Le successioni

AG Servizi
15 min readNov 20, 2017

Per successione ereditaria si intende la devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dal De Cuius (il defunto) agli eredi. E’ regolata nel Libro Secondo del Codice Civile.

La successione ereditaria non comporta il solo trasferimento dei beni immobili, mobili ed altri diritti reali ma anche il trasferimento di obblighi che il De Cuius assunse in vita quali debiti, imposte arretrate, ecc. ai quali devono far fronte tutti gli eredi in proporzione ai loro diritti.

I beni del deceduto vanno suddivisi tra gli eredi a partire dalla data in cui si è aperta la successione (data del decesso), anche se non è ancora stata presentata la dichiarazione di successione.

Se il deceduto non ha scelto, tramite testamento, una diversa ripartizione dei suoi beni, i patrimoni vengono suddivisi per legge tra gli eredi (Successione Legittima).

Forme di successione

a) — Successione testamentaria: è la più frequente e si ha quando i beni sono devoluti conformemente alla volontà scritta della persona deceduta (testamento — art. 587 del codice civile); è revocabile fino all’ ultimo momento di vita del testatore.

Nella successione testamentaria le quote possono essere differenti rispetto alla successione legittima e alla successione necessaria.

Il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, detta “quota di riserva” o quota di legittima, sia destinata a determinati soggetti, i legittimari (coniuge, figli ed ascendenti, in mancanza di figli). La quota di legittima è la parte del patrimonio di cui il testatore (colui che redige un testamento) non può disporre, in quanto la legge riserva detta parte ai parenti legittimari, talvolta contro le disposizioni testamentarie lasciate dal testatore stesso.

In mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre, la cd “quota disponibile” (è per differenza la quota che resta: ossia la parte del patrimonio di cui si può disporre in favore di chiunque, che può essere anche una persona non legata a lui da rapporti di parentela, mediante testamento o con donazioni) andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della volontà del De Cuius di voler disporre anche della quota disponibile.

Il testamento è un atto formale che per essere valido deve essere redatto in una delle seguenti forme:

  • testamento olografo: è la forma di testamento più semplice. E’ scritto, datato e sottoscritto direttamente dal testatore;
  • testamento pubblico: è scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a 2 testimoni. Deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio;
  • testamento segreto: poco frequente, è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona, davanti a 2 testimoni consegna il foglio chiuso ad un notaio, quindi annota all’esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.

b) — Successione legittima: è quella che disciplina la legge, nel caso in cui manchi un testamento.

— Il coniuge è il principale destinatario della successione legittima: ad esso spetta l’intero patrimonio se non concorre con nessun altro successibile; la metà del patrimonio, se concorre con un solo figlio; 1/3, se concorre con più figli; 2/3, se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle. In caso di coniuge separato, questo conserva tutti i diritti, a meno che la separazione non sia stata addebitata a lui. In quel caso ha diritto solamente ad un assegno vitalizio se, al momento dell’apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Nella successione legittima spettano al coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano: v. Sent. Cass. Sez. un. n. 4847/2013.

Il coniuge separato, cui non sia stata addebitata la separazione, ha diritto alla eredità dell’altro coniuge. Inoltre, al coniuge separato, spetta sempre (anche se questo aspetto non venisse citato espressamente nel testamento) il diritto di abitazione sulla casa familiare e sui mobili che l’arredano, se di proprietà del defunto o comuni. Invece, il coniuge cui è stata addebitata la separazione, ha diritto non all’eredità, ma solo ad un assegno vitalizio, purchè al momento del decesso dell’altro coniuge, già beneficiasse degli alimenti erogati da quest’ultimo.

Il coniuge divorziato che avesse percepito un assegno di mantenimento, potrebbe pretendere, ex art. 9-bis L. n. 878/1970, qualora versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell’eredità, di importo stabilito sulla base di una serie di elementi.

