Il 730/2021: Istruzioni Generali

AG Servizi
25 min readMay 23, 2021

1— Il 730 precompilato

2— Quando si presenta

3 — Destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

4— Vantaggi sui controlli

5— Il visto di conformità

6 — Chi può utilizzare il Modello 730

7— Mod. 730 dipendenti senza sostituto

8— I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

9 — Chi non può utilizzare il Modello 730

10— Condizioni per essere considerati residenti

11— Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

12 — Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione

13 — La dichiarazione congiunta Mod. 730

14 — Le novità

15 — Errori e dimenticanze (Modello 730 rettificativo e Modello 730 integrativo)

16— Le operazioni di conguaglio

17— Casi particolari

1 — IL 730 PRECOMPILATO

Anche quest’anno sarà possibile presentare il 730 direttamente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate, che renderà disponibile dal 30 aprile una dichiarazione precompilata.

Per l’anno 2021 il 730 precompilato conterrà:

  • i dati del modello CU, 
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle entrate; 
  • la quota detraibile del “Bonus Vacanze” 
  • i crediti d’imposta e le eccedenze; 
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come i versamenti effettuati con il modello F24 e le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro).

Come si accede al 730 precompilato

Il contribuente può presentare la dichiarazione precompilata direttamente tramite un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, per accedere alla quale sarà necessario entrare in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

  1. online, accedendo al sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
  2. in ufficio, presentando il documento di identità.

ATTENZIONE. E’ possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando: la CIE (Carta di Identità elettronica), le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps, la Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite SPID il “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale”.

2 — QUANDO SI PRESENTA

Il termine per la presentazione è il 30 settembre.

— Presentazione tramite sostituto d’imposta

ATTENZIONE. Il sostituto d’imposta che intende prestare assistenza fiscale diretta deve averlo comunicato ai dipendenti entro il 15 gennaio.

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e firmato con la busta chiusa contenente il modello 730–1 relativo alla scelta per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef e se vuole avvalersene, la delega per l’accesso al 730 precompilato.

ATTENZIONE. Al sostituto d’imposta non deve essere esibita la documentazione tributaria inerente i dati inseriti nel modello 730.

— Presentazione tramite Caf o professionista abilitato

Chi si rivolge al Caf o al professionista abilitato può consegnare delega per accedere al 730 precompilato.

In ogni caso deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione, anche se già compresi nel 730 messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE. Il Caf non è obbligato a prestare l’assistenza fiscale a titolo gratuito.

ATTENZIONE. La documentazione deve essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l’amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2026.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro: 

  • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
  • il 26 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1 al 20 giugno; 
  • il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio; 
  • il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto; 
  • il 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre;

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, nel quale sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

3 — DESTINAZIONE DELL’OTTO, DEL CINQUE E DEL DUE PER MILLE DELL’IRPEF

I contribuenti possono scegliere di destinare una parte dell’Irpef versato durante l’anno a diverse istituzioni.

Si può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef: 

  • allo Stato

ATTENZIONE. Da quest’anno è possibile scegliere una finalità specifica tra: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali. 

  • alla Chiesa Cattolica; 
  • all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno; 
  • alle Assemblee di Dio in Italia; 
  • alla Chiesa Evangelica Valdese; 
  • alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia; 
  • all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; 
  • alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale; 
  • alla Chiesa apostolica in Italia; 
  • all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; 
  • all’Unione Buddhista; 
  • all’Unione Induista Italiana; 
  • all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

La quota d’imposta che risulterà non attribuita verrà divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse; la parte che spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

Il contribuente può destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

e) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;

f) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Il contribuente può indicare il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare la quota del cinque per mille dell’Irpef. Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell’Irpef sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

E’ possibile destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici il cui elenco viene riportato in Appendice.

Nel 730/2021 è possibile destinare il due per mille a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97- bis, D.L. n. 104/2020).

ATTENZIONE. L’effettuazione delle scelte non determina maggiori imposte dovute. Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef sono facoltative e non alternative fra loro. Si può quindi scegliere di effettuarne solo alcune.

ATTENZIONE. Il contribuente che presenta il modello 730, deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730–1) con i dati anagrafici e presentarla a chi presta l’assistenza fiscale anche nel caso in cui scelga di non effettuare nessuna destinazione.

I contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi, possono scegliere di destinare l’otto, il cinque e il due per mille dell’Irpef consegnando l’apposita scheda allegata allo schema di CU 2021 o al MOD. REDDITI PF 2021 e seguendo le relative istruzioni.

