La dichiarazione di successione ed il nuovo modello telematico
Generalità
— Introduzione
A partire dal 23 gennaio 2017 è stato affiancato al tradizionale modello cartaceo per la presentazione della dichiarazione di successione, un modello telematico che è diventata l’unica forma ammessa a partire dal mese di gennaio 2018.
Tuttavia sono previste delle ECCEZIONI; in certi casi, infatti, si deve utilizzare ancora il vecchio modello cartaceo ( il cd. Modello 4):
- nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006 dovrà ancora essere utilizzato il precedente modello;
- per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello si continuerà ad utilizzare tale modulistica seguendo le relative modalità di presentazione.
Quindi sostanzialmente la vecchia presentazione cartacea avrà ancora un campo di applicazione, sebbene ristretto, specie se si considera la prima ipotesi, nel senso che effettivamente non sono molti i casi in cui si è avuto un decesso prima del 3 ottobre 2006 e non hanno ancora ricevuto regolamentazione attraverso la presentazione di una dichiarazione di successione, mentre è molto più facile il caso che si debbano proporre e presentare dichiarazioni integrative o modificative.
Il nuovo modello di invio telematico prevede una semplificazione importante, in quanto è considerata come regola generale la VOLTURA AUTOMATICA di tutti i beni in esso compresi a favore degli eredi indicati: prevede quindi l’automaticità della voltura catastale con riferimento ai beni immobili ereditari. Precedentemente, invece, per poter procedere alla voltura dell’immobile era necessario fare apposita domanda di voltura da presentare successivamente alla registrazione della dichiarazione di successione presentando al competente ufficio territoriale la copia, ad uso voltura appunto, della dichiarazione di successione stessa: quindi, prima si registrava la dichiarazione di successione, veniva rilasciata la copia ad uso voltura, si presentava questa in catasto per procedere alla volturazione dell’immobile corredata di apposito modulo di domanda.
Tuttavia vi sono casi in cui non sia possibile la voltura automatica, e questa dovrà essere presentata con le vecchie modalità. Ciò avviene nei casi di:
- immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare)
- immobili gravati da “oneri reali”
- nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e di trust.
Inoltre è da tener ben presente che è facoltà del contribuente quella di non optare per tale automaticità.
— Attivo ereditario
Vediamo adesso quali sono i beni da indicare ai fini della determinazione dell’attivo ereditario per la base imponibile delle imposte.
DEVONO ESSERE INDICATI NELL’ATTIVO EREDITARIO:
- i beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso. N.B.: il valore imponibile netto è quello eccedente la franchigia. Infatti, in relazione ad alcuni beni, e precisamente denaro, gioielli e mobilia, l’art. 9 TUS dispone che quest’ultimi si presumono compresi nell’attivo ereditario “per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario” (ovvero, eccedente la franchigia), anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.Se ipotizziamo un erede, parente in linea retta, che ha una franchigia di 1.000.000 €, e risulta che vi sia una eredità di 1.500.000 € devoluta a suo favore, ed è erede unico, si calcolerà una presunzione di denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al 10% sull’ l’eccedenza, il 10% di 500.000 €, da considerare quale ulteriore somma da sommare all’imponibile ai fini della determinazione dell’imposta di successione;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Sebbene non concorrano alla formazione dell’attivo ereditario (quindi la base imponibile), debbono essere indicati anche:
- i beni culturali, sottoposti a vincolo precedentemente alla data di apertura della successione, sui quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
- i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione.
NON ESSERE INDICATI NELL’ATTIVO EREDITARIO:
- i beni e i diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato con atto pubblico, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale o altro atto scritto avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità (ovviamente prima dell’apertura della successione);
- azioni e titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata (all’apertura della successione essi, infatti, non fanno più parte del patrimonio del de cuius);
- le indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro (artt. 1751 e 2122 c.c.) e le indennità spettanti per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (queste non tanto perchè non fanno più parte del patrimonio ereditario, patrimonio del de cuius, ma perchè non ne hanno mai fatto parte. Tali diritti per legge vengono acquistati iure proprio, ossia direttamente, dagli eredi, e per questo motivo non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione);
- i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimenti dell’amministrazione debitrice;
- i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione (non la data di apertura);
- i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Sebbene non concorrano alla formazione della base imponibile e non vi sia alcun obbligo al riguardo, l’Agenzia delle Entrate consiglia l’inserimento anche dei seguenti beni; verranno indicati come titoli esenti:
- i titoli del debito pubblico (ivi compresi BOT e CCT), compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo;
- gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta da norme di legge. È bene precisare che i titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano.