Relativamente alle unioni civili ed agli effetti di queste sulle successioni, l’art. 1 co. 21 L. n. 76/2016 prevede, in particolare, che alle parti dell’ unione civile si applicano gli articoli del Codice Civile sulla successione riferiti ai coniugi. Ne deriva che ogni riferimento al coniuge contenute in queste norme dovrà essere inteso come riferito anche alla parte dell’ unione civile. Quindi, l’ordine dei successibili (destinatari della successione) nelle successioni legittime (dunque in assenza di testamento) deve essere integrato tenendo conto della parte dell’unione civile.

— In secondo luogo ci sono i figli legittimi e naturali (i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi), gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, i collaterali. Tutti questi soggetti hanno diritto ad acquistare l’eredità solo quando non vi siano altri successibili, secondo la regola per cui il più vicino di parentela esclude quello meno vicino.

— Ultimo viene lo Stato. Se mancano gli accessibili allora l’eredità si devolve allo Stato. In questo caso l’accettazione è automatica e non può avvenire rinuncia. Inoltre, lo Stato non risponde mai dei debiti oltre il valore dei beni ereditati. In pratica, si applicano automaticamente le regole derivanti dall’accettazione con beneficio d’inventario.

c) — Successione necessaria: opera se: 1) c’è un testamento, ma il testatore ha leso la quota di coloro che avevano diritto a una parte dell’eredità o a una parte dei beni ereditari, i legittimari, appunto; 2) pur essendo morto senza testamento, il De Cuius aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti.

In entrambi questi 2 casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione legale.

Accettazione della eredità

Dopo l’apertura della successione è necessaria l’accettazione della eredità da parte del chiamato o dei chiamanti; l’erede ha 10 anni di tempo per accettare o rinunciare. Abbiamo 2 tipi di accettazione dell’eredità:

  1. accettazione pura e semplice: comporta che i beni del De Cuius si confondano con il patrimonio dell’ erede, con la conseguenza che l’ erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio personale;
  2. accettazione con beneficio d’inventario: comporta che il patrimonio del De Cuius diventa dell’ erede ma resta separato dagli altri beni dell’ erede per cui la responsabilità patrimoniale dell’ erede comprende solo i beni ereditati.

L’erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all’ eredità: la rinuncia va effettuata con le medesime formalità che sono richieste per l’accettazione beneficiata.

I minori devono necessariamente accettare l’eredità con beneficio d’inventario. L’accettazione dell’eredità deve essere autorizzata dal giudice tutelare. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni.

La dichiarazione di successione: cos’è

La dichiarazione di successione (in passato chiamata denuncia) consiste in una serie di adempimenti che il contribuente (erede, legatario, ecc. del De Cuius) deve eseguire per procedere al trasferimento delle attività e passività agli eredi sia per legge sia testamentari.

Quando va presentata la dichiarazione di successione

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

I 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, iniziano a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per la formazione dell’inventario (o dalla sua chiusura).

Da chi deve essere presentata la dichiarazione di successione

Obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono, in via solidale, tutti i chiamati a titolo di erede, sia in presenza di testamento che in caso di successione per legge.

L’obbligo scatta per i chiamati all’ eredità anche se non hanno ancora fatto l’accettazione dell’eredità stessa. L’unico modo per evitare la dichiarazione di successione è aver presentato la rinuncia all’ eredità.

Oltre agli eredi sono obbligati anche i legatari, i rappresentanti legali degli eredi e dei legatari, gli immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari, i trustee; tutti costoro dovranno indicare all’interno della dichiarazione i beni ed i diritti oggetto della successione (cd. attivo ereditario).

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Quando la dichiarazione di successione non è obbligatoria

Ex art. 11 D. lgs. n. 175/2014 la dichiarazione di successione non è obbligatoria nei casi in cui ricorrono 3 condizioni contemporaneamente:

  • quando l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto;
  • quando tra i beni ereditati non vi sono beni immobili e diritti reali immobiliari;
  • quando l’attivo ereditario non è superiore a 100.000 €.

Come procedere nella compilazione ed invio della dichiarazione di successione

Dal 23 Gennaio 2017 è possibile compilare ed inviare la dichiarazione completamente online attraverso il sito dell’ Agenzia delle Entrate.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali — con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 e salvo specifiche eccezioni — deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sito dell’ AdE, direttamente o tramite un intermediario. Tuttavia, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (periodo transitorio) è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il vecchio modello cartaceo, il cd. Modello 4, presso l’ ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta) dell’ AdE.

Per procedere con la nuova dichiarazione di successione in via telematica occorre però innanzitutto essere in possesso del codice Pin (indispensabile per accedere a tutti i servizi online dell’AdE riservati agli utenti abilitati, come la registrazione del contratto di locazione o l’invio della dichiarazione dei redditi precompilata o la consultazione del cassetto fiscale): per richiedere il Pin il contribuente può rivolgersi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’ Agenzia, oppure può effettuare la richiesta direttamente online, sempre sul sito dell’AdE.

Ma come avviene la compilazione? Bisogna compilare un file editabile, che contiene appunto la dichiarazione di successione con la domanda di volture catastali, e che è composto di più sezioni: la prima di queste sezioni è quella relativa all’ inserimento dei dati anagrafici del defunto e degli eredi, ed alla indicazione dell’esistenza di un eventuale testamento.

La seconda sezione è quella relativa all’ inserimento dei dati personali degli eredi, l’elenco dei beni e dei diritti oggetto della successione e quello delle eventuali passività. Man mano che si procede nella compilazione, il software richiederà gli allegati richiesti.

Vi è poi una sezione dedicata alla possibilità di richiedere di poter beneficiare di possibili agevolazioni.

Vi sono altre sezioni meno importanti in quanto riguardano una platea di contribuenti più limitata.

Terminata la compilazione si dovrà salvare il file compilato e si procederà al suo invio.

Subito dopo l’invio online l’AdE attesta l’avvenuta ricezione del file, mentre in un secondo momento, con l’inizio della lavorazione, il contribuente riceverà, nel cassetto fiscale,

  • gli estremi di registrazione dell’atto che valgono come garanzia dell’avvenuta presentazione della dichiarazione,
  • la comunicazione dell’addebito per il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali,
  • ed infine una copia semplice della dichiarazione, nonchè l’esito della voltura catastale.

Se, invece, nel corso della lavorazione, dovesse emergere qualche problema, il contribuente sarà invitato a recarsi presso l’ufficio competente.

Documenti da allegare alla dichiarazione

  • Copia del certificato di morte, in esenzione da bollo; in caso di assenza o morte presunta, copia autentica della sentenza, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • Copia della carta di identità in corso di validità o di altro documento valido degli eredi;
  • Copia del codice fiscale del defunto e degli eredi;
  • Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia, in esenzione da bollo, del defunto, degli eredi, e dei legatari, in rapporto di parentela o affinità con il defunto, oppure i documenti di prova della parentela naturale;
  • Certificato di ultima residenza o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (ove ricorra il caso) o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  • Copia dell’eventuale testamento (in caso di Successione testamentaria) o altro atto di ultima volontà che regola la successione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa costituisce copia dell’originale;
  • Copia ultimo bilancio o inventario dell’azienda in successione (anche tramite successione di quote o azioni) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa costituisce copia dell’originale;
  • Copia pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge o regolamento da cui risulti il valore dei titoli o delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento cadute in successione;
  • Prospetto dell’autoliquidazione delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo e della tassa ipotecaria (nei casi di dichiarazione di successione cartacea)
  • Eventuale modello di richiesta agevolazione “prima casa”;
  • Copia dell’eventuale verbale di inventario dell’eredità (eventualmente fatto redigere per evitare la presunzione di appartenenza all’asse ereditario di denaro, gioielli e mobilia) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa costituisce copia dell’originale;
  • Certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili;
  • Eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie);
  • Se tra i beni caduti in successione ci sono terreni o fabbricati è indispensabile presentare l’atto attraverso il quale il defunto ne era divenuto titolare (rogiti di acquisto o dichiarazione di successione) e per terreni il certificato di destinazione urbanistica;
  • Visure catastali dei beni immobili, ora non più obbligatorie dopo quanto stabilito dalla risoluzione n. 11/E dell’agenzia delle Entrate, datata 13 febbraio 2013.

