La Pensione di Inabilità Civile o Pensione di Invalidità Civile (ex art. 12, L. n. 118/1971) [ 2024 ]

AG Servizi
7 min readMar 31, 2018

Nozione e riferimento normativo di Pensione di Inabilità

Nell’ambito dei diritti previsti dall’ordinamento italiano a favore degli invalidi civili, tale prestazione a carattere assistenziale è stata introdotta dall’ art. 12 L. n. 118/1971.

In particolare, successivamente, il D. lgs. n. 509/1988 ha sottolineato che, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 67 anni che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge (invalidi totali con accertata totale inabilità lavorativa) viene concessa, a carico della Regione (che la eroga tramite l’Inps), una pensione di inabilità, di 13 mensilità, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il concetto di “totale inabilità lavorativa” e compatibilità della Pensione di Inabilità Civile con lo svolgimento di attività lavorativa

Relativamente al concetto di “totale inabilità lavorativa” lo stesso Ministero del Lavoro (Circolare Ministero Lavoro 5/1988) ha precisato che “anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche 100%) possono (se oculatamente utilizzati) svolgere, sia pure eccezionalmente, determinate attività lavorative e quindi essere dichiarati collocabili”. Ciò è possibile, ovviamente, solo quando vi sia una capacità lavorativa residua specifica.

A tal riguardo, spesso nel verbale dell’ASL, anche per evitare ripercussioni alla attività lavorativa del soggetto, viene aggiunta, subito dopo la valutazione del 100%, la frase “con residua capacità lavorativa”: la valutazione del 100% con residua capacità lavorativa non esclude, quindi, dal potersi iscrivere alle liste del collocamento protetto.

Se ne deduce la compatibilità della pensione di inabilità (a differenza invece dell’assegno mensile di invalidità) con lo svolgimento di attività lavorativa, precisando, però, che dalla eventuale attività lavorativa non debba derivare un reddito superiore a quello annualmente stabilito per il riconoscimento della prestazione in oggetto.

Requisiti

Per aver diritto alla Pensione di Inabilità Civile è necessario possedere requisiti anagrafici, sanitari e di reddito.

  • Requisiti anagrafici: la prestazione in oggetto è erogabile a favore di cittadini residenti in Italia in età lavorativa, ossia con una età compresa tra 18 anni e 67 anni. In età diverse esistono altri tipi di prestazioni.
  • Requisiti sanitari: la prestazione assistenziale della Pensione di Inabilità Civile è erogabile ai cittadini a cui sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.
  • Requisiti di reddito: disporre di un reddito annuo personale non superiore a 19.461,12 € nell’anno 2024.

Compatibilità della pensione di Inabilità Civile con altre prestazioni

La pensione di inabilità civile (a differenza, anche qui, dell’assegno mensile d’invalidità) è anche compatibile con altre prestazioni previdenziali (es. pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità), come specificato nell’ art. 12 L. n. 412/1991, ed è anche compatibile con l’indennità di accompagnamento, che anzi viene riconosciuta spesso insieme alla pensione di inabilità civile (relativamente alla richiesta di indennità di accompagnamento è da tener presente la sent. Cass. n. 11914/2012, la quale ha precisato che non è erogabile alcuna pensione di inabilità se la domanda era diretta esclusivamente alla richiesta di indennità di accompagnamento). E’, inoltre, erogabile anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (art. 14 septies L. n. 33/1980).

E’, invece, incompatibile con altre misure a carattere assistenziale per il principio generale in tema di Invalidità Civile, cecità e sordomutismo che impedisce all’invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici.

Il requisito reddituale

Relativamente ai requisiti necessari per ottenere la suddetta prestazione assistenziale, oltre al suddetto requisito medico-legale della Invalidità al 100%, abbiamo il requisito di un limite di reddito personale (fissato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’Inps con delle specifiche circolari emanate anno per anno) che per l’anno 2023 non deve essere superiore a 19.461,12.

A tal riguardo, nonostante la sent. Cass. n. 4677/2011 e la circ. Inps n. 149/2012 che sostenevano che nel valutare il requisito reddituale assumeva rilievo anche l’eventuale reddito del coniuge, la stessa Inps, con il msg. n. 717/2013 e nella stessa sua prassi, ha dato rilevo solo al reddito personale: ciò è stato poi confermato definitivamente dall’ art. 10, co. 5, D. L. n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013) e dalla stessa sent. Cass. n. 27812/2013: per cui nel valutare il requisito del limite reddituale, è da considerare esclusivamente il reddito personale dell’individuo, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.

Relativamente al reddito della casa di abitazione, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare che “in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione” (Cass. 5479/2012, 14456/12, 20387/2013, 14026/2016).

Il requisito anagrafico

Al compimento dei 67 anni di età, in sostituzione della pensione d’inabilità, viene corrisposto l’assegno sociale; l’importo mensile viene quindi adeguato all’importo dell’assegno sociale, fermo restando l’applicazione dei requisiti economici prescritti per la pensione di inabilità (tetto di reddito del solo invalido), che sono più favorevoli di quelli previsti per l’assegno sociale (i quali computano anche il reddito del coniuge).

L’importo

La prestazione, come detto, è concessa per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, non è reversibile ai superstiti, non è soggetta all’ IRPEF, e per l’anno 2024 ha un importo di 333,33 € al mese.

Nella prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.

La maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione) ex art. 70, co.6, L. n. 388/2000 (v. anche Circ. INPS n. 61/2001). La norma in oggetto ha previsto, infatti, una maggiorazione di 10,33 € mensili (per 13 mensilità: 134,29 € annui) della pensione (o dell’assegno di invalidità) a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni.

Maggiorazione sociale della pensione

L’art. 38, comma 4°, della Legge n. 448/2001 ha previsto un incremento delle maggiorazioni sociali per garantire un reddito mensile di € 516,46 per 13 mensilità per la categoria degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti, sordomuti ed inabili al lavoro (art.2, Legge n. 222/1984) di età pari o superiore a 60 anni. Questo aumento viene garantito sino al raggiungimento dell’età di 67 anni (2024) dal momento che la pensione dell’invalido civile verrà trasformata nell’assegno sociale sostitutivo.

La superiore maggiorazione spetta purché non si superino i seguenti limiti di reddito (comma 5°e 6°, art. 38, Legge n. 448/2001):
“l’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2024 questo valore è pari a 7.081,62€);
b) il beneficiario non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne’ redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2024 questo limite è pari a 14.863,55€). Ai fini della valutazione del reddito valgono gli stessi criteri esposti in sede di riconoscimento della pensione di invalidità civile. Come per la pensione base anche la maggiorazione è corrisposta sempre in misura piena in caso di mancato superamento dei requisiti reddituali;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione”.

Decorrenza

Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi.

Domanda per ottenere la pensione di Inabilità Civile e iter amministrativo

Relativamente alla procedura per richiedere la prestazione assistenziale in oggetto si rimanda al post relativo alla Invalidità Civile.

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