La pensione di reversibilità

AG Servizi
48 min readFeb 21, 2021

I fondamenti della tutela

La pensione di reversibilità rientra tra le misure previdenziali in favore dei superstiti previste dal nostro ordinamento, attraverso le quali vengono tutelati i familiari del deceduto dall’insorgere di un potenziale stato di bisogno.

Tale meccanismo di solidarietà, introdotto nel 1939 dall’art. 2 del R.D.L. n. 636/1939, era volto a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico scaturiti dal venir meno della fonte di sostentamento assicurata dal capo-famiglia”, con particolare riferimento alle donne che, non percependo una pensione propria, alla morte del coniuge restavano prive di reddito.

Inizialmente la pensione di reversibilità spettava alle sole vedove, che, ritenute generalmente a carico del coniuge, al venir meno dell’unica fonte di reddito con la morte del suddetto, beneficiavano di un trattamento di maggior favore rispetto all’uomo, per il quale, invece, il diritto alla reversibilità veniva riconosciuto solo nel caso in cui fosse inabile al lavoro. Il trattamento preferenziale riservato alla vedova, ha suscitato in più occasioni dubbi di legittimità costituzionale, sollevati davanti alla Corte per la presunta violazione del principio di uguaglianza di genere di cui all’art. 3 Cost., alla luce di “una palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basata unicamente sulla differenza di sesso” (cfr. Corte dei Conti, ord. 17 ottobre 1970, n. 179 e n. 201). La questione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata ritenuta infondata in ragione della “minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale, che fa sì che tale situazione possa ritenersi normale ed essere assunta a base della previsione normativa de qua. Appare conseguentemente razionale che l’accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il marito e non anche per la moglie” (Corte Cost., sent. 6 luglio 1972, n. 119). Il contrasto con il principio di uguaglianza di genere di cui all’art. 3 Cost. viene successivamente superato con l’art. 11 della L. 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, con il quale viene disposta l’estensione del trattamento ai superstiti al vedovo, riconoscendogli lo stesso e pieno diritto già riservato alla vedova.

Sebbene le origini storiche di forme simili di trattamento possano rintracciarsi nell’associazionismo volontario legato alle società di mutuo soccorso, che provvedevano all’erogazione di somme una tantum ai familiari degli associati defunti, l’evoluzione del sistema ha avuto avvio durante il periodo precorporativo, con la trasformazione delle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e la disoccupazione involontaria in assicurazioni obbligatorie, a norma del D.L.L. n. 603/1919.

Il fondamento della tutela previdenziale cominciava dunque ad abbandonare la logica meramente assicurativa e privatistica, per aprirsi al concetto di perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe raggiunto la sua piena espressione solo con la nascita della Costituzione.

Durante il periodo corporativo, infatti, nonostante l’intervento del Legislatore in materia e l’istituzione di appositi enti pubblici incaricati della gestione previdenziale, permaneva l’idea che la tutela previdenziale fosse appannaggio dei soli lavoratori, e dunque in tale ottica anche il suo finanziamento era posto esclusivamente a carico della categoria interessata e dei relativi datori di lavoro.

Con l’avvento della Costituzione repubblicana, “profondamente innovando rispetto alle concezioni che erano state accolte durante l’ordinamento corporativo, la tutela previdenziale viene considerata come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse della collettività, al fine di garantire a tutti la libertà dal bisogno, indispensabile per l’effettivo godimento dei diritti civili e politici”.

Tale principio viene contemplato nell’art. 3 della Costituzione, che individua tra i principali compiti dello Stato il dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Sulla scia di questa nuova prospettiva, pone le sue basi la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione che, sancendo il definitivo superamento del concetto di previdenza affidata alle sole categorie interessate, si avvia verso un’idea più ampia di sicurezza sociale, al cui interno sono ricomprese tanto la previdenza quanto l’assistenza sociale.

La differenza tra le due forme di tutela, “deve essere ricondotta alla diversità dell’ambito e dell’intensità della tutela, giustificata dal diverso modo in cui l’ordinamento ha valutato le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori che hanno potuto contribuire con il loro lavoro al benessere della collettività”.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 38, ogni cittadino che sia inabile al lavoro e dunque sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, mentre è prevista una specifica tutela per i lavoratori nei casi di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, al fine di garantire i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Pertanto il concetto di sicurezza sociale, con il quale intendiamo quell’insieme di misure messe in atto dalla pubblica amministrazione o da altri enti pubblici, attraverso il sostegno economico e non economico dei cittadini in presunto stato di bisogno, trova la sua ratio nel dovere di tutelare il cittadino, e il lavoratore, dal verificarsi degli eventi di cui al citato art. 38.

Occorre tuttavia evidenziare come, alle cause espressamente elencate nel comma 2, non possa essere attribuito un valore tassativo, e ciò in virtù del fatto che la mutata sensibilità ed attenzione ai bisogni della collettività, ha determinato nel tempo una progressiva estensione della tutela previdenziale anche ad altre situazioni ritenute socialmente rilevanti. Ne è un esempio il trattamento ai superstiti, entrato a far parte del nostro sistema previdenziale pur se la morte del lavoratore assicurato non è espressamente contemplata tra gli eventi di cui al comma 2 dell’art. 38.

Alla luce di quanto finora detto, appare ragionevole considerare che non sia dunque il verificarsi di un evento in particolare ad essere ritenuto meritevole di tutela costituzionale, quanto il conseguente stato di bisogno in cui verserebbe il cittadino.

Pertanto, ogniqualvolta viene estesa la tutela previdenziale ad un nuovo evento, il diritto si intende acquisito e “la relativa forma di protezione entra a far parte del patrimonio sociale, sottraendosi, in via di principio, a possibilità di ripensamenti”, rendendo in tal modo irreversibile l’evoluzione realizzata.

Il trattamento pensionistico ai superstiti

Il R.D.L. n. 636/1939 introduce per la prima volta il concetto di assegnazione delle prestazioni previdenziali ai familiari superstiti nel caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato, purché, al momento del decesso, sussistano determinati requisiti assicurativi e contributivi (Artt. 2, 9, 13, R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, recante “Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità”).

Dalla posizione previdenziale del dante causa, infatti, discendono differenti tipologie di prestazioni previdenziali in favore dei familiari, tra le quali figurano la pensione di reversibilità, la pensione indiretta e l’indennità una tantum.

Per quanto concerne la forma più comune di trattamento pensionistico ai superstiti, occorre sottolineare che qualunque pensione diretta di cui fosse titolare il dante causa, assume al momento del decesso carattere di reversibilità, fatti salvi l’assegno ordinario di invalidità e le prestazioni aventi funzione assistenziale.

Sono annoverati, pertanto, tra i trattamenti reversibili, la pensione di vecchiaia, di anzianità, la pensione di invalidità, di inabilità e la pensione supplementare.

Mentre la pensione di reversibilità ha come presupposto che il dante causa goda di un trattamento pensionistico alla data del decesso, non si verifica la medesima situazione per la pensione indiretta, corrisposta in caso di morte del lavoratore assicurato non ancora titolare di pensione.

Per completezza di trattazione, giova ricordare che una particolare forma di pensione indiretta, la c.d. pensione privilegiata indiretta, spetta ai familiari del lavoratore dipendente assicurato, a condizione che sussista un nesso di causalità diretta tra decesso e finalità di servizio, purché questo non dia diritto ai superstiti alla corresponsione di una rendita Inail o di un qualsiasi altro trattamento continuativo posto a carico dello Stato.

In tale ultimo caso, per poter erogare la prestazione ai familiari, è necessario che il lavoratore abbia maturato almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (pari a 780 contributi settimanali), od in alternativa 5 anni di assicurazione e contribuzione (pari a 260 contributi settimanali), di cui 3 anni (ovvero 156 contributi settimanali) versati nel quinquennio antecedente la data del decesso (Circ. INPS del 16 giugno 2003, n. 104, rubricata “Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Indennità una tantum per i superstiti. Decreto 13 gennaio 2003”).

Nell’ulteriore ipotesi in cui l’assicurato non abbia perfezionato i suddetti requisiti contributivi, e dunque non spettino ai superstiti né la pensione di reversibilità né la pensione indiretta, viene concessa un’indennità una tantum, erogata in favore dei familiari dei soli lavoratori assicurati con sistema di calcolo contributivo (Più nello specifico, la data di iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria deve risultare successiva alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, con la quale è stato sancito il passaggio dal sistema di calcolo retributivo al contributivo).

Per poter beneficiare di tale indennità, inoltre, i familiari del deceduto devono essere in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale e non devono aver avuto diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattie professionali derivanti dal decesso del dante causa.