La correzione di eventuali errori nella dichiarazione di successione

Con la risol. n. 8/2012, l’ Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può correggere eventuali errori nella dichiarazione di successione comunicandoli prima della notifica dell’ avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta oppure entro 2 anni dal pagamento dell’ imposta principale (termine ultimo per la notifica dell’ avviso).

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del dlgs n. 346 del 1990, la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del termine di presentazione la dichiarazione di successione può essere modificata. Tale disposizione consente, pertanto, ai contribuenti che hanno compiuto errori nella dichiarazione di successione di presentare una nuova dichiarazione, modificativa della precedente, nel termine di un anno dalla data di apertura della successione.

E’ possibile correggere non solo gli errori materiali e di calcolo, ma anche tutti gli altri commessi in sede di dichiarazione, compresi quelli in diminuzione dei valori inizialmente dichiarati.

Novità: la dichiarazione di successione telematica può valere anche come richiesta di volture catastali

Relativamente alle volture catastali, ossia il trasferimento di un bene iscritto in Catasto (una casa o un terreno) dal defunto agli eredi, abbiamo anche qui delle novità importanti. La dichiarazione di successione presentata online può valere anche come richiesta di volture catastali, mentre prima era necessario recarsi in un Ufficio dell’ Agenzia delle Entrate Territorio (“Catasto”).

Le imposte che gravano sulla successione

Tutte le successioni apertesi dopo il 3 ottobre 2006 sono soggette al pagamento di imposte.

— Imposte IPOTECARIA E CATASTALE

Qualora all’ interno dell’attivo ereditario vi siano dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari il contribuente dovrà versare, oltre l’imposta di successione (che vedremo tra poco) l’ imposta ipotecaria e catastale.

Da tener presente che gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili, le quali vanno trattate al loro valore corrente) vanno considerati non secondo il loro valore di mercato, ma per il loro valore catastale.

L’imposta ipotecaria (di trascrizione) si calcola sul 2% del valore degli immobili (minimo 200 €).

L’imposta catastale (voltura catastale) si calcola sull’ 1% del valore degli immobili (minimo 200 €).

In pratica, una volta pervenuti al valore catastale, quest’ultimo va moltiplicato, rispettivamente, per il 2% (imposta ipotecaria) e per l’1% (imposta catastale) ottenendo gli importi da versare al fisco.

In base alla L. N. 342/2000 nel caso l’immobile rappresenti una “prima casa” per almeno uno degli eredi, le imposte ipotecarie e catastali si pagano nella misura fissa di 200 € per ciascuna imposta (200 € per la ipotecaria e 200 € per la catastale).

Casi di decadenza dell’agevolazione della prima casa (precisati dall’ Agenzia delle Entrate nella risol. n. 33/E/2011, che illustra i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla L. N 342/2000):

a) — In caso di falsa dichiarazione, decade dal beneficio fiscale per la prima casa non solo il dichiarante, ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Verrà richiesto, inoltre, il pagamento delle imposte non pagate (sia al soggetto dichiarante che agli altri eventuali eredi che indirettamente ne hanno beneficiato) più sanzioni (a carico del solo dichiarante).

b) — Anche nel caso di mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi si decade dal beneficio in oggetto, ma qui, a differenza del primo caso, le sanzioni e il recupero dell’ imposta saranno totalmente a carico di chi ha richiesto l’ agevolazione. Dunque gli altri eventuali eredi non avranno responsabilità. Sono fatte salve alcune eccezioni, come quella “per causa di forza maggiore”.

c) — Nel caso in cui la casa viene venduta entro 5 anni, senza riacquisto di un altro immobile nei 12 mesi successivi comporta la decadenza per intero del beneficio, con il recupero dell’imposta e delle sanzioni in capo al solo dichiarante. Se, invece, la rivendita dell’immobile entro 5 anni è posta in essere da parte di un coerede non dichiarante, questa non comporta alcuna decadenza dal beneficio, nemmeno in capo al soggetto che ha ceduto l’immobile, in quanto non è possibile perdere un requisito che di fatto non era stato dal soggetto richiesto.