4 — VANTAGGI SUI CONTROLLI

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

Le verifiche possono comunque riguardare i dati relativi alla Cu.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

5 — IL VISTO DI CONFORMITÀ

I Caf, o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 con la documentazione esibita dai contribuenti. Il controllo dei documenti riguarda: gli oneri deducibili e detraibili, le ritenute operate, gli acconti versati e le eccedenze d’imposta.

Come specificato dalla Circolare n.19/E del 08/07/2020 i controlli che devono essere svolti a tal fine non comportano: 

  • il riscontro della correttezza dei dati reddituali indicati dal contribuente (quali ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, l’ammontare dei redditi diversi); 
  • valutazioni di merito in ordine all’effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono sul calcolo dei redditi e delle imposte.

Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa ai redditi (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).

ATTENZIONE. Il controllo da parte del Caf o del professionista abilitato per il riconoscimento della detrazione deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell’onere.

Nel modello 730–2 (ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione modello 730 e del modello 730–1), il Caf o il professionista abilitato elenca i documenti esibiti dal contribuente che sono stati utilizzati per la compilazione della dichiarazione.

ATTENZIONE. Se il Caf è già in possesso della documentazione, perché prodotta in anni precedenti, il contribuente può attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

Il visto soddisfa l’esigenza di garantire all’assistito il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria e agevolare l’Amministrazione finanziaria nei controlli di competenza.

Se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta dovuta in base ai controlli dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

6 — CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2021 sono:

  • lavoratori dipendenti (compresi coloro che lavorano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • pensionati; 
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.); 
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; 
  • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili; 
  • produttori agricoli se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), dell’Irap e dell’Iva.

ATTENZIONE. Se i contribuenti sopra descritti scelgono di utilizzare il Mod. REDDITI 2021, sono obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

  • I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio; 
  • il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato se il contratto dura almeno dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021; Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori, delle persone incapaci e dei deceduti possono utilizzare il modello, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

7 — MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

I contribuenti che nel 2020 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2021 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio possono comunque presentare il modello 730. Il modello può essere presentato direttamente all’Agenzia delle entrate tramite il precompilato, oppure a un Caf o a un professionista abilitato.

ATTENZIONE. Nel 730 senza sostituto del dichiarante deve essere obbligatoriamente compilato il quadro C.

Nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il pagamento deve essere effettuato tramite F24, che sarà scaricato dal programma dell’Agenzia o fornito dal soggetto che presta l’assistenza fiscale entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene lì accreditato.

La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite l’applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane SPA.

8 — I REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL MOD. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel 2020: 

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
  • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
  • redditi di capitale; 
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; 
  • alcuni dei cosiddetti redditi diversi; 
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

9 — CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello REDDITI PF, i contribuenti che nel 2020: 

  • hanno prodotto redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;
  • hanno prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; 
  • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art.50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane); 
  • hanno prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D; 
  • hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate o dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; 
  • hanno percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust;
  • hanno prodotto redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L.66/2014 (vedi par. dedicato nel capitolo “Redditi Fondiari”). 
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta (Mod. 770); 
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi esteri diversi da quelli di cui al rigo G4; 
  • non sono residenti in Italia nel 2020 e/o nel 2021; 
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato; 
  • hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

10 — CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Le persone fisiche che rientrano nelle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari: 

  • soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta; 
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art.43 c.c.); 
  • soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art.43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno.

La circolare n.304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano.

Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con DM 4/5/99.

11 — OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Sono obbligati a presentare dichiarazione col modello 730 o Redditi, tutti i contribuenti che nell’anno 2020 non rientrino nelle condizioni di esonero più avanti descritte.

Ci sono però situazioni in cui il contribuente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione:

a) la persona ha percepito nell’anno solo redditi derivanti dalla locazione di fabbricati, anche se si è optato per la cedolare secca;

b) le addizionali regionali o comunali non sono state trattenute del tutto o in parte;

c) nel corso del 2020 si è usufruito in busta paga di detrazioni per familiari a carico non spettanti;

d) nel corso del 2020 ha ricevuto il “bonus Irpef”, pur non avendone diritto per superamento del limite di reddito previsto (26.600 euro).