In presenza dei sopra elencati requisiti, l’importo dell’indennità erogata sarà pari al valore dell’assegno sociale, moltiplicato per il numero di anni di contribuzione accreditati (Qualora il lavoratore risulti iscritto all’assicurazione obbligatoria ante 31 dicembre 1995, e al suo decesso non abbia maturato i requisiti contributivi necessari ai fini dell’erogazione della pensione di reversibilità o di quella indiretta, spetta ai superstiti la c.d. indennità per morte, di importo pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati (per un minimo di euro 22,31 ed un massimo di euro 66,93), a condizione che nei cinque anni precedenti risulti accreditato almeno 1 anno di contributi (52 settimanali). L’indennità così calcolata spetta unicamente al coniuge ed in sua assenza ai figli, che non abbiano raggiunto la maggiore età o che risultino inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto. l limite di età è elevato a 21 anni per i figli iscritti ad una scuola media o professionale e a 26 anni per quelli che frequentano l’Università).

Nel prosieguo della trattazione si circoscriverà l’analisi alla pensione di reversibilità, quale forma più dibattuta di prestazione in favore dei superstiti, con l’obiettivo di fornire una panoramica dei tratti caratterizzanti ed al contempo degli aspetti più controversi di tale misura previdenziale, anche alla luce dei nuovi spunti di riflessione che offre il mutato contesto sociale.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 903/1965, vengono identificati quali soggetti beneficiari della pensione di reversibilità il coniuge (La L. 20 maggio 2016, n. 76, in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha introdotto l’istituto dell’unione civile, prevedendo anche per gli uniti civilmente il diritto alla pensione di reversibilità) e i figli, in mancanza dei quali la prestazione spetta ai genitori del dante causa o, in ultima ipotesi, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili.

Con sentenza n. 180/1999 la Corte Costituzionale ha esteso il diritto alla reversibilità anche ai nipoti per i quali risulti comprovata la vivenza a carico degli ascendenti, anche se non formalmente affidati agli stessi, purché minori al momento del decesso del dante causa (Circ. INPS del 4 novembre 1999, n. 195, relativa alla “Equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti. Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12–20 maggio 1999. Pensione ai superstiti e trattamenti di famiglia”).

Il diritto del coniuge al trattamento di reversibilità sorge automaticamente al momento del decesso del lavoratore pensionato, non essendo subordinato alla presenza di requisiti soggettivi né a vincoli di sorta.

Per quanto concerne la particolare disciplina del coniuge separato e divorziato, si rimanda ai paragrafi successivi dedicati all’approfondimento degli aspetti più controversi del trattamento pensionistico in esame.

Contestualmente al coniuge, la pensione di reversibilità spetta anche ai figli (A seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, relativo alla “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”, è stata disposta l’eliminazione della differenza terminologica e giuridica tra figli legittimi e figli naturali, per rimuovere ogni possibile discriminazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati al di fuori di esso) e ai soggetti ad essi equiparati, che al momento del decesso del dante causa siano minori, studenti, o che, indipendentemente dall’età, siano ritenuti inabili al lavoro ed a carico del genitore defunto.

Pertanto, rientrano tra i soggetti beneficiari del trattamento ai superstiti:

  • i figli biologici;
  • i figli adottivi e affiliati;
  • i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 c.c.;
  • i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 c.c.;
  • i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
  • i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
  • i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
  • i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
  • i figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre.

Al riguardo si vedano la Circ. INPS del 18 novembre 2015, n. 185, recante “Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti — art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903” e le disposizioni di cui all’art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, relativo alle “Norme di attuazione e di coordinamento della Legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”

L’art. 22 della L. n. 903/1965 impone il requisito della vivenza a carico per tutti i soggetti beneficiari, ad esclusione del coniuge e dei figli minorenni, considerati a priori a carico del dante causa.

In presenza di nipoti di età inferiore a 18 anni, sebbene equiparati ai figli, il diritto è comunque subordinato all’accertamento della sussistenza di tale requisito.

Pertanto, il nipote viene ritenuto a carico dell’ascendente qualora non sia economicamente autosufficiente e sia stato abitualmente mantenuto dal dante causa. Relativamente all’accertamento della non autosufficienza economica del nipote, la Circ. INPS n. 185/2015 specifica che “la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito”. Inoltre, il requisito dell’assenza di reddito, si intende soddisfatto anche ove i genitori siano proprietari dell’abitazione principale, “poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo”.

Considerandosi la convivenza come effettiva comunione di tetto e mensa, nei confronti del nipote superstite convivente si può, di norma, prescindere dall’accertamento della condizione di mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica (v. Circ. INPS n. 195/1999).

Parimenti, la condizione di vivenza a carico deve essere verificata per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età, siano essi studenti o inabili, sulla base dei medesimi requisiti di cui sopra, relativamente alla non autosufficienza economica e al mantenimento abituale.

La Circ. INPS n. 185/2015 precisa che la condizione di non autosufficienza economica “sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge (ovvero le pensioni di guerra dirette ed indirette, gli assegni e le borse di studio e le pensioni ai ciechi civili), non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%”, fatto salvo quanto specificamente previsto per i figli inabili.

Per l’accertamento della condizione di mantenimento abituale, secondo quanto espresso dalla Circ. INPS n. 185/2015, occorre verificare che “il dante causa contribuisse in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite, anche se non necessariamente in via esclusiva”.

Anche in tal caso l’eventuale convivenza permette di prescindere dalla verifica del mantenimento abituale.

In relazione al requisito scolastico, hanno diritto al trattamento pensionistico i figli ed equiparati che frequentano la scuola media o professionale, fino ai 21 anni di età, e coloro che risultano iscritti all’università o a corsi di analogo livello, fino ai 26 anni di età.

In relazione al concetto di scuola media o professionale, così espresso dall’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, l’INPS ha ritenuto opportuno chiarire il significato della norma, alla luce dell’attuale articolazione del sistema di istruzione e formazione. Pertanto, rientrano nella categoria dei soggetti beneficiari, gli studenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria e gli iscritti a corsi di istruzione e formazione professionale. Per un ulteriore approfondimento circa particolari situazioni che possono verificarsi in concomitanza con gli studi, come nel caso di percezione di piccoli redditi, di frequenza di un dottorato, di vincita di una borsa di mobilità Erasmus, si vedano le ipotesi specifiche previste dalla Circ. INPS n. 185/2015.

Alla luce di quanto finora detto, dunque, coniuge e figli concorrono al diritto al trattamento pensionistico in esame, mentre i restanti soggetti beneficiari subentrano in ipotesi di assenza dei predetti familiari o, qualora presenti, nel caso in cui non abbiano diritto alla pensione di reversibilità.

Ed invero, in mancanza di coniuge e figli (Si sottintende anche la categoria dei soggetti ad essi equiparati), il trattamento spetta ai genitori del dante causa, che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto 65 anni, non siano titolari di altre forme di pensione diretta o indiretta e risultino essere a carico del soggetto deceduto.

A tal proposito, sono considerati equiparati ai genitori biologici “gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’assicurato fu affidato come esposto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/1957”.

Qualora né coniuge, né figli, né genitori del dante causa possano beneficiare della pensione di reversibilità, il diritto al trattamento in questione passa ai fratelli celibi e alle sorelle nubili del pensionato, ritenuti inabili al lavoro ed a carico del soggetto defunto, purché non siano titolari di altre pensioni dirette o indirette.

Per poter godere del trattamento previdenziale, i soggetti beneficiari devono presentare in via telematica un’apposita richiesta all’INPS, avvalendosi dei servizi accessibili sul portale dell’istituto, od in alternativa recandosi dai patronati e dagli intermediari autorizzati.

L’erogazione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto disposto in materia di prescrizione dei ratei non riscossi.

Misura del trattamento

La pensione di reversibilità spetta ai familiari superstiti in misura percentuale rispetto all’importo liquidato al pensionato, ed è calcolata sulla base di aliquote diverse a seconda del numero e del grado di parentela dei soggetti beneficiari.

Pertanto, in presenza del solo coniuge, la quota spettante sarà pari al 60% di quella liquidata al dante causa, cui si aggiunge un ulteriore 20% qualora nel nucleo familiare sia presente un unico figlio, per un ammontare complessivo pari all’80% del trattamento pensionistico pieno.

Poiché la pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60%, né superiore all’intero ammontare della pensione, il trattamento spettante al coniuge con due o più figli sarà pari al 100% della pensione del dante causa, ripartito secondo il seguente criterio: 60% al coniuge, 40% diviso in parti uguali tra i figli.

Nell’ipotesi in cui i beneficiari del trattamento siano solo i figli e gli equiparati, spetta una quota pari al 70% in presenza di un solo figlio, dell’80% diviso in parti uguali nel caso di due figli, e del 100% ripartito in parti uguali se presenti tre o più figli.

Qualora la pensione di reversibilità spetti ai genitori del dante causa, la percentuale stabilita varia a seconda che a beneficiarne sia un solo genitore o entrambi: nel primo caso l’importo della prestazione sarà pari al 15% del trattamento pieno, nel secondo la quota erogata viene innalzata al 30%, diviso in parti uguali tra i due superstiti.

La medesima quota spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, in ipotesi di subentro nel diritto alla reversibilità, che pertanto beneficiano di un 15% ciascuno, fino al massimo del 100% dell’importo liquidato al dante causa.

A decorrere dal 1 settembre 1995, secondo quanto previsto dalla L. n. 335/1995, il trattamento ai superstiti è soggetto ad una riduzione percentuale in presenza di altri redditi in capo al soggetto beneficiario, ad esclusione delle ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, studenti o inabili.

La riduzione si applica qualora tali redditi superino la soglia di 3 volte il trattamento minimo erogato dall’INPS.

La percentuale di riduzione, stabilita in misura crescente con l’aumentare del reddito del superstite, è del 25% per i redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS, del 40% per la soglia di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo e del 50% per i redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Occorre sottolineare che, ai fini della cumulabilità, concorrono alla formazione del reddito del beneficiario i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, mentre sono esclusi dal computo:

  • il TFR e le relative anticipazioni;
  • la casa di abitazione;
  • la pensione di reversibilità;
  • le indennità di accompagnamento;
  • le pensioni e gli assegni per i sordomuti;
  • gli invalidi e i ciechi civili;
  • la pensione sociale;
  • l’assegno sociale;
  • le pensioni di guerra e le indennità accessorie;
  • le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte a causa del servizio di leva e gli assegni connessi;
  • le rendite vitalizie INAIL;
  • gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei Titoli di Stato, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva dell’IRPEF;
  • gli arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all’estero.

Un’ulteriore ipotesi di riduzione del trattamento pensionistico, attualmente abrogata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2016, era prevista dall’art. 18 del D. L. n. 98/2011, anche nota come norma “anti-badanti”, in funzione della differenza di età tra i coniugi e della durata del matrimonio.

In particolare, la norma in questione, prevedeva una decurtazione del 10% dell’assegno di reversibilità in ragione di ogni anno di matrimonio mancante al raggiungimento del decimo anno, qualora fosse stato contratto oltre il settantesimo anno di età del dante causa, tra coniugi con più di 20 anni di differenza anagrafica.

Tali limiti erano stati introdotti per arginare il fenomeno dei matrimoni di convenienza, che potevano celare eventuali interessi economici alle nozze, per via della breve durata e dell’elevata differenza di età tra i coniugi.

La Corte, attestandosi sul costante orientamento delle proprie pronunce in materia, ha ritenuto illegittima tale penalizzazione basata sulla differenza di età tra i coniugi, che contrasta con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, ed interferisce con la sfera privata dei singoli, le cui scelte di vita devono restare libere.

Pertanto il coniuge, anche in virtù del principio di solidarietà alla base del trattamento in esame, ha sempre diritto alla pensione di reversibilità, nella misura del 60% dell’importo liquidato al dante causa, senza che possano essere richiesti particolari requisiti circa l’età anagrafica dei coniugi e la durata del matrimonio.

Cessazione del diritto

Alla luce di quanto finora detto, appare chiaro che il diritto alla pensione di reversibilità realizzi una funzione solidaristica, basata sul presupposto che il decesso del dante causa arrechi un danno, oltre che affettivo, economico, ai familiari che, in mancanza della fonte di reddito fino a quel momento assicurata dal pensionato, potrebbero potenzialmente versare in una condizione di bisogno.

Il venir meno di tale stato di bisogno, al verificarsi di una serie di eventi successivi alla morte del dante causa e all’inizio dell’erogazione della prestazione, comportano la cessazione del diritto al trattamento, che pertanto decade.

Una prima ipotesi è quella relativa al coniuge superstite che contragga nuove nozze, poiché, in virtù della solidarietà coniugale derivante dal vincolo del matrimonio, è il nuovo coniuge a doversi fare carico dell’eventuale stato di bisogno dell’altro.

In tal caso, sarà liquidato un assegno pari a due annualità di pensione, parametrato sulla base dell’importo spettante alla data del nuovo matrimonio. In relazione ai figli e ad i soggetti ad essi equiparati, il diritto alla reversibilità decade con il raggiungimento della maggiore età, o con il venir meno dello stato di inabilità qualora il beneficiario del trattamento fosse stato dichiarato inabile.

Un’ulteriore condizione che determina la decadenza del trattamento riguarda il compimento degli studi in corso alla morte del dante causa, fermo restando il limite dei 21 anni per gli studenti di scuola superiore o iscritti a corsi di istruzione professionale, e di 26 anni per gli studenti universitari.

L’interruzione degli studi o lo svolgimento di un’attività lavorativa successivamente alla morte del dante causa, non comportano l’estinzione, ma la sola sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, di cui il soggetto beneficiario può tornare a fruire al venir meno delle cause che ne hanno determinato l’interruzione.

Il diritto alla reversibilità acquisito dai genitori del dante causa, decade qualora diventino beneficiari di un qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto o indiretto, successivamente alla morte del figlio.

L’erogazione della pensione di reversibilità, pertanto, cessa a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza del nuovo trattamento cui si ha diritto.

Giova sottolineare che non rientrano tra le prestazioni che comportano la perdita del diritto alla reversibilità

  • “la titolarità di rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione ovvero da altre forme contrattuali;
  • l’erogazione di pensioni a carico dell’assicurazione facoltativa o della mutualità pensioni per le casalinghe;
  • gli assegni vitalizi di natura assistenziale (quali gli assegni e le pensioni spettanti ai ciechi civili, agli invalidi civili, ai sordomuti);
  • le pensioni di guerra;
  • le pensioni sociali;
  • gli assegni sociali aventi decorrenza 1 febbraio 1996, immediatamente revocati al momento in cui viene erogata la pensione ai superstiti”.

Per quanto concerne l’ipotesi di pensione di reversibilità spettante ai fratelli celibi e alle sorelle nubili del dante causa, il diritto al trattamento viene meno qualora venga accertato lo stato di cessata inabilità, ovvero diventino titolari di altri trattamenti pensionistici, o ancora contraggano matrimonio.

L’interruzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano le predette cause.

Infine, si rammenta che con l’entrata in vigore della L. n. 125/2011, i soggetti titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento (Art. 1, L. 27 luglio 2011, n. 125, relativa alla “Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta”) qualora siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio del dante causa.

Requisiti per la concessione della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato

La L. n. 898/1970, anche nota come legge sul divorzio, ha definitivamente sancito il tramonto del principio dell’indissolubilità del matrimonio, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio contratto a norma degli artt. 106 e ss. del codice civile e alla cessazione degli effetti civili del c.d. matrimonio concordatario, ossia di quello celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile.

Il codice civile del 1942, infatti, prevedeva la sola ipotesi di separazione personale dei coniugi (peraltro dettandone una disciplina profondamente differente da quella successivamente introdotta dalla storica riforma del diritto di famiglia del 1975) che, come noto, allora come oggi, non incide sulla sussistenza del vincolo matrimonio, ma si limita a sospenderne taluni effetti, essenzialmente riconducibili agli obblighi personali gravanti sui coniugi, in primis quello della coabitazione. Fino all’entrata in vigore della legge sul divorzio, lo scioglimento del vincolo matrimoniale e, dunque, la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio, poteva conseguire unicamente alla morte di uno dei coniugi (art. 149 c.c.). Attualmente invece, unitamente alla predetta ipotesi, lo scioglimento del matrimonio può essere demandato da uno dei due coniugi al ricorrere delle cause tassativamente elencate all’art. 3 della L. 1 dicembre 1970, n. 898, tra le quali, la più frequente, è costituita dalla separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza passata in giudicato, nell’ipotesi di separazione giudiziale dei coniugi, ovvero con decreto omologato dal tribunale, in caso di separazione consensuale. Sul punto, peraltro, non possono sottacersi le recenti modifiche legislative apportate alla legge sul divorzio dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, anche nota come legge sul divorzio breve. In tal senso, la predetta disposizione normativa, ha notevolmente abbreviato i termini per la domanda di divorzio, riducendo da tre anni a dodici mesi (sei mesi nella procedura di separazione consensuale), i termini relativi al protrarsi ininterrottamente della separazione personale dei coniugi e decorsi i quali gli stessi possono proporre, giudizialmente o consensualmente, la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A ciò si aggiunga che il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto delle nuove soluzioni consensuali di separazione e divorzio, ovvero la procedura di negoziazione assistita dai rispettivi avvocati delle parti e la richiesta congiunta di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile, sulle quali ci si soffermerà nel corso della trattazione.

Per i circoscritti fini della presente analisi, giova unicamente rilevare che la pronuncia di divorzio determina l’estinzione di tutti i diritti e i doveri di legge nascenti dal matrimonio, ivi compresi i diritti successori, ad eccezione di alcuni obblighi di carattere patrimoniale che il legislatore ha previsto in capo al coniuge economicamente più forte, in virtù di quella particolare solidarietà che viene a determinarsi con il vincolo coniugale e che permane anche in seguito al suo, eventuale, scioglimento (c.d. ultrattività del matrimonio).

