I redditi di lavoro dipendente nella dichiarazione dei redditi 2017 [Guida alla compilazione del Mod. 730/2017 — Quadro C]

AG Servizi
22 min readMay 12, 2017

Nel Quadro “C” — Redditi di lavoro dipendente e assimilati, del Mod. 730/2017, vanno principalmente indicati i redditi di lavoro dipendente e pensione percepiti nel 2016.

I redditi di lavoro dipendente e assimilati vanno indicati nel quadro C del Mod. 730, che è diviso in 6 sezioni:

— Nella sezione I devono essere indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e ad alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

— Nella sezione II devono essere indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I.

— Nella sezione III deve essere indicato l’ammontare delle ritenute Irpef e l’addizionale regionale all’Irpef trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle prime due sezioni.

— Nella sezione IV deve essere indicato l’ammontare delle trattenute per l’addizionale comunale all’Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due sezioni..

— Nella sezione V deve essere indicato il bonus IRPEF.

— Nella sezione VI deve essere indicato il reddito al netto del contributo su trattamenti pensionistici e al contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro.

I dati da indicare nel quadro C possono essere ricavati dalla Certificazione Unica 2017 rilasciata dal sostituto di imposta (datore di lavoro e/o ente pensionistico) oppure dalla certificazione rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

N.B.: Per la consegna del modello CU al soggetto che percepisce le somme i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio), mentre rimane ferma la scadenza del 7 marzo per la trasmissione telematica delle certificazioni uniche da parte dei datori di lavoro e degli enti pensionistici.

Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di effettuare il conguaglio di tutti i redditi percepiti, deve indicare in questo quadro solo i dati presenti nella CU2017 rilasciato dall’ultimo datore di lavoro.

Diversamente, se non ha chiesto il conguaglio, deve indicare i dati di tutte le CU2017.

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2017, il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare la Certificazione Unica 2016 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la Certificazione Unica 2017 entro il 31 marzo 2017.
Pertanto, per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2017.
Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore
di lavoro o l’ente pensionistico ha prestato l’assistenza fiscale.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle detrazioni d’imposta. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l’assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Prima di analizzare la varie sezioni del Quadro “C” esaminiamo la casella “Casi Particolari”, nella quale va indicato uno dei seguenti codici:

1. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori;

2. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno tre anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 o in uno dei sette anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in
presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%).

4. se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero. In presenza dei requisiti previsti dall’art.16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “1”, “2” e “4” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro.
Nelle Annotazioni della CU 2017 codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato l’ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto
non ha operato l’abbattimento.

5. se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza
complementare certificati in più modelli di CU non conguagliati. In questi casi nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.

Passiamo alla Sezione I del Quadro “C”, nella casella di colonna 1, dei righi da C1 a C3, denominata “Tipologia di reddito”, indicheremo uno dei seguenti codici che identifica il reddito (compilazione obbligatoria):

1. per redditi di pensione (ATTENZIONE. I trattamenti pensionistici integrativi come quelli corrisposti dai fondi pensione, vanno indicati con il codice 2);

2. per redditi di lavoro dipendente o assimilati, nonchè trattamenti pensionistici integrativi;

3. per compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la pensione di vecchiaia, in conformità alle specifiche disposizioni normative;

4. redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato;

5. redditi di lavoro dipendente, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nel registro anagrafico del comune di Campione d’Italia;

6. redditi di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nel registro anagrafico del comune di Campione d’Italia.

Relativamente alla casella di colonna 2, dei righi da C1 a C3, “Indeterminato/Determinato”, questa deve essere compilata solo se la TIPOLOGIA DI REDDITO è diversa da 1 o 6 (pensione), riportando il codice:

— “1” se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato (PUNTO 1 CU COMPILATA);
— “2” se il contratto di lavoro è a tempo determinato (PUNTO 2 CU COMPILATA).

Per ciò che riguarda la casella di colonna 3, dei righi da C1 a C3, qui è da indicare l’importo dei redditi percepiti presenti nella CU2017 al punto 1 (lavoro dipendente a tempo indeterminato) o al punto 2 (lavoro dipendente a tempo determinato) o al punto 3 (pensione).

In presenza di una CU 2017 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per i quali sia stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due righi distinti, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della CU 2016. In questo caso, nel rigo C5 riportare a colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della CU 2016 e a colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7.

N.B.: I dipendenti, che nel corso dell’anno hanno intrattenuto diversi rapporti di lavoro ed hanno chiesto ai successivi sostituti d’imposta di tenere conto dei diversi redditi erogati durante l’anno (cd. conguaglio), devono indicare i dati risultanti dalla Certificazione Unica 2017 rilasciato dall’ultimo datore di lavoro. Qualora il dipendente non si sia avvalso di tale facoltà, deve indicare distintamente i differenti redditi. Se i diversi rapporti di lavoro sono stati intrattenuti col medesimo sostituto d’imposta, quest’ultimo provvederà, di sua iniziativa, ad operare il conguaglio sui redditi corrisposti nei diversi periodi. Pertanto, il CU da questi rilasciato dovrà comprendere i dati relativi a tutti i rapporti di lