La quattordicesima Inps dei pensionati (o Somma Aggiuntiva) nel 2021

AG Servizi
11 min readMay 5, 2021

In breve: La 14esima 2021

La 14esima ti spetta, e ti verrà accreditata con la pensione di Luglio se hai già compiuto 64 anni e il tuo reddito annuo lordo non supera determinati limiti.

  • Con un reddito annuo lordo fino a 10.053,81 € ti spetta una somma aggiuntiva di pensione fino a 655,20 €
  • Con un reddito annuo lordo fino a 13.405,08 € ti spetta una somma aggiuntiva di pensione fino a 504 €

L’importo che ti verrà accreditato è calcolato in base ai contributi che hai versato durante la tua attività lavorativa.

La quattordicesima è una misura pensata per tutelare il valore reale delle pensioni medio-basse:

  • L’importo è fisso
  • Non costituisce reddito
  • Non è soggetta a tasse

Cos’è la Quattordicesima ai pensionati con reddito basso (o Somma Aggiuntiva)

A decorrere dall’anno 2007, è prevista l’erogazione, ai sensi del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 art. 5 comma 1 (convertito dalla legge n° 127/2007), di una somma aggiuntiva all’importo della pensione di Luglio, di valore variabile in funzione dell’anzianità contributiva e della gestione di appartenenza.

Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.

La successiva legge n° 232 del 11 dicembre 2016 art. 1 comma 187 (legge di bilancio per l’anno 2017) ha poi previsto importanti novità, allargando la platea dei beneficiari innalzando il limite di reddito e aumentato gli importi aggiuntivi per chi ne godeva già con i “vecchi” requisiti.

Possono beneficiare di tale agevolazione i pensionati di età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici erogati dall’ Ago Inps (lavoratori dipendenti o autonomi), dal fondo clero e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

L’Inps, con msg n. 22211/2007, ha precisato che “possono aver diritto alla somma aggiuntiva anche i titolari assegno di invalidità ed i titolari di pensione in totalizzazione purche almeno una quota di pensione sia a carico di unadelle predette gestioni. Vi rientrano anche i titolari di pensione contributiva a carico della gestione separata e i residenti all’estero. Non interessa le pensioni sociali e gli assegni assistenziali. Nell’ipotesi del possesso di più trattamenti pensionistici la somma aggiuntiva verrà liquidata dalla gestione che eroga il trattamento principale (tenendo conto della somma dei contributi non coincidenti)”.

L’onere finanziario della Quattordicesima ai pensionati è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale.

L’importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito.

Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Quindi non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.

A chi spetta

Il beneficio, così come previsto dalla legge 127/2007, spetta ai pensionati da lavoro — privato, autonomo o pubblico — che posseggono, oltre all’età pari o superiore a 64 anni, un reddito complessivo (lordo) individuale (non si valuta il reddito dell’eventuale coniuge), relativo all’anno di riferimento:

  • inferiore a una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Per l’anno 2021, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 515,58€, la soglia di reddito da non superare è pari di 10.053.81€ lordi ( €.515,58 x 13 x 1,5) pari ad un reddito mensile lordo di 837,81 euro (x 12 mensilità).
    In questo caso gli importi sono quelli indicati nella seguente tabella:

IMPORTI 2021 PER COLORO I QUALI HANNO UN REDDITO LORDO FINO A 10.053,71 EURO

  • superiori a una volta e mezzo e inferiori a due volte l’importo annuo del trattamento minimo. Per l’anno 2021, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 515,58 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 13.405,08 € lordi ( €. 515,58 x 13 x 2) pari ad un reddito mensile di 1.117,09 euro lordo (x 12 mensilità).
    In questo caso gli importi sono quelli indicati nella seguente tabella:

IMPORTI 2021 PER CHI HA UN REDDITO LORDO FINO A 13.405,08 EURO

Su cosa si prende la Quattordicesima

La quattordicesima si prende solo su pensioni da lavoro INPS, mentre non spetta a chi prende una pensione di carattere assistenziale, e quindi non se ne ha diritto se si prende:

  • assegno sociale INPS, ex pensione sociale 
  • rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS)
  • pensione d’invalidità civile 
  • pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe 
  • pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC) 
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED)
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP) 
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA) 
  • indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) 
  • pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali (cat.VOSPED, IOSPED e SOSPED) 
  • pensione da enti privati come ad esempio Enasarco, Inpgi, le casse previdenziali dei professionisti

La quattordicesima INPS spetta in caso di assegno ordinario d’invalidità (AOI) in quanto è una prestazione dipendente dai contributi da lavoro: ovviamente però occorre rispettare i requisiti di età e di reddito indicati in questa guida che state leggendo.

Per quanto riguarda la Quattordicesima su pensione di reversibilità, c’è da dire che anche in tal caso vale sempre la condizione che deve essere una pensione da lavoro come specificato poco sopra, il requisito di età pari a 64 anni e quelli di reddito spiegati più sotto restano gli stessi. Attenzione però al requisito contributivo: 

  • se il superstite ha una sua pensione di vecchiaia e in più prende la pensione di reversibilità (che dà diritto al 60% del valore della pensione del defunto) si sommano i due redditi per il calcolo del reddito totale (più gli altri se ce ne sono) ed i contributi che si considerano sono solo quelli del superstite, secondo lo schema più sotto riportato. Quindi, se si è titolari di una propria pensione e in aggiunta anche di una pensione di reversibilità, se il reddito complessivo delle due pensioni non supera il limite fissato di 13.391,82 euro lordi, si avrà diritto alla 14esima calcolata unicamente sul proprio reddito da pensione;
  • se il superstite non prende una sua pensione di vecchiaia per qualsiasi motivo (non ha lavorato, non ha raggiunto il minimo contributivo, non ha l’età minima richiesta*) ma ha solo la pensione di reversibilità, allora si considerano solo i contributi del defunto (quelli eventualmente pagati dal superstite non si considerano) ridotti però al 60%: ad esempio se sono 30 anni, allora 30x60% = 18 anni di contributi, e su questi si calcola la quattordicesima secondo lo schema più sotto riportato. Quindi: Nel caso in cui si percepisse solamente la pensione di reversibilità, se questa non supera i 13.391,82 euro lordi si ha diritto alla quattordicesima.
    I contributi da tenere in considerazione saranno però calcolati al 60%. Ad esempio, qualora gli anni di contributi versati dal coniuge defunto fossero stati 20, per la quattordicesima ne verranno calcolati solamente 12.

*Dato che l’età minima per la quattordicesima è 64 anni ma l’età minima per la pensione di vecchiaia è attualmente 67, allora quando si raggiunge l’età minima e si prende anche la pensione di vecchiaia — oltre alla reversibilità — la situazione può cambiare.

Requisiti

Come abbiamo accennato, per ottenere la quattordicesima occorre essere in possesso di 2 requisiti: quello anagrafico dei 64 anni e quello reddituale.

Mentre per verificare il requisito anagrafico basterà guardare solo il calendario, più complesso è, invece, il meccanismo per accertare il requisito reddituale che non deve superare gli importi annui lordi rispettivamente di 10.053.81€ e 13.405,08 € per il 2021.

Come abbiamo detto, contrariamente a quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l’eventuale coniuge.

Per verificare se si ha o meno diritto a questa somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a
tassazione separata.

Redditi rilevanti

Come abbiamo accennato, per ottenere la quattordicesima occorre essere in possesso di due requisiti: quello anagrafico dei 64 anni e quello reddituale.

Mentre per verificare il requisito anagrafico basterà guardare solo il calendario, più complesso è, invece, il meccanismo per accertare il requisito reddituale che non deve superare gli importi annui lordi rispettivamente di 10.053.81€ e 13.405,08 € per il 2021.

Come abbiamo detto, contrariamente a quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l’eventuale coniuge. Per verificare se si ha o meno diritto a questa somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

I redditi rilevanti, in questi casi, sono tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata

In definitiva, quindi, i redditi rilevanti sono:

  • redditi da pensione, anche da altri Stati 
  • redditi di lavoro dipendente o simili 
  • redditi di lavoro professionale, autonomo, parasubordinato e d’impresa in Italia e all’estero 
  • interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCt e titoli di Stato, da quote di investimento, vincita al Lotto ecc. 
  • redditi di partecipazione a società e imprese 
  • redditi di terreni e fabbricati in Italia e all’estero 
  • altri redditi assoggettabili all’IRPEF (assegni alimentari e di mantenimento ecc) 
  • rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso in Italia e all’estero 
  • altri redditi non assoggettabili all’IRPEF 
  • prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri enti pubblici o stati esteri 
  • ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno in riferimento ai redditi indicati sopra 
  • lavoro dipendente prestato all’estero 
  • quote di pensione trattenute dal datore di lavoro 
  • assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato 
  • redditi da capitali prodotti all’estero

Non si considerano invece questi redditi:

  • redditi della casa di abitazione 
  • assegni al nucleo familiare 
  • indennità di accompagnamento 
  • trattamenti di fine rapporto 
  • redditi soggetti a tassazione separata

La “Quattordicesima” ridotta

Per reddito

E’ frequente il caso in cui il reddito personale superi il limite ma sia comunque inferiore al reddito incrementato dell’importo degli aumenti; in questi casi l’aumento sarà erogato in misura tale da non superare quest’ultima soglia.

Per comprendere il meccanismo ipotizziamo il caso di un pensionato con 30 anni di contributi e con un reddito personale di 13.500,00 €. In questa ipotesi il reddito del pensionato è superiore al limite degli 13.405,08 € ma è inferiore ai 13.909,08 € ovvero alla somma del reddito richiesto per ottenere l’aumento più l’importo del beneficio che, nel caso di un pensionato con più di 30 anni di
contributi, è di 504 €.

L’incremento che sarà pagato dall’INPS sarà di 409,08 € che, sommati agli
13.500,00 € del suo reddito personale, gli consentiranno di non superare la soglia di 13.909,08 €.

Qui di seguito gli schemi riassuntivi dei limiti di reddito da non superare per la “quattordicesima ridotta”:

Somma aggiuntiva “ridotta” anno 2021 per redditi fino a 10.053.81€

Somma aggiuntiva “ridotta” anno 2021 per redditi fino a 13.405,08 €

Per compimento dei 64 anni nel corso dell’anno 2021

Chi compie il 64° anno di età nel 2021 deve presentare un’apposita domanda, dichiarando che il suo reddito personale non superi il limite di legge.

L’importo è corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui spetta, considerando mese intero quello in cui si compie il 64° anno di età.

Così, ad esempio, un pensionato nato il 25 agosto 1957 con 28 anni di CTB da lavoro dipendente con un reddito inferiore al limite previsto (13.495,08 €) invece di percepire l’intero importo di 504,00 € percepirà solo i 5/12 della somma vale a dire 210,00 €. (Msg INPS n° 2549 del 2017).

Il pagamento

In generale il pensionato non deve fare alcunché per ottenere questo beneficio che, di norma, viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali ( i cosiddetti modelli RED) già acquisiti o da acquisire.

Può verificarsi il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state presentate oppure siano state compilate in modo errato ed allora, è necessario presentare una richiesta all’Ente erogatore compilando, ovviamente, il modello RED.

Ricordiamo che i modelli RED come, per altro, tutte le comunicazioni / richieste nei confronti dell’INPS vanno inoltrate esclusivamente per via telematica.

Chi compie i 64 anni nel 2021 deve, generalmente, presentare la domanda (modello RED), e la “quattordicesima “ verrà erogata:

  • sulla mensilità di luglio se compirà i 64 anni entro il 31 luglio 2021;
  • sulla mensilità di dicembre se li compirà in data successiva.

E’ bene ricordare che la somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 €, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.

In ogni caso ricordiamo che, in questo caso specifico, la prescrizione è quinquennale ed è quindi possibile chiedere la “quattordicesima” anche per anni precedenti purché nel limite prescrizionale.

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