Lo scioglimento del vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso comporta, per quanto attiene ai rapporti personali tra coniugi, la perdita della qualità di coniuge e la riacquisizione dello stato libero nonché la perdita del cognome maritale per la moglie (che, tuttavia, in talune ipotesi, può conservare su autorizzazione del giudice). Inoltre, vengono meno tutti i doveri ex artt. 143 ss. del codice civile inerenti lo status di coniuge, ossia il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione (verosimilmente già cessati laddove il divorzio consegua alla separazione tra i coniugi), pur se rimangono fermi gli obblighi di collaborazione nell’interesse dei figli.

Il riferimento in tal senso è all’obbligo di corresponsione del c.d. assegno divorzile di cui all’art. 5, L. n. 898/1970, ossia dell’assegno stabilito dal Tribunale in favore del coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive e la cui titolarità, nonostante lo scioglimento del matrimonio, gli attribuisce tutta una serie di diritti, tra cui quello alla pensione di reversibilità.

Nello specifico, il presupposto dell’assegno divorzile è rappresentato dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio o che poteva legittimamente raffigurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto; non rileva, pertanto, la sussistenza di uno stato di bisogno dell’ex coniuge, dovendosi piuttosto aver riguardo all’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche. Si veda, da ultimo, Cass. 9 settembre 2015, n. 11870. Nello stesso senso Cass. 30 maggio 2006, n. 12869; Cass. 27 luglio 2005, n. 15723; Cass. 6 febbraio 2004, n. 2251.

La titolarità dell’assegno divorzile attribuisce al coniuge divorziato che non abbia contratto un nuovo matrimonio anche il diritto alla percezione di un assegno successorio, a carico dell’eredità, ove il beneficiando versi in stato di bisogno (art. 9 bis, L. n. 898/1970) e il diritto alla percezione di una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 12 bis, L. n. 898/1970).

Più nello specifico, in base all’art. 9, comma 2, L. n. 898/1970, in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità (poiché, come si avrà modo di approfondire, se l’ex coniuge pensionato o lavoratore abbia contratto nuove nozze ed il nuovo coniuge sia ancora in vita, vi è concorrenza nel diritto tra il coniuge divorziato e quello superstite), il coniuge divorziato può vantare il diritto alla pensione di reversibilità qualora:

  • 1) non abbia contratto nuove nozze, dovendosi escludere il diritto al trattamento pensionistico anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto, per morte del coniuge o per divorzio. La ratio di tale presupposto va rinvenuta nella funzione assistenziale riconosciuta al beneficio economico in commento che, nell’ipotesi di un ulteriore matrimonio dell’ex coniuge, viene a cessare poiché i doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge;

Fino alla riforma del 1978, la natura dell’assegno divorzile era considerata composita. L’originaria formulazione dell’art. 5, L. n. 898/1980, infatti, prevedeva che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi”. Pertanto, unitamente ad una componente assistenziale, si rilevava una componente risarcitoria, con riferimento alle cause che avevano determinato la rottura del rapporto ed una compensativa, relativa agli apporti che ciascun coniuge aveva fornito alla conduzione della vita matrimoniale. Con la riscrittura dell’art. 5 ad opera della L. 6 marzo 1987, n. 74, il Legislatore, ancorando il diritto all’attribuzione in esame alla sussistenza di uno stato di debolezza economica dell’altro coniuge (Il tribunale […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive) ne ha consacrato la natura prevalentemente assistenziale.

  • 2) il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di scioglimento di matrimonio (Nell’ipotesi di morte di assicurato, è necessario che risultino perfezionati i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla legge);
  • 3) sia titolare dell’assegno divorzile, dovendosi intendere per titolarità l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale, ai sensi della L. n. 263/2005. Per contro la titolarità va esclusa qualora il soggetto possieda, unicamente in via astratta, i requisiti richiesti dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 per la percezione dell’assegno divorzile, nonché nell’ipotesi in cui, tra i due ex coniugi, siano intercorse forme di erogazioni economiche meramente pattizie, tanto sporadiche quanto permanenti.

Il concetto di titolarità dell’assegno divorzile è stato per lungo tempo oggetto di un’accesa disputa giurisprudenziale. Secondo l’orientamento minoritario, la titolarità era da intendersi in via meramente astratta, essendo sufficiente, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, che il coniuge divorziato fosse in possesso dei requisiti per aver diritto all’assegno divorzile (ex multis Cass. 25 marzo 2005, n. 6429). L’orientamento contrario, invece, riteneva necessaria l’effettiva titolarità dell’assegno divorzile al momento della morte dell’ex coniuge, ossia il concreto godimento dell’assegno medesimo, sulla base di uno specifico provvedimento del Tribunale (Cass. 1 agosto 2008, n. 21002, Cass. Sez. Un., 28 settembre 2000, n. 1044). Il contrasto è stato risolto dal Legislatore con l’art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263, che, confermando il secondo orientamento interpretativo, ha stabilito la necessità di considerare in concreto il concetto di titolarità nella percezione dell’assegno divorzile.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sul presupposto, imprescindibile, della titolarità dell’assegno divorzile, in relazione al quale continuano a registrarsi difformi orientamenti interpretativi soprattutto in riferimento alle modalità che devono caratterizzarne la corresponsione affinché possa insorgere, in capo al coniuge divorziato, il diritto all’attribuzione pensionistica in esame.

Per comprendere appieno i termini della questione, è preliminarmente doveroso specificare che l’obbligo di somministrare l’assegno in favore del coniuge che versi in un particolare stato di debolezza economica viene disposto con cadenza periodica, generalmente mediante una corresponsione mensile dell’importo quantificato dal Tribunale con riferimento ai parametri individuati dall’art. 5, comma 6, L. n. 898/197937.

Trattasi delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, tutti elementi che il Giudice è chiamato a valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.

In alternativa, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione (c.d. liquidazione una tantum dell’assegno divorzile) essendo all’uopo richiesto:

  • 1) l’accordo delle parti (Secondo l’orientamento maggioritario, non sussistono dubbi in relazione alla possibilità per le parti di definire nell’accordo la misura della prestazione pecuniaria, pur non dovendosi escludere l’eventualità che le stesse possano investire il giudice del ruolo di arbitratore, domandandogli di determinare la somma da corrispondere una tantum);
  • 2) il controllo di legittimità e di merito del Giudice, finalizzato all’accertamento dell’equità dell’accordo, onde evitare potenziali forme di abuso dell’istituto (il riferimento è all’ipotesi in cui il coniuge maggiormente bisognoso, pur di beneficiare di un’attribuzione immediata, sia disposto ad accettare una corresponsione di modesto importo).

La previsione di una valutazione di equità affidata al Tribunale si spiega anche in considerazione della significativa preclusione che opera nei confronti del beneficiario della liquidazione una tantum e che consiste nell’improponibilità nei confronti dell’ex coniuge di ogni successiva domanda di contenuto economico.

Ed invero, mentre l’importo dell’assegno divorzile corrisposto periodicamente può essere modificato (aumentato, diminuito, ovvero escluso del tutto), la corresponsione in un’unica soluzione determina un effetto tombale nei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, così da “distaccare definitivamente le fortune dell’uno da quello dell’altro”.

Da qui, gli inevitabili riflessi che la scelta della parte di optare per la corresponsione una tantum può comportare anche sul diritto a percepire la pensione di reversibilità.

Pensione di reversibilità nell’ipotesi di liquidazione una tantum dell’assegno divorzile

Lo spunto per affrontare lo stato dell’arte della giurisprudenza sulla liquidazione una tantum dell’assegno divorzile è fornito da una recente sentenza della Cassazione civile che ha negato il diritto alla pensione di reversibilità nei confronti di una ex moglie poiché la stessa, in sede di divorzio, aveva rinunciato all’assegno di mantenimento già stabilito in suo favore nel giudizio di separazione, ottenendo, per contro, il diritto di abitazione della casa coniugale, di proprietà del marito, e il comodato sui beni mobili ivi esistenti.

Il principio di diritto enunciato dai Giudici di legittimità ha confermato l’orientamento giurisprudenziale più recente: qualora le parti, in sede di divorzio, si accordino nel senso di definire i loro rapporti economici in un’unica soluzione, sia mediante la corresponsione di una somma di denaro o altre utilità patrimoniali, sia attraverso la costituzioni di diritti, come l’usufrutto o l’abitazione della casa coniugale, tale attribuzione, per espressa previsione dell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, definisce ogni rapporto di natura patrimoniale tra i coniugi divorziati e preclude al beneficiario ogni successiva richiesta a contenuto economico nei confronti dell’ex coniuge, ivi compresa la percezione della pensione di reversibilità.

La questione, tuttavia, non è pacifica e tale pronuncia ha riacceso l’attenzione sulle ragioni di tanta discordia che, a ben vedere, non possono prescindere dall’analisi di un’ulteriore problematica, relativa alla qualificazione giuridica del diritto al trattamento pensionistico riservato al coniuge divorziato.

Secondo un primo orientamento, il diritto alla pensione di reversibilità costituisce un diritto nuovo, di natura previdenziale, automaticamente attribuibile al coniuge divorziato in virtù di un’aspettativa maturata durante la vita matrimoniale e derivante dalla condivisione del rapporto coniugale e dal contributo fornito dal coniuge nella formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.

Il che, sembrerebbe potersi desumersi anche dall’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina della pensione di reversibilità al coniuge divorziato.

Nelle intenzioni originarie del Legislatore, infatti, l’attribuzione di tale trattamento non costituiva un diritto, ma una mera una pretesa che l’ex coniuge poteva vantare nei soli confronti del coniuge superstite (era pertanto necessario che il de cuius si fosse risposato e che il nuovo coniuge fosse ancora in vita) e che, in ogni caso, rimaneva subordinata ad una valutazione discrezionale del Giudice circa la necessità di garantire al coniuge divorziato in stato di bisogno il credito già oggetto dell’assegno divorzile.

Successivamente, la L. n. 436/1978, ha introdotto la possibilità per l’ex coniuge di beneficiare della pensione di reversibilità (in toto o pro quota), anche in assenza di un coniuge superstite, ma pur sempre a seguito di un giudizio del Tribunale.

La riforma del 1987 (L. n. 74/1987), cui si deve l’attuale formulazione dell’art. 9, L. n. 898/1970, ha invece sancito un vero e proprio diritto dell’ex coniuge a percepire la pensione di reversibilità, subordinandolo unicamente ai requisiti individuati dallo stesso articolo e, pertanto, eliminando ogni valutazione discrezionale del Giudice in merito (che, ad oggi, residua unicamente nella determinazione del quantum dabeatur nella eventuale ipotesi di concorso del ex coniuge con il coniuge superstite).

Da ciò discenderebbe che l’intentio legis sia stata quella di voler attribuire al coniuge divorziato una posizione previdenziale autonoma in conseguenza delle aspettative economico-previdenziali acquisite nel corso del matrimonio e non vanificabili dal successivo decorso degli eventi riferibili allo stesso.

Così Cass. Civ. n. 457/2000 (nello stesso senso Cass. n. 15111/2005) che, tuttavia, non ha mancato di evidenziare la contraddittorietà tra l’affermazione relativa all’autonomia della pensione di reversibilità e la sua contemporanea subordinazione alla effettiva titolarità dell’assegno divorzile. Titolarità che, come rilevato, presuppone il riconoscimento giudiziale dell’assegno medesimo.

Si tratterebbe, dunque, di un diritto nuovo del coniuge divorziato e non della mera prosecuzione del diritto a percepire l’assegno divorzile, di talché la corresponsione in un’unica soluzione, pur definendo i rapporti economici tra i coniugi, non precluderebbe, al beneficiario, la possibilità di percepire la pensione di reversibilità: tale richiesta, infatti, non andrebbe a configurare un’ulteriore pretesa economica nei confronti dell’ex coniuge (impedita in forza dell’inciso di cui all’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970) quanto, piuttosto, una pretesa nei confronti di un terzo debitore, l’ente previdenziale.

Inoltre, pur a volere prescindere da un’indagine sulla natura del diritto in esame, la suddetta interpretazione parrebbe potersi sostenere invocando quelle stesse esigenze di tutela del coniuge più debole che sottendono alla disciplina dell’assegno divorzile di cui all’art. 5, L. n. 898/1970: in tal senso, se la ratio della norma è quella di salvaguardare quello, tra i due coniugi, che versi in uno stato di difficoltà economica, parrebbe contrario alla volontà della stessa legge ritenere che le modalità di esecuzione dell’obbligo assistenziale possano incidere talmente tanto su altri diritti spettanti allo stesso soggetto che, verosimilmente, si intende proteggere.

In altre parole, sarebbe irragionevole ritenere che il coniuge giudicato meritevole di protezione in sede di divorzio smetta di esserlo unicamente in base alla scelta di preferire la modalità di corresponsione una tantum dell’assegno divorzile; pertanto, il richiamo normativo operato dall’art. 9, L. n. 898/1970 al concetto di titolarità dell’assegno, quale necessario presupposto per il diritto alla reversibilità in favore dell’ex coniuge, dovrebbe essere interpretato nel senso di comprendervi anche la corresponsione in un’unica soluzione, rappresentando la stessa una mera modalità solutoria del debito, alternativa all’ordinaria corresponsione periodica.

Più nello specifico, nel concetto di titolarità dell’assegno, andrebbero ricondotte tutte quelle attribuzioni, operate in sede di divorzio, dalle quali il beneficiario trae le utilità espressive della natura assistenzialistica dell’assegno e concretizzabili tanto in un’attribuzione periodica, quanto in quella una tantum e pur se aventi ad oggetto la costituzione di diritti in favore dell’ex coniuge.

Tale orientamento è contrastato dalla tesi che sostiene la funzione prevalentemente assistenziale-risarcitoria della pensione di reversibilità, finalizzata a garantire all’ex coniuge la prosecuzione del sostentamento assicuratogli dall’assegno divorzile e venuto meno con la morte del de cuius.

A favore di tale interpretazione militerebbe, innanzitutto, il carattere indissolubile tra la fruizione del trattamento previdenziale e la pregressa ed effettiva titolarità dell’assegno divorzile che, giova ribadirlo, costituisce un elemento genetico imprescindibile per il riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato.

Il trattamento di reversibilità, quindi, avrebbe la stessa funzione impressa all’assegno divorzile, ricalcandone, pertanto, il carattere prevalentemente assistenziale. Ne conseguirebbe che, nell’ipotesi in cui i coniugi si accordino per la corresponsione una tantum, la finalità solidaristica — assistenziale risulterebbe già assolta poiché attraverso la corresponsione in un’unica soluzione le parti optano per la composizione definitiva dei rispettivi assetti economici, con ciò manifestando la cessazione del bisogno a reperire mezzi di sostentamento anche per il futuro.

Alteris verbis, qualora l’assegno divorzile venga liquidato in un’unica soluzione, all’ex coniuge non spetterebbe alcun diritto alla pensione di reversibilità poiché ogni pretesa assistenziale è già stata soddisfatta.

Diversamente opinando, non solo si svuoterebbe di significato la previsione normativa dell’art. 5, comma 8, L. n. 898/1970 nella parte in cui statuisce che non può essere proposta nessuna successiva domanda di contenuto economico, ma si giungerebbe al paradosso di attribuire al coniuge divorziato uno status migliore di quello goduto in costanza di matrimonio: nella liquidazione una tantum, infatti, il controllo di equità effettuato dal Giudice garantisce che la soluzione prescelta sia idonea ad assicurare al beneficiario, anche per il futuro, la provvista dei mezzi necessari per il suo sostentamento.

A sostegno della natura assistenziale dell’attribuzione della pensione di reversibilità viene altresì richiamata la disposizione di cui all’art. 9 bis, L. n. 898/1970 relativa al c.d. assegno alimentare a carico dell’eredità. Trattasi di un obbligo patrimoniale potenzialmente configurabile in capo agli eredi del de cuius nei confronti dell’ex coniuge che:

  • 1) sia titolare del diritto alla corresponsione periodica di somme attribuite a norma dell’art. 5, L. n. 898/1970;
  • 2) versi in uno stato di bisogno, che il Giudice è chiamato a valutare tenendo conto dell’importo dell’assegno divorzile percepito, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

L’assegno alimentare a carico dell’eredità costituisce un nuovo diritto, fondato su presupposti differenti rispetto a quelli che giustificavano la precedente attribuzione dell’assegno divorzile. Ed invero, l’assegno di cui all’art. 9 bis. L. n. 898/1980 postula che l’ex coniuge, in precedenza beneficiario dell’assegno di divorzio, manchi delle risorse economiche occorrenti per soddisfare le essenziali e primarie esigenze di vita. Cfr. Cass. n. 8687/1992.

A differenze della normativa sulla pensione di reversibilità, l’art. 9 bis, L n. 898/1970 prevede espressamente che l’assegno a carico dell’eredità non spetti se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 (ossia la corresponsione dell’assegno divorziale), siano stati soddisfatti in un’unica soluzione. Tuttavia, lo scopo solidaristico che caratterizza entrambe le attribuzioni e che esprime la volontà del legislatore di garantire, quanto più possibile, la prosecuzione della funzione assistenziale dell’assegno divorzile, legittimerebbe un’applicazione univoca della preclusione dettata con riferimento all’una tantum.

