaglioni di reddito oltre a detrazioni dall’imposta per particolari categorie di soggetti svantaggiati. Il contribuente dovrà determinare e versare l’imposta in base ai criteri deliberati dalla regione in cui ha il domicilio fiscale.

Addizionale Comunale IRPEF: Imposta prevista da una Legge dello Stato che individua l’aliquota massima applicabile demandando ai Comuni la possibilità, attraverso i propri regolamenti, di deliberarne l’applicazione e di definire l’eventuale aliquota. Il contribuente dovrà versare in base all’aliquota stabilita dal Comune in cui ha il domicilio fiscale.

Irpef, Addizionale regionale Irpef e Addizionale comunale Irpef sono dovute per l’anno solare, colpiscono le persone fisiche residenti in Itali per i redditi derivanti da tutte le loro attività, e colpiscono anche le persone non residenti in italia per i redditi prodotti in Italia.

Oltre ad Irpef, Addizionale regionale Irpef e Addizionale comunale Irpef abbiamo anche le Imposte Sostitutive: è definita tale dal Legislatore l’imposta che grava su un determinato reddito e che si sostituisce a tutte le imposte che normalmente graverebbero sul reddito stesso.

  • Cedolare Secca: è una forma di tassazione sostitutiva opzionabile (se più conveniente) da parte del contribuente; si sostituisce all’IRPEF e alle relative addizionali oltre che alle imposte di registro che graverebbero sul reddito delle abitazioni e relative pertinenze locate.
  • IMU: pur non essendo un’imposta sul reddito ma bensì sul patrimonio immobiliare, sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali che gravano sul reddito fondiario generato dagli immobili non locati con una eccezione.

La riforma tributaria entrata in vigore in Italia tra il 1972 e il 1973 ha previsto la tassazione con un’ unica imposta (IRPEF — Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) di tutti i tipi di reddito di cui dispone una persona fisica.

Il legislatore fiscale ha a tale fine classificato, all’Art. 6 del Testo Unico delle imposte sui Redditi DPR 22/12/1986 n. 917, i Redditi delle Persone Fisiche nelle seguenti categorie:

  • redditi fondiari (terreni e fabbricati)
  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi di lavoro autonomo
  • redditi di impresa
  • redditi di capitale
  • redditi diversi

Dalla somma di questi redditi prodotti posseduti e prodotti nell’anno si ottiene il Reddito Complessivo.

Sottraendo dal Reddito Complessivo gli Oneri Deducibili, ossia le spese sostenute nell’anno che la legge consente di portare in diminuzione del reddito complessivo (tra cui, ad es.: le quote previdenziali dell’Inps e il valore di rendita catastale delle nostra prima casa) si determina il Reddito Imponibile, ossia il reddito da assoggettare a tassazione su cui applicare le Aliquote Irpef (nonchè le addizionali regionali e comunali):

In questo modo otteniamo l’Imposta Lorda. Dall’imposta lorda si sottraggono le Detrazioni, in particolare:

  • Detrazioni per carichi di famiglia: spettano se il contribuente ha dei familiari “fiscalmente a carico”;
  • Detrazioni per lavoro/pensione: spettano in relazione alla tipologia e all’entità dei redditi;
  • Detrazione per oneri: Quota percentuale di determinate spese sostenute quali ad esempio: — Il 19% di spese sanitarie, interessi passivi per mutui ipotecari, spese funebri ecc. ;— Il 26% di erogazioni liberali a partiti politici e ONLUS; — Il 50% di spese finalizzate all’arredo di immobili in ristrutturazione; — Il 36% — 50% — 65% — 70% — 75% — 80% — 85% per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; — Il 55% — 65% — 70% — 75% per spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici, ecc.

In tal modo otteniamo l’Imposta Netta, che rappresenta ciò che dobbiamo pagare in tasse sui nostri redditi: se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

N.B.: Il reddito derivante dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze, se non è soggetto ad IMU, concorre alla formazione del reddito complessivo ma viene riconosciuto come onere deducibile un importo pari al reddito che determina di fatto la non tassazione sia ai fini IMU che ai fini IRPEF dell’abitazione principale e relative pertinenze.

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