12 — CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi colui che nell’anno 2019 rientra nelle casistiche previste dalle tabelle seguenti:

Casi di esonero

Casi di esonero con limite di reddito

Condizioni generali di esonero

13 — LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA MOD. 730

La dichiarazione può essere presentata dai coniugi in forma congiunta tramite modello 730 quando: 

  • non sono legalmente ed effettivamente separati; 
  • nessuno dei due è stato titolare di partita Iva nel 2020. 
  • sono in possesso di: 

— redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

— redditi dei terreni e dei fabbricati; 

— redditi di capitale; 

— redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA; 

— alcuni dei redditi diversi; 

— alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata; 

— almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il modello 730.

ATTENZIONE. La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, né in presenza di dichiarazione presentata per conto dei minori e delle persone incapaci.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

ATTENZIONE. Si sottolinea che non è possibile elaborare la dichiarazione in forma congiunta, nel caso in cui si scelga di presentare il Modello Redditi.

Unioni Civili

In base a quanto stabilito dall’art.1, comma 20, della legge n.76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

14 — LE NOVITÀ

Le principali novità contenute nel modello 730/2021 sono le seguenti:

  • Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli con un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef; 
  • Aumento del tetto massimo di detraibilità a 500 euro per le spese veterinarie; 
  • Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% per specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali; 
  • Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; 
  • Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta; 
  • Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia; 
  • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile; 
  • Due per mille alle associazioni culturali: è nuovamente possibile destinare il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco; 
  • Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro; 
  • Credito d’imposta “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.

15 — ERRORI E DIMENTICANZE

Di seguito vengono indicate le modalità con cui è possibile intervenire per correggere il modello 730 nel caso in cui vengano riscontrati degli errori nella compilazione o delle dimenticanze.

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso affinché elabori un modello 730 rettificativo.

In questo caso, il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono provvedere alla correzione del modello e rideterminare gli importi a credito o a debito per il soggetto assistito elaborando un nuovo modello 730; sul 730–3 sarà barrata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei messaggi dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati. Il sostituto d’imposta dovrà provvedere ai conguagli risultanti dal nuovo modello 730–4 di “rettifica” consegnato in tempo utile. Qualora le rettifiche apportate comportino un tardivo versamento di somme dovute, la sanzione di cui all’art.13 del D. Lgs. n.472 del 1997 (vedi Ravvedimento operoso) si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione. A condizione che l’infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d’irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista è pari all’importo della sola sanzione.

Modello 730 integrativo

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo quando l’integrazione comporta un rimborso o un minor debito o non cambia il risultato (ad esempio, oneri non precedentemente indicati).

Il sostituto di imposta effettua il rimborso risultante dalla dichiarazione integrativa nel mese di dicembre. Per le specifiche vedere la casella dedicata nel frontespizio.

ATTENZIONE. Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso occorre esibire tutta la documentazione.

Modello Redditi correttivo nei termini entro il 30/11/2021

Si può presentare un modello REDDITI 2021 entro il 30/11/2021 (correttivo nei termini) in caso di minor debito o maggior credito utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso. Nel caso in cui dagli ulteriori elementi emersi si determini un maggior debito o minor credito il contribuente è tenuto obbligatoriamente a presentare il Mod. REDDITI 2021 pagando direttamente le somme dovute con il modello F24.

Modifiche oltre i termini

Se l’integrazione del Mod. 730/2021 è effettuata dopo i termini previsti per la presentazione del Mod. REDDITI 2021, il contribuente può presentare un modello Redditi integrativo. Il contribuente può integrare la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia in caso di maggior credito che di maggior debito.

ATTENZIONE. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730, compresi eventuali acconti Irpef.

La sanzione minima prevista in caso di omesso o insufficiente versamento, è stata abbassata al 15% dell’importo non versato, ma solo nel caso in cui il ravvedimento avvenga entro 90 giorni. Dopo i 90 giorni, la sanzione minima torna al 30%.

In base alla nuova normativa quindi si può utilizzare: 

  • il ravvedimento sprint che prevede sanzioni pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall’omissione; 
  • il ravvedimento breve, che prevede sanzioni pari all’1,50% (1/10 del 15%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall’omissione; 
  • il ravvedimento intermedio, che prevede sanzioni pari a 1,67% (1/9 del 15%) a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso; 
  • il ravvedimento lungo, che prevede sanzioni pari al 3,75% (1/8 del 30%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore; 
  • il ravvedimento lunghissimo, che prevede

— 1. sanzioni pari al 4,29% (1/7 del 30%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;

— 2. sanzioni pari al 5,00% (1/6 del 30%), se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore; 

  • il ravvedimento su p.v.c., che prevede sanzioni pari al 6% (1/5 del 30%), a condizione che il versamento sia effettuato a seguito di processo verbale di constatazione della violazione e prima che sia notificato il susseguente atto dall’Ufficio. Sono escluse dal ravvedimento in questione le violazioni di cui all’art.6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto) e art.11, comma 5 (omessa installazione del misuratore fiscale) del D.Lgs. 471/1997.

Gli interessi moratori al tasso legale annuo devono essere calcolati con riferimento alle somme pagate in ritardo, secondo la tabella seguente:

La formula è la seguente:

L’imposta dovuta sommata ai relativi interessi e la sanzione sono versati utilizzando il modello F24.

16 — LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO

Di seguito si riportano le modalità e i termini entro cui devono essere espletate le operazioni di conguaglio come indicato nelle circolari 14/E del 09/05/2013 e 4/E del 12/03/2019:

ATTENZIONE. Si ricorda che, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Il sostituto d’imposta deve, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% a tassazione separata, di acconto dell’addizionale comunale all’Irpef.

Per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai collaboratori coordinati e continuativi, il sostituto d’imposta deve seguire le medesime regole previste per i conguagli ai lavoratori dipendenti. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

ATTENZIONE. In caso di rateizzazione l’interesse calcolato dal sostituto d’imposta sulle mensilità successive alla prima è pari allo 0,33% mensile. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza (0,4%), sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. In caso, invece, di comunicazione tardiva da parte del Caf il conguaglio deve essere effettuato nel primo periodo di paga utile a partire da quello di luglio.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef e di cedolare secca. Se il contribuente vuole che questa sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.

FAC-SIMILE di richiesta di riduzione del secondo acconto Irpef:

A dicembre il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio a credito risultante dal modello 730 integrativo. Il conguaglio derivante dal modello integrativo può essere effettuato anche da un sostituto d’imposta diverso da quello che ha praticato i conguagli del 730 originario (il sostituto è indicato nella dichiarazione integrativa).

Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro prima del mese di dicembre (periodo di paga utile al conguaglio) il sostituto è tenuto in ogni caso a effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nel mese di dicembre.

17 — CASI PARTICOLARI

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 prevede che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, ne debba dare comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate tramite file di diniego.

L’Agenzia inoltrerà l’informazione al caf, che contatterà il contribuente per correggere la dichiarazione.

Il sostituto d’imposta può effettuare il diniego solo se: 

  • il contribuente non è mai stato suo dipendente; 
  • il rapporto di lavoro è cessato prima del 16 marzo 2021.

In tutti gli altri casi deve seguire le indicazioni della circ. 14 del 2013, qui riportate.

Cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio occorre distinguere tra: 

  • Conguagli a debito: il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma rilascia al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto). Tali importi dovranno essere direttamente pagati dall’interessato con F24 entro i termini previsti per i versamenti del mod. Redditi PF 2021. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’art.47, lettera c-bis, del Tuir), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare loro emolumenti entro l’anno d’imposta. 
  • Conguagli a credito: il sostituto è tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, emettendo un apposito cedolino.

Decesso dell’assistito

Il decesso del contribuente fa venire meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le operazioni di conguaglio: 

  • se il decesso avviene prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto d’imposta dovrà comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che saranno versate dagli eredi secondo i termini e le modalità previsti;

ATTENZIONE. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti. 

  • nel caso di conguaglio a credito il sostituto comunicherà agli eredi i relativi importi, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione, che gli stessi computeranno nella successiva dichiarazione che dovranno o comunque potranno presentare per conto del de cuius. In alternativa gli eredi hanno la facoltà di presentare istanza di rimborso all’amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche del modello 730–3. L’eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato e su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l’eventuale credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro

Qualora nel medesimo periodo di imposta intervenga il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro, si applicano le seguenti istruzioni: 

  • passaggio di dipendenti da un datore di lavoro a un altro senza interruzione del rapporto di lavoro ad esempio per effetto di fusione, scissione, cessione, conferimento d’azienda: il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente sostituto d’imposta; 
  • passaggio di dipendente da un datore di lavoro a un altro con interruzione del rapporto di lavoro: nell’ipotesi prospettata (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, ecc.), il nuovo datore di lavoro non ha alcun obbligo di proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale iniziate dal precedente datore di lavoro.

Le principali novità contenute nel modello 730/2021

Modello 730/2021 — Istruzioni per la compilazione: Introduzione

Modello 730/2021 — Istruzioni per la compilazione: Aspetti Generali

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