Per i fautori della tesi opposta, invece, sarebbe proprio il confronto tra l’art. 9 e l’art. 9 bis L. n. 898/1970 a far deporre per il riconoscimento della pensione di reversibilità anche nell’ipotesi di liquidazione una tantum. Da un lato, perché il riferimento alla corresponsione periodica dell’assegno divorzile è previsto esclusivamente nella disciplina dell’assegno successorio, dall’altro perché le due attribuzioni sono caratterizzate da profili differenti. Più nello specifico, l’assegno ex art. 9 bis, presupponendo lo stato di bisogno attuale del richiedente, non solo ha una funzione dichiaratamente alimentare ma, gravando sugli eredi, “può trovare una sua logica giustificazione […] solo nel caso di una continua effettiva dipendenza delle esigenze esistenziali del divorziato dall’assegno corrispostogli in vita dall’ex coniuge”

Concludendo, senza volerci addentrare nell’analisi dei rilievi critici cui entrambi gli orientamenti si espongono, non può essere sottaciuto che le menzionate incertezze interpretative rispecchiano l’ambiguità della normativa in materia: il Legislatore, infatti, da un lato ha inteso attribuire il carattere di automaticità al diritto dell’ex coniuge a percepire la pensione di reversibilità, svincolandolo da qualsiasi valutazione discrezionale del giudice, sia in merito alla sussistenza di uno stato di bisogno dell’ex coniuge, sia in relazione alla quantificazione dell’importo allo stesso spettante (ad eccezione di quanto si dirà per l’ipotesi di concorso tra l’ex coniuge e il coniuge superstite), dall’altro, ha rimarcato necessario collegamento che deve sussistere tra l’attribuzione della pensione di reversibilità e la titolarità effettiva dell’assegno divorzile.

Il tutto, sembrerebbe far propendere per una natura quantomeno ibrida del trattamento pensionistico riservato al coniuge divorziato ma, soprattutto, per la necessità di un intervento interpretativo che assuma una posizione netta sui contrasti giurisprudenziali e dottrinali tutt’ora aperti, specialmente con riferimento al riconoscimento della reversibilità all’ex coniuge nell’ipotesi di liquidazione una tantum dell’assegno divorzile.

Ripartizione del trattamento pensionistico tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite

Come anticipato, il diritto alla pensione di reversibilità viene riconosciuto in favore del coniuge divorziato anche nell’ipotesi in cui il de cuius abbia contratto un altro matrimonio e, alla sua morte, il nuovo coniuge sia ancora in vita e possieda i requisiti per la concessione del beneficio previdenziale.

In tal caso, il coniuge divorziato che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5, L. n. 898/1970, ha diritto ad una quota della pensione spettante al coniuge superstite che il Tribunale è chiamato a determinare in relazione alla durata del rapporto (art. 9, comma 3, L. n. 898/1970).

Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

Ferme restando le considerazioni addietro espresse in relazione alla titolarità dell’assegno divorzile, le maggiori problematiche riscontrabili nella fattispecie di concorso attengono ai criteri di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

In tal senso, nonostante il tenore letterale dell’art. 9, comma 3, L. n. 898/1970, ci si è chiesti, innanzitutto, se la durata del rapporto rappresenti l’unico parametro da tenere in considerazione nella determinazione delle quote spettanti agli aventi diritto e, in secondo luogo, cosa debba intendersi per “rapporto”, trattandosi di un’espressione indubbiamente generica e suscettibile di differenti interpretazioni.

In ogni caso, non può sottacersi che i suddetti interrogativi interagiscono con i contrasti relativi al modo di intendere la natura e la funzione del diritto alla reversibilità del coniuge divorziato.

L’orientamento che propende per la natura previdenziale-contributiva della pensione, ha individuato nella durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali l’unico parametro da valutarsi nella ripartizione del trattamento: tale elemento temporale, infatti, sarebbe l’unico in grado di quantificare, in modo oggettivo e attraverso una mera operazione matematica, il contributo apportato da entrambi i coniugi al patrimonio familiare.

Inoltre, dovendosi valorizzare la sola durata legale del rapporto coniugale, ai fini del calcolo rileverebbe unicamente il periodo intercorrente tra la data di celebrazione del matrimonio e la pronuncia di divorzio (ivi compreso il periodo della separazione legale), con esclusione, dunque, dell’eventuale periodo di convivenza more uxorio.

Tale indirizzo, è contrastato dai sostenitori della funzione prevalentemente assistenziale della pensione di reversibilità che, in caso di concorso, si realizzerebbe in una duplice direzione: nei confronti del coniuge superstite, per consentirgli la prosecuzione dell’apporto economico in precedenza assicuratogli dal reddito del de cuius, nei confronti dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile, per garantirgli quella forma di sostentamento venuta meno con la perdita dell’assegno.

Il necessario collegamento con la titolarità dell’assegno, dovrebbe indurre ad un’applicazione residuale del criterio aritmetico dovendosi, in primis, operare una valutazione delle condizioni economiche dell’ex coniuge e del coniuge superstite mediante il riferimento a quegli stessi indici che il Legislatore individua per la liquidazione dell’assegno divorzile.

D’altra parte, se il Legislatore avesse inteso ridurre ad un mero calcolo matematico la ripartizione della reversibilità tra i due aventi diritto, risulterebbe superflua la valutazione che l’art. 9, comma 3, L. n. 898/1970 richiede al Giudice in merito alla quantificazione delle quote di reciproca spettanza, ben potendo la stessa essere compiuta dagli Enti previdenziali, attraverso un semplice calcolo matematico.

Altri Autori hanno prediletto un orientamento intermedio che, seppur fondato sulla centralità del criterio temporale, ammette la concorrenza di ulteriori elementi da doversi valutare in sede di ripartizione delle quote, come, ad esempio, l’importo dell’assegno divorzile e la durata dell’eventuale periodo di convivenza more uxorio.

Le incertezze interpretative sulla questione sono giunte sino al vaglio della Corte Costituzionale che, chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell’art. 9, L. n. 898/1970, nella parte in cui non prevede la necessità di tener conto di più parametri nel calcolo dell’ammontare della pensione di reversibilità al coniuge divorziato, ha emanato un’importante sentenza interpretativa di rigetto.

Il Giudice delle leggi, pur riconoscendo il ruolo cardine dell’elemento temporale rappresentato dalla durata legale dei rispettivi matrimoni, ha ritenuto necessario mitigare tale criterio attraverso l’utilizzo di alcuni correttivi, come ad esempio l’ammontare dell’assegno percepito dall’ex coniuge, le condizioni economiche di ciascun coniuge, l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale prima delle seconde nozze, che, da un lato, valorizzano la funzione assistenziale dell’attribuzione della pensione della reversibilità, dall’altro, giustificano l’operazione ermeneutica che il Giudice è chiamato a svolgere in sede di ripartizione delle quote.

Con specifico riferimento alla valutazione della durata della convivenza prematrimoniale, è stata sostenuta la centralità, in favore del coniuge superstite, del periodo di convivenza more uxorio, ogniqualvolta l’applicazione rigorosa del criterio della durata legale del matrimonio conduca a sperequazioni tali da agevolare eccessivamente l’ex coniuge, eventualmente garantendogli una quota della reversibilità esorbitante rispetto all’importo percepito a titolo di assegno divorzile, ovvero da danneggiare il coniuge superstite, come nell’ipotesi in cui la quota attribuitagli non fosse sufficiente per soddisfare neanche le più elementari esigenze di vita.

In definitiva, la valutazione che il giudice è chiamato a compiere in sede di ripartizione delle quote di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite, non può prescindere dal criterio della durata legale dei rispettivi matrimoni, ma può essere ponderata con ulteriori elementi al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione.

La giurisprudenza successiva, pertanto, si è conformata al principio espresso dalla Corte Costituzionale, pur se non va sottaciuto che, in presenza di particolari circostanze si è spinta fino al punto di attribuire un rilievo del tutto marginale al criterio temporale.

Il diritto alla pensione di reversibilità nelle nuove soluzioni consensuali di separazione e divorzio

Il D.L. n. 132/2014, convertito, con modifiche, nella L. n. 162/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. negoziazione assistita, ossia un procedimento in cui le parti, obbligatoriamente assistite da un avvocato, possono sottoscrivere una convenzione mediante la quale si impegnano a collaborare per risolvere in via stragiudiziale una lite tra loro insorta, onde pervenire ad un accordo che, una volta sottoscritto dalle parti e dai difensori, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La sottoscrizione dell’Avvocato ha la funzione di certificare l’autografia delle firme delle parti e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, così da escludere la presenza di condizioni lesive dei diritti indisponibili delle parti.

Trattasi dunque di una forma di risoluzione alternativa delle controversie che il Legislatore, al fine di deflazionare il carico del contenzioso pendente presso gli uffici giudiziari, ha affiancato a quelle già presenti nel nostro ordinamento, peraltro estendendone l’applicabilità anche ai rapporti in materia familiare; ed invero, i coniugi, possono ricorrere a tale procedimento per giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio, ovvero di modifica delle relative condizioni, senza che sia necessario adire l’autorità giudiziaria, posto che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Una volta raggiunto l’accordo, è previsto l’Intervento del Pubblico Ministero che, tuttavia, si differenzia a seconda della presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap, ovvero economicamente non autosufficienti: in tal caso, infatti, il Pubblico Ministero è chiamato ad effettuare una valutazione della bontà dell’accordo in relazione alle superiori esigenze della prole, potendone autorizzare l’esecuzione solo laddove lo stesso risponda all’interesse dei figli. Nella diversa ipotesi in cui i coniugi non abbiano figli (ovvero abbiano dei figli che non versino nelle condizioni di cui sopra), il controllo del P.M. è limitato alla regolarità formale dell’accordo concluso, ravvisata la quale il P.M comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione di una copia all’ufficiale dello stato civile e per lo svolgimento degli ulteriori e successivi adempimenti.

Senza volerci addentrare nell’analisi dei tratti caratterizzanti di tale procedimento, ai fini del presente studio è opportuno unicamente sottolineare che, in sede di negoziazione assistita, le parti possono regolare i reciproci rapporti economici, inserendo nell’accordo le previsioni relative ai trasferimenti di carattere patrimoniale, all’assegno di mantenimento e all’assegno divorzile.

Occorre, dunque, domandarsi se l’assegno divorzile così determinato possa ritenersi titolo idoneo a costituire il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge.

A ben vedere, l’unico dubbio che potrebbe porsi al riguardo, scaturisce dal confronto con l’art. 5 della L. n. 263/2005 che, come rilevato, identifica la titolarità dell’assegno divorzile con l’avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale.

Tuttavia, dal momento che è la stessa L. n. 162/2014 a parificare, quanto ad effetti, i provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio all’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, sembra potersi ritenere che la titolarità delle attribuzioni economiche ivi previste per il mantenimento dell’ex coniuge, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti prescritti dall’art. 9, L. n. 898/1970, sia idonea a generare il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato.

La questione diviene più complessa nell’ipotesi di accordo compositivo della crisi coniugale concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile, che, rappresenta un’ulteriore possibilità, alternativa al ricorso alle vie giudiziarie, accordata dalla L. n. 162/2014 alle parti che, consensualmente, vogliano separarsi o divorziare.

Tale procedimento, consente ai coniugi di addivenire ad un accordo di separazione o di divorzio, alle condizioni da loro stessi concordate, semplicemente recandosi (personalmente, ovvero con la presenza di un avvocato) innanzi l’ufficiale dello stato civile, in persona del Sindaco, del comune di residenza di uno dei due o del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Tuttavia, la procedura è caratterizzata da due importanti preclusioni: non possono accedervi le coppie con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci e l’accordo concluso dai coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniali (art. 12, L. n. 162/2014).

Tale ultima limitazione ha suscitato alcune perplessità in ordine all’effettiva consistenza del divieto, che, in un primo momento, è stato interpretato dal Ministero dell’Interno nel senso di dovervi ricomprendere anche le eventuali previsioni circa l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, onde evitare la conclusione di accordi iniqui e, in ogni caso, lesivi dei diritti delle parti.

Siffatta premura è stata probabilmente generata dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene in sede di negoziazione assistita, in tale procedimento non solo non sono previsti né l’assistenza obbligatoria di un Avvocato, né l’intervento del P.M.71, ma l’Ufficiale dello Stato civile è dispensato da ogni controllo in merito al contenuto dell’accordo e alle eventuali valutazioni di natura economica ivi contenute.

Successivamente, il Ministero è tornato sulla questione ammettendo la possibilità di prevedere nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (di mantenimento o divorzile) poiché, trattandosi di un rapporto di tipo obbligatorio, lo stesso non produce effetti traslativi su un particolare bene e, pertanto, non elude il divieto di trasferimenti patrimoniali tra i coniugi; per contro, il divieto, è stato confermato con riferimento alla corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio, trattandosi di una attribuzione patrimoniale, tanto nell’ipotesi di beni mobili, quanto in quella di beni immobili.

Il che avrebbe portato a rinnovare le considerazioni pocanzi espresse in relazione alla idoneità dell’assegno divorzile, così determinato, a fondare il diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’ex coniuge, poiché anche l’accordo concluso dinanzi all’ufficiale di stato civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio.

Tuttavia, la menzionata circolare è stata impugnata avanti al TAR Lazio, sul rilievo che la detta interpretazione estensiva dell’art. 12 del D.L. n. 132/2014 abbia travisato l’intento della stessa norma, ossia tutelare i soggetti coinvolti nell’accordo dinanzi ad una procedura che, in ragione della sua semplificazione, potrebbe provocare potenziali violazioni dei diritti dei coniugi, ancor più in considerazione dei molteplici vantaggi connessi alla titolarità dell’assegno divorzile.

Pertanto, l’art. 12 del D.L. n. 132/2014, andrebbe interpretato come preclusivo di qualsiasi accordo di trasferimento patrimoniale, posto che lo stesso non si limita a vietare patti dispositivi di beni determinati, né distingue, in alcun modo, tra prestazioni una tantum e periodiche.

Il TAR Lazio ha condiviso la suddetta posizione e, con sentenza n. 7813/2016, ha annullato la circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno.

Allo stato attuale, pertanto, e in attesa di nuove indicazioni in merito, il divieto di patti di trasferimenti patrimoniali tra i coniugi deve considerarsi comprensivo di ogni ipotesi di trasferimento avente ad oggetto beni individuati o una somma di denaro, corrisposta tanto in un’unica soluzione, quanto periodicamente, poiché in ogni caso viene a determinarsi un accrescimento patrimoniale del soggetto beneficiario.

La pensione di reversibilità al coniuge legalmente separato, anche con addebito

La posizione del coniuge separato, come noto, si differenzia nettamente da quella del coniuge divorziato, poiché, la separazione personale, consensuale o giudiziale che sia, non incide sull’esistenza del matrimonio, ma si limita a sospenderne taluni effetti, essenzialmente riconducibili agli obblighi personali gravanti sui coniugi, in primis quello della coabitazione.

Ne consegue che, poiché il vincolo coniugale non viene sciolto, ma solo sospeso in attesa di una conciliazione, ovvero di una pronuncia di divorzio, il coniuge legalmente separato ha sempre diritto alla pensione di reversibilità del de cuius e ciò anche nell’eventuale ipotesi di addebito della separazione.

Tuttavia, in relazione a tale ultimo profilo, si rendono doverose alcune puntualizzazioni.

Innanzitutto, è opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 156, comma 1, c.c., il coniuge cui sia stata addebitata la separazione (in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio) non ha diritto all’assegno di mantenimento, ossia a quella forma di assistenza economica che il coniuge più abbiente, in forza dei doveri di solidarietà materiale e morale nascenti dal vincolo matrimoniale, può essere obbligato ad apprestare al coniuge che risulti sprovvisto di propri redditi adeguati, al fine di garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Il diritto all’ assegno di mantenimento, pertanto, si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli richiesti per l’assegno divorzile. In relazione al primo, il giudice è chiamato in primis ad accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio e a verificare se i mezzi a disposizione del coniuge richiedente gli consentano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell’assegno e, solo in caso di esito negativo di tale valutazione, deve procedere alla comparazione dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione onde permettere al coniuge più debole di conservare quanto più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza.

L’assegno divorzile, invece, tende ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche di quello che, tra i due coniugi, risulti maggiormente penalizzato, sotto un profilo economico, dallo scioglimento del matrimonio e presuppone una situazione di necessità del coniuge richiedente, il quale deve trovarsi non solo nella condizione di non avere mezzi adeguati di sostentamento, ma altresì di non poter procurarseli per ragioni oggettive (il Legislatore ha dunque previsto dei requisiti più rigidi per il riconoscimento dell’assegno divorzile, poiché, a seguito della pronuncia di divorzio, il vincolo coniugale viene definitivamente a cessare).

Inoltre, l’autonomia tra le due attribuzioni, è confermata dal fatto che la determinazione dell’assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni operate in sede di separazione dei coniugi, con la conseguenza che un’eventuale diniego dell’assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che, negli accordi di separazione, non fosse previsto alcun contributo economico a favore del coniuge richiedente (cfr. Cass. 10 febbraio 2014, n. 2948). Lo stesso, quindi, a fronte di un peggioramento delle proprie condizioni economiche, può sempre richiedere la corresponsione dell’assegno divorzile, dal momento che il giudice, nel pronunciarsi sulla sussistenza o meno del diritto a tale attribuzione, è chiamato a valutare le attuali condizioni economiche dei coniugi, tendendo conto anche dell’eventuale mutamento del quadro economico intervenuto tra la pronuncia di separazione e quella di divorzio.

Nell’ipotesi di addebito della separazione, pertanto, il coniuge perde il diritto a ricevere dall’altro coniuge il mantenimento ma, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.c., conserva il c.d. diritto agli alimenti che, pur trovando giustificazione nella reciproca solidarietà e assistenza all’interno della famiglia, costituisce un diritto dal contenuto assai più ristretto.

L’art. 433 c.c., in relazione all’intensità del vincolo parentale, stabilisce una graduatoria dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti, di cui l’alimentando deve necessariamente tener conto nel richiedere la prestazione e che annovera al primo posto il coniuge (seguono i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi e gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera e, da ultimo, i fratelli).

