ISOPensione: per l’accompagnamento alla pensione misure prorogate fino al 2023

AG Servizi
4 min readJan 23, 2021

L’Inps, con messaggio n. 227 del 20 gennaio 2021, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento alla pensione (art. 4, co. 2, L. n. 92/2012), ha comunicato che per le nuove decorrenze delle prestazioni di esodo fino al 2023 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023) il periodo massimo di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.

Cos’è l’accompagnamento alla pensione

La legge prevede che nell’ambito di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, possano essere erogate prestazioni di accompagnamento alla pensione a totale carico del datore di lavoro.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012 e successive modifiche, la prestazione di accompagnamento alla pensione è rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e ai dirigenti in esubero, tenendo conto di specifici requisiti.

L’accordo aziendale è efficace dopo la validazione dell’INPS, che rilascia al datore di lavoro un prospetto con l’informazione sull’onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria.

La prestazione di esodo è liquidata dal mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.

A quanto ammonta l’accompagnamento alla pensione

La prestazione di esodo viene calcolata come la pensione alla data della cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Il pagamento è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate.

Il regime fiscale della prestazione è quello della tassazione ordinaria.

Le modalità di gestione della prestazione di esodo sono state illustrate con le circolari INPS:

  • 1° agosto 2013, n. 119 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche private),
  • 11 luglio 2014, n. 63 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici), e
  • 6 dicembre 2014, n. 90 (prestazione a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti).

Il pagamento della prestazione cessa alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. L’interessato deve, quindi, presentare in tempo utile la domanda di pensione.

Per accedere alla prestazione, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato devono maturare i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata, vecchiaia o secondo i requisiti previsti dal co. 15-bis, art. 24 della L. n. 214/2011), entro massimo 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 1, co. 160, L. n. 205/2017; msg. 17 gennaio 2018, n. 201).

La prestazione, a totale carico del datore di lavoro, prevede accordi aziendali stipulati, nei casi di eccedenza di personale, tra i datori di lavoro che impieghino mediamente oltre 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Sono ammessi alla prestazione anche i dirigenti in esubero dopo un processo di riduzione di personale conclusosi con un accordo firmato da un’associazione sindacale per la stipula di un contratto collettivo di lavoro della categoria.

Il datore di lavoro deve provvedere alla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell’INPS, che includono il versamento della provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata, redatta secondo lo schema allegato al messaggio 20 gennaio 2016, n. 216.

In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, se necessario, procede all’ escussione della fideiussione.

Il datore di lavoro è liberato dall’obbligo di prestare la fideiussione, se decide di effettuare il versamento della provvista in unica soluzione, impegnandosi a sostenere l’eventuale maggiore costo della prestazione a seguito della liquidazione definitiva.

L’INPS provvede a:

  • verificare la sussistenza dei requisiti previsti in capo al datore di lavoro;
  • attribuire il codice di accreditamento al datore di lavoro;
  • rilasciare al datore di lavoro esodante le credenziali per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione;
  • accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del lavoratore;
  • validare l’accordo aziendale e il programma di esodo annuale;
  • verificare la decorrenza pensionistica ed effettuare il calcolo importo della prestazione;
  • quantificare l’onere della fideiussione o del versamento della provvista in unica soluzione;
  • comunicare l’accettazione della fideiussione al datore di lavoro esodante e alla banca garante;
  • aprire una posizione contributiva dedicata al versamento della contribuzione correlata;
  • quantificare mensilmente il costo per ciascuna azienda esodante e richiedere la provvista anticipata per l’erogazione dell’isopensione ai lavoratori;
  • erogare mensilmente la prestazione ai lavoratori;
  • effettuare e certificare le ritenute erariali.

Per richiedere la prestazione, il datore di lavoro deve innanzitutto presentare alla sede INPS dove assolve i propri obblighi contributivi la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione (art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012), compilando il modulo SC77, che deve includere il programma annuale di esodo, l’elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.

A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro presenta alla sede INPS di competenza (di residenza del lavoratore o sede polo, se esistente) le domande di prestazione per ciascun lavoratore.

La domanda di prestazione di esodo (isopensione), sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve essere redatta utilizzando il modulo AP97.

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