L’indicazione dei titoli esenti è, quindi, opzionale ed ha valenza esclusiva nei rapporti con gli operatori finanziari.
— Soggetti tenuti alla presentazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione:
- I chiamati all’eredità. Con l’apertura della successione sono individuati tutti i soggetti (persona fisica o giuridica), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso il patrimonio complessivo del defunto (beni, diritti e obblighi), oppure una sua quota;
- Gli eredi. La qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione;
- I legatari. Il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Così, ad esempio, la persona a cui il defunto lascia un quadro è un legatario e non un erede. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione. N.B.: I legatari, nel presentare la dichiarazione, sono obbligati ad indicare oltre ai propri dati, a tutte le informazioni riguardanti l’oggetto del proprio legato e alle eventuali donazioni a proprio favore, anche i dati del defunto e dei chiamati all’eredità, il loro grado di parentela o affinità con il defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie intervenute.
- I rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- Gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
- I curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- Gli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento.
- I trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti (beneficiari), a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo.
Se più soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in relazione alla medesima successione, è sufficiente che la presenti uno solo di essi, nel termine previsto, per far si che nessuno degli altri incorra in sanzioni.
— Esenzioni dall’obbligo di presentazione
La dichiarazione non deve essere presentata:
- se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni): — ha un valore non superiore a 100.000 euro — e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
- se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato (l’eredità si devolve automaticamente allo Stato), oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione (in questo caso sarà poi il curatore dell’eredità giacente a dover presentare dichiarazione di successione).
— Termini per la presentazione
La dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso (data del decesso che coincide con la data di apertura della successione).
Vi sono dei casi, però, in cui il legislatore prevede che il termine può invece decorrere da un momento diverso:
a) nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso: i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento;
c) nel caso in cui i beneficiari siano stati immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente: i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni;
d) a seguito di sentenza di morte presunta, i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
e) nel caso in cui l’eredità è accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
f) nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
g) nel caso di eventi sopravvenuti che modificano il legato, la ripartizione dell’eredità ovvero che determinano l’applicazione di una imposta superiore rispetto a quella liquidata, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione sostitutiva decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia;
h) nel caso in cui, per eventi sopravvenuti che modificano l’attivo ereditario, non sussistono più le condizioni per cui il coniuge ed i parenti in linea retta del defunto erano stati esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione, i dodici mesi decorrono dalla data della sopravvenienza;
i) nel caso di enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
— Il pagamento dei tributi
Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, per le formalità ipotecarie.
Spesso molti confondono la cosiddetta imposta di successione, con le imposte in autoliquidazione (imposta ipotecaria e catastale).
Invece, in caso di successione, si deve distinguere, una imposizione diretta (imposta di successione vera e propria) dalle imposte indirette (imposta ipotecaria e catastale).
In particolare, ai beni immobili si applicano l’imposta ipotecaria e quella catastale, rispettivamente del 2% (con un minimo d’ imposta di 200 euro) e dell’1% (con un minimo d’ imposta di 200 euro) sul valore catastale degli immobili. Da tener ben presente che per le successioni apertesi sino al 31/12/2013 i minimi d’ imposta da pagare sono da riferirsi al periodo di apertura della successione, ossia le imposte si pagano in base a quanto si pagava alla data della morte anche se ad esempio la presentiamo oggi. Se oggi facciamo una dichiarazione di successione apertasi 30 anni si dovrà tener presente i valori dell’imposta ipotecaria e catastale di 30 anni fa.
L’imposta di successione viene, invece, calcolata direttamente dall’ Agenzia delle Entrate in un secondo momento, in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione ed il relativo pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.
La tassa di successione ordinaria è pari all’8% del patrimonio. Ma scende al 6% tra fratelli, parenti fino al quarto grado (un cugino) e affini fino al terzo grado (lo zio della moglie), e al 4% nel caso di eredi diretti (figli, coniuge, compagno unito civilmente). Nel caso dei fratelli c’è poi una franchigia (sotto tale importo non si pagano le tasse) di 100.000 euro, franchigia che sale a 1 milione di euro nel caso di coniuge e parenti in linea retta.
Nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicap grave ai sensi della legge 5/2/92 n° 104 si applica una franchigia fino a 1.500.000 euro.
La compilazione del modello — Dati generali e Quadro EA
— Dati generali: Il tipo di dichiarazione
Deve innanzitutto indicarsi il tipo di dichiarazione.
La “dichiarazione sostitutiva”, deve essere utilizzata anche per modificare o integrare la precedente dichiarazione e quindi deve essere presentata nel caso in cui:
- occorre inserire nell’asse ereditario altri beni;
- sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione delle imposte in misura superiore
- si presenta la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore e/o la misura delle quote.
La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione, pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.
Nella casella “dichiarazione sostitutiva” occorre precisare il codice:
1 — se la dichiarazione comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura (ad esempio variazione dei dati di uno o più beneficiari, dei dati catastali, del valore dell’immobile);
2 — se la dichiarazione non comporta una nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura. Ad esempio se si devono apportare modifiche o integrazioni che non riguardano beni immobili, come nel caso dell’indicazione del conto corrente.
3 — se è una dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione. In tal caso bisogna procedere alla compilazione e presentazione di una nuova dichiarazione, contenente solo il frontespizio e il quadro EG (che è il quadro riservato appunto all’indicazione dei documenti allegati alla successione).
— Dati generali: Devoluzione
Dovrà essere indicata la fonte della successione, che potrà essere la legge (successione legittima) o il testamento, o entrambe.
Dovranno essere riportati gli estremi di pubblicazione del testamento in caso di successione testamentari e copia del testamento deve essere allegata alla dichiarazione.
Può essere barrata la casella Legge Estera, qualora la successione, in base al Regolamento Europeo delle Successioni, debba essere regolata dalla legge di un paese estero (che magari prevede una diversa distribuzione delle quote tra gli eredi).
— Dati generali: Beneficiari e dati del defunto
Nel rigo relativo ai beneficiari dovrà essere riportato il numero complessivo di eredi e legatari.
Dovranno poi essere indicati i dati anagrafici, lo stato civile e la data del decesso del defunto, precisandosi che nel modello ministeriale non è prevista l’indicazione dell’ultima residenza del de cuius, elemento imprescindibile tuttavia per la determinazione dell’ufficio competente alla ricezione della dichiarazione stessa.
Giova sottolineare come il codice fiscale del defunto debba essere indicato in ogni foglio della dichiarazione di successione.
— Dati generali: Dati di chi presenta il modello
Debbono essere indicati i dati e la relativa qualifica di colui che presenta la dichiarazione.
Nel caso in cui egli agisca quale rappresentante di uno degli eredi, dovrà essere indicato anche il codice fiscale del rappresentato.
Egli dovrà, poi, nell’apposito rigo, sottoscrivere la dichiarazione ed indicare i campi che sono stati compilati.
Il campo “Decorrenza termine presentazione” va compilato esclusivamente nei casi in cui il termine per la presentazione decorre da un momento diverso rispetto alla data del decesso.
— Dati generali: Casi particolari
La sezione casi particolari consente di individuare situazioni o casi particolari, diversi dagli ‘eventi eccezionali’ che trovano collocazione più sopra nel medesimo quadro.
In particolare, in tale collocazione si può esprimere la volontà di non dare seguito alla voltura automatica dei beni immobili.
La presentazione della domanda di volture deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione di successione, riportata nella seconda ricevuta, senza dover allegare copia della dichiarazione di successione presentata.
— Dati generali: Impegno alla trasmissione telematica
Il presente riquadro deve essere compilato e sottoscritto soltanto se la dichiarazione viene trasmessa per il tramite di un intermediario abilitato, il quale deve inserire il proprio codice fiscale e la data di assunzione dell’impegno a trasmettere la dichiarazione.
Inoltre, deve essere indicato:
- il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal dichiarante firmatario;
- il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta dall’intermediario che effettua l’invio.
— Il quadro EA
In tale quadro devono essere indicati gli eredi, i legatari e gli altri soggetti.
Nel nuovo modello devono essere indicati anche coloro che abbiano rinunciato all’eredità, barrando l’apposita casella.
Si deve evidenziare come tra i “tipi soggetto” sia prevista la qualità di semplice chiamato, con ciò facendo sorgere il dubbio se il qualificarsi come “erede” sia ora sufficiente ad integrare gli estremi di una accettazione di eredità (e, in caso affermativo, valutare se trattasi di accettazione espressa o tacita).