Le sanzioni, invece, si applicano soltanto a chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti.

— IMPOSTA DI SUCCESSIONE con le attuali aliquote di calcolo per eredi e legatari

L’imposta di successione prevede tre aliquote distinte, a seconda del grado di parentela degli eredi (l’aliquota tende ad aumentare man mano che ci sia allontana come rapporto di parentela con il defunto), e conseguenti franchigie, cioè soglie al di sotto delle quali non è dovuta l’imposta (la franchigia tende ad abbassarsi man mano che ci si allontana come rapporto di parentela con il defunto), secondo il seguente schema:

  • coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti): 4%, con franchigia fino a € 1.000.000 di valore dell’eredità;
  • fratelli e sorelle, 6%, con franchigia di € 100.000;
  • altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6% senza franchigia;
  • tutti gli altri soggetti, 8% senza franchigia.

In caso di beneficiario portatore di handicap grave la franchigia applicabile è di € 1.500.000.

Modalità di pagamento

Un altro vantaggio della nuova procedura di dichiarazione della successione è la possibilità di calcolare direttamente, attraverso la procedura online, gli importi da pagare per le imposte ipotecarie e catastali.

Quindi il contribuente può pagare sempre online attraverso l’addebito sul proprio conto corrente o indicando un conto corrente presso un intermediario alla riscossione convenzionato (con la tradizionale modalità cartacea il pagamento si effettua con il modello “F24” invece che con il modello F23, come avveniva in passato).

Possibilità di rateizzare l’imposta di successione: il 20% dell’importo va versato entro 60 giorni dalla notifica inviata dal Fisco

L’imposta di successione può essere pagata a rate in questo modo:

  • almeno il 20% dell’importo va versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione inviato dall’ufficio finanziario;
  • la parte restante si versa in 8 rate trimestrali che possono diventare 12 per importi superiori a 20.000 €: sulle rate sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Cosa succede in caso di tardiva presentazione della dichiarazione

Abbiamo detto che la dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso (anche se vi sono casi in cui la denunzia va presentata in un momento diverso).

In caso di dichiarazione omessa, è prevista una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta liquidata oppure, qualora non sia dovuta imposta, una sanzione da 250 a 1.000 €. In caso di lieve tardività, cioè con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è dimezzata e va dal 60% al 120% dell’imposta liquidata (oppure, se non è dovuta imposta, da 150 a 500 €).

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre i termini ordinari di 12 mesi dalla data del decesso e prima che potrebbe esserci l’accertamento d’ufficio, esperibile entro 5 anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa (quindi entro 6 anni dalla data del decesso), è possibile avvalersi del ravvedimento operoso — beneficiando della prevista riduzione della sanzione — per il tardivo pagamento dei tributi dovuti in autoliquidazione, altrimenti soggetti alla sanzione piena del 30%.
In particolare, se il pagamento è effettuato:

È infatti previsto il ravvedimento:

  • – “sprint”entro i 14 giorni. Sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • – “breve” entro 30 giorni. Sanzioni pari al 1,50%
  • – “lungo” entro 90 giorni. Sanzione pari al 1,67%
  • – “lungo” entro l’ anno. Sanzione pari al 3,75%
  • – “lungo” entro due anni. Sanzione pari al 4,29%
  • – “lungo” oltre due anni. Sanzione pari al 5%

In più a queste sanzioni si applicano gli interessi di mora.

--

--

AG Servizi

Assistenza Fiscale, Tributaria, Previdenziale e Amministrativa | Servizi CAF e Patronato | Seguici anche su Facebook: https://bit.ly/2pUjhrX