Ed invero, pur partecipando alla stessa funzione di sostentamento dell’assegno di mantenimento, il diritto agli alimenti presuppone lo stato di indigenza del soggetto richiedente che deve trovarsi in una situazione di bisogno tale da non riuscire a soddisfare neanche le esigenze strettamente necessarie alla sua sopravvivenza.

Ciò premesso, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, originariamente, il Legislatore non riconosceva il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge superstite separato per sua colpa ovvero (in seguito alla soppressione dell’istituto della separazione per colpa e alla sua sostituzione con l’istituto dell’addebito) in capo al coniuge cui fosse addebitabile la separazione.

Nella disciplina originaria, la separazione giudiziale dei coniugi era concepita in chiave tipicamente sanzionatoria e poteva conseguire unicamente a determinate circostanze ricollegabili a gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, invece, non solo è stato abbandonato il concetto di colpa, sostituito con quello di addebito della separazione al coniuge, che solo eventualmente, può essere richiesto al Giudice, ma è stato introdotto l’istituto della separazione consensuale, che non presuppone la ricerca a tutti i costi di un “colpevole”, potendosi fondare semplicemente sull’impossibilità di proseguire la convivenza o sull’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per l’educazione della prole.

Il debutto dell’istituto del divorzio e la previsione di una normativa che dispone la potenziale attribuzione della pensione di reversibilità in favore del coniuge divorziato, soggetto ormai estraneo al vincolo coniugale, hanno alimentato molteplici dubbi di legittimità sulla persistente esclusione di tale diritto in capo al coniuge separato che, per quanto responsabile della separazione, rimane comunque legato al de cuius, in virtù della permanenza del vincolo matrimonio.

Pertanto la Corte Costituzionale, ritenendo illegittimo il suddetto discrimine tra il coniuge separato e il coniuge divorziato, ha ampliato la portata del diritto alla pensione di reversibilità, estendendolo anche al coniuge superstite separato con colpa o addebito.

Tuttavia il Giudice delle leggi, pur riconoscendo all’attribuzione in esame la funzione di assicurare al coniuge separato la continuità dei mezzi di sostentamento che, in caso di bisogno, il de cuius sarebbe stato chiamato a garantirgli, non ha fornito indicazioni ulteriori per la fruizione del beneficio; in particolare, non ha ritenuto necessaria la sussistenza di uno stato di bisogno o la vivenza a carico al momento del decesso del de cuius, equiparando, in tal modo, la posizione previdenziale del coniuge separato a quella del coniuge superstite non separato (in relazione al quale, infatti, per la sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità non è richiesto nessun requisito all’infuori dell’esistenza del rapporto coniugale).

In conseguenza di ciò, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la ratio della tutela previdenziale consista nell’intento di porre il coniuge al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato di bisogno divenga, anche per il coniuge separato per colpa o con addebito, un presupposto imprescindibile per il riconoscimento della reversibilità.

Ne discenderebbe, pertanto, che il coniuge cui sia stata addebitata la separazione possa aspirare al trattamento previdenziale anche nell’ipotesi in cui non risulti titolare di un assegno alimentare che comprovi la sussistenza del proprio bisogno economico.

Tale tesi è fortemente contrastata dall’orientamento che ritiene configurabile il diritto alla pensione di reversibilità unicamente laddove il coniuge defunto, in considerazione dello stato di bisogno del coniuge separato, fosse già obbligato a versargli un assegno alimentare, dovendosi considerare la pensione di reversibilità come una forma di continuazione della funzione solidaristica di tale assegno (come, peraltro, aveva prospettato la stessa Corte Costituzionale).

Pertanto, dal momento che il concetto di continuità nei mezzi di sostentamento non può essere ricondotto alla titolarità di un assegno di mantenimento, in forza della preclusione di cui all’art. 156 c.c., ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico si renderebbe necessario che il coniuge separato con addebito sia quantomeno beneficiario di un assegno di tipo alimentare.

In tal senso, peraltro, depongono anche le indicazioni fornite dall’INPS per l’erogazione del trattamento pensionistico al coniuge separato con addebito.

Estensione del beneficio previdenziale all’istituto delle unioni civili

La L. n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha introdotto una disciplina ad hoc per le convivenze di fatto.

Senza volersi addentrare nel dibattito socio-politico che ne ha accompagnato l’introduzione nel nostro ordinamento, non può non rilevarsi che il Legislatore, preso atto dell’esistenza di modelli di vincoli affettivi ulteriori rispetto a quello matrimoniale, ha colmato il vuoto normativo in materia, assicurando un riconoscimento giuridico anche alle coppie omosessuali e a quelle non unite in matrimonio, con ciò conformandosi al panorama europeo.

Il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, nella forma delle unioni civili, è previsto dalle legislazioni dei seguenti paesi europei: Austria, Germania, Malta, Estonia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria. Invece, l’estensione del matrimonio alle coppie formate dallo stesso sesso (e pertanto la piena equiparazione delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali) è riconosciuta nel Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Svezia, Finlandia, Slovenia, Irlanda (Francia, Spagna, Portogallo e Regno Unito contemplano entrambi gli istituti).

Soffermandoci esclusivamente sul debutto delle unioni civili (anche in considerazione del fatto che, per i conviventi di fatto, non è previsto alcun diritto alla pensione di reversibilità), giova innanzitutto specificare che per tali si intendono le formazioni sociali costituite (mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni) da due persone maggiorenni dello stesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Le unioni civili, pertanto, sono tutelate in quanto formazioni sociali ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione e divengono destinatarie di quei diritti inviolabili e doveri inderogabili, di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia.

La tecnica prescelta dal Legislatore per disciplinare l’istituto è quella del rinvio a specifiche norme del codice civile relative sia al matrimonio (con alcune significative eccezioni inerenti il profilo dei rapporti genitoriali) sia al riconoscimento di alcuni diritti, come quello agli alimenti, alle indennità di fine rapporto, al TFR, ai diritti successori.

Per quanto concerne più specificamente l’ambito della presente trattazione, è doveroso segnalare che la legge in esame, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile, contempla una clausola generale di estensione in forza della quale tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ciascuna parte dell’unione civile.

Ne discende, con riferimento al diritto alla pensione di reversibilità, il rinvio applicativo al R.D.L. n. 636/193990 e, pertanto, l’estensione all’unito civilmente superstite del trattamento pensionistico, secondo le stesse modalità previste per il coniuge.

L’impulso, in tal senso, è scaturito anche dalla Corte di Giustizia Europea che è più volte intervenuta sulla questione del riconoscimento della pensione di reversibilità al partner di coppie dello stesso, pur se con pronunce fortemente oscillanti. Da ultimo, si è espressa in senso favorevole sull’argomento con la sentenza 1 aprile 2000 (causa C-267/06, P. Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutshen Buhnen) ritenendo contrastante con la direttiva 2000/78 CE relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, una normativa “in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite, mentre nel diritto nazionale l’unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti”. I giudici di Lussemburgo hanno altresì specificato che “è compito del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti”, in tal modo confermando l’atteggiamento prudente delle istituzioni comunitarie nel pronunciarsi su materie “ritenute indissolubilmente legate alle specificità culturali dei Paesi membri, tra le quali il diritto di famiglia”.

Parimenti può dirsi in relazione al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore dell’unito nell’ ipotesi di scioglimento dell’unione civile che può verificarsi sia automaticamente, nei casi di morte (o dichiarazione di morte presunta) e di rettificazione di attribuzione del sesso di una delle parti dell’unione civile, ovvero su domanda di uno degli uniti.

In relazione a tale ultimo profilo, occorre distinguere le ipotesi di divorzio per cause legali (subordinate al verificarsi di alcuni degli eventi previsti dall’art. 3 della L. n. 898/1970) da quelle volontarie, ossia attivabili in mancanza di una delle cause legali tipiche ogniqualvolta le parti manifestino, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento del vincolo dinanzi all’ufficiale di stato civile.

Trattasi dei casi previsti dall’art. 3, nn. 1), 2) lett. a), c), d), e), L. n. 898/1970. Si segnala, tuttavia, che, tra le cause legali di divorzio, la legge n. 76/2016 non richiama quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza di separazione legale ovvero all’omologazione di quella consensuale poiché, a monte, la legge non rinvia all’istituto della separazione personale tra i coniugi (prevedendo, per contro, delle ipotesi di scioglimento diretto delle unioni civili). Lo scioglimento dell’unione civile può conseguire anche all’accordo delle parti concluso in sede di negoziazione assistita, in forza del richiamo operato dall’art. 1, comma 25, L. n. 76/2016 alla L. n. 162/2014.

Ciò premesso, la L. n. 76/2016, nel richiamare alcune disposizioni della legge sul divorzio, ha operato un rinvio espresso all’art. 9 della stessa legge che, come noto, disciplina il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato.

Pertanto, anche in seguito allo scioglimento dell’unione, l’unito civilmente può beneficiare della pensione di reversibilità (in toto o pro quota), sempre che risulti titolare di assegno e non abbia costituito un’altra unione.

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