In presenza di un trust, va indicato il codice fiscale del trustee, e nel caso di un trust con più beneficiari individuati, devono essere compilati tanti righi per quanti sono i beneficiari.
In relazione al grado di parentela, si evidenzia come, in caso di trust, vada riportato quello tra il defunto (disponente) e il beneficiario dei beni conferiti nel trust. Se il beneficiario non ha rapporti di parentela con il defunto, oppure non è identificato o identificabile (trust di scopo), si utilizzerà il codice riservato agli estranei (codice 35).
La sezione successione per rappresentazione va compilata solo quando un discendente (rappresentante) subentra al suo ascendente (rappresentato) che non vuole (per rinuncia) o non può (ad esempio perché muore prima) accettare l’eredità o il legato.
In tale ipotesi, ai fini di una corretta devoluzione dell’eredità, della determinazione della base imponibile, dell’aliquota applicabile e dai fini del riconoscimento dell’eventuale franchigia si farà riferimento al rapporto esistente tra il soggetto defunto e il rappresentante.
La compilazione del modello — I Quadri relativi ai beni immobili e le regole sulla devoluzione
— I quadri EB, EC, EL ed EM
Sono i quadri riservati all’indicazione dei beni immobili (terreni e fabbricati) nel regime ordinario e tavolare.
I quadri si differenziano tra loro solo nella parte relativa ai riferimenti catastali/tavolari dovendosi inserire, ovviamente, informazioni diverse a seconda del bene caduto in successione.
Ciò che è comune a tutte le ipotesi è la parte relativa alla devoluzione che costituisce uno degli elementi di maggior novità di cui al modello in esame.
È, infatti, ora necessario indicare, per ogni singolo bene la quota ed il diritto spettante a ciascun erede.
La casella “Bene aziendale” deve essere barrata in presenza di immobili intestati al decuius che costituiscono bene aziendale (come nel caso di una ditta individuale, in relazione alla quale occorre compilare anche il quadro EN, indicandone l’intero valore).
La casella “Discordanza dati intestatario” deve essere barrata se c’è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile e il defunto o se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
In questi casi il dichiarante deve compilare il Quadro EI, dove va specificato il motivo della discordanza e menzionati gli estremi degli atti o delle successioni pregresse che giustificano l’intestazione catastale e i diritti in capo al decuius.
Si deve barrare la casella “Passaggi senza atti legali” se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali. Anche in questi casi, il dichiarante deve compilare il Quadro EI.
ATTENZIONE: Se la successione è aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, occorre indicarne il valore nel campo “Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1” e nella sezione ”devoluzione”, deve essere indicato il relativo codice in ragione degli anni trascorsi dalla precedente successione.
Relativamente ai soli fabbricati è opportuno fare alcune precisazioni in relazione al diritto di abitazione ex lege spettante al coniuge superstite.
Nei quadri EC ed EM è dunque presente un campo “diritto di abitazione”, da compilare con riferimento al solo immobile su cui, con l’apertura della successione, si costituisce il diritto di abitazione in capo al coniuge superstite.
Questi potrebbe anche rinunciare all’eredità, ma avrebbe comunque diritto a conseguire il legato.
La casella non va semplicemente barrata, ma deve essere inserito un codice tra quelli appositamente forniti dall’agenzia delle entrate.
La casella non dovrà essere compilata solo se il coniuge superstite rinuncia all’eredità e dal diritto di abitazione ex lege.
— Le regole sulla devoluzione
Si tratta, come anticipato, di una delle principali novità introdotte e deve essere applicata in relazione ad ogni bene caduto in successione.
In questa sezione devono essere indicate, per il singolo cespite, le quote di ripartizione fra i soggetti aventi diritto all’eredità.
Ovviamente, non dovranno essere indicati i dati riferiti al soggetto beneficiario che ha rinunciato all’eredità, anche se, lo si ricorda, deve essere indicato nel quadro EA.
I campi “Rigo N. — Mod. N.” servono per far riferimento all’erede o legatario indicato nel QUADRO EA.
Nel campo “Codice diritto” si deve insirerire il tipo di diritto che spetta all’erede o al legatario, occorre quindi indicare il codice corrispondente al diritto trasferito.
Nel caso di un soggetto che eredita diversi diritti sullo stesso bene (ad es.1/2 piena proprietà e 1/2 di usufrutto), sarà necessario ripetere l’indicazione del soggetto su tanti righi quanti sono i diritti a lui devoluti.
Per i trasferimenti di alcune tipologie di beni sono state previste delle agevolazioni per la determinazione delle imposte da autoliquidare, nonchè riduzioni dell’imposta di successione e, nel relativo campo è necessario indicare la lettera corrispondente all’agevolazione richiesta.
Tendenzialmente, alla richiesta di agevolazioni corrisponderà necessariamente o una dichiarazione sostituiva di cui al quadro EH ovvero una apposito allegato.
La compilazione del modello — Ulteriori Quadri
— Il quadro ED
Le passività deducibili sono costituite:
- dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo.
- dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, a condizione che risultino da regolari quietanze;
- dalle spese funerarie
Alcuni debiti del defunto sono deducibili se sono stati contratti per l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario e di ciò deve darsi evidenza nella dichiarazione.
— Il quadro EN
In questo quadro devono essere indicate le aziende o rami di esse, che fanno parte dell’attivo ereditario, compresi i casi in cui l’azienda o ramo di essa viene trasferita tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge.
La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni che non rientrano nell’attivo ereditario e dal netto dell’avviamento e delle passività.
Se il defunto era obbligato alla redazione dell’inventario, si ha riguardo a quanto indicato nell’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti.
— Il quadro EO
In questo quadro vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario.
La base imponibile dei titoli o quote di partecipazione a fondi comuni di investimento è determinata assumendo il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento.
La valutazione delle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali, varia a seconda che si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati al mercatori stretto, oppure di quote e titoli non quotati.
— Il quadro ER
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare le rendite e le pensioni, i crediti, gli altri beni nonché l’insieme dei mobili destinati all’uso o all’ornamento delle abitazioni, compresi i beni culturali non sottoposti al regime del vincolo.
Rientra nei diritti di credito anche il diritto alla liquidazione delle quote di società di persone (semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) comprese quelle equiparate secondo le disposizioni delle imposte sui redditi. Il valore del suddetto diritto di credito è determinato in base al valore, alla data dell’apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall’ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, al valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività.
— I Quadri EE ed EF
I quadri EE ed EF sono i quadri di calcolo e riepilogo dell’asse ereditario e delle imposte da versare in autoliquidazione.
Il calcolo viene eseguito in automatico da qualunque software di gestione della dichiarazione, sulla base dei dati inseriti dal dichiarante ed è opportuno, ai fini di una ulteriore verifica, controllare che le risultanze del calcolo automatico corrispondano ai dati effettivamente inseriti, soprattutto quando vengono inserite richieste di agevolazioni.
Occorre prestare attenzione anche alle ipotesi in cui vi siano immobili in regime tavolare, poiché per questi alcuni tributi (i.e. imposta di bollo, tassa ipotecaria…) non sono dovuti.
— Il Quadro EG
Nel Quadro EG deve essere indicato il numero e la tipologia di documenti allegati alla dichiarazione.
Occorre precisare come sia necessario alle gare sempre:
— l’Albero genealogico (voce EG 6)
— copia del testamento qualora si tratti di successione regolata in tutto o in parte da testamento
Deve anche evidenziarsi come le dichiarazioni sostitutive indicate quali allegati siano esclusivamente quelle rese da soggetti diversi dal dichiarante, poiché costui dovrà utilizzare l’apposito quadro EH per le proprie dichiarazioni.
— Il Quadro EH
Il quadro EH è il quadro che deve essere utilizzato dal dichiarante per rendere le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà da allegare alla dichiarazione di successione, nonché per richiedere l’applicazione delle agevolazioni sulle imposte ipotecarie e catastali e le riduzioni dell’imposta di successione.
Le diverse sezioni del quadro permettono di effettuare tutte le dichiarazioni previste dalla legge e non comportano problematiche particolari.
Deve solo evidenziarsi come nel campo EH 1 al dichiarante sia concesso solo di indicare che eredi o legatari, oltre a lui, sono determinati soggetti. Con ciò non sembra possibile che egli si dichiari semplicemente chiamato all’eredità.
— Il Quadro ES
In questo quadro vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari anche nel periodo di esenzione da imposta.
L’indicazione delle donazioni pregresse avviene ai soli fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all’erede o al legatario.
Il valore delle donazioni deve essere attualizzato, avendo riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data di apertura della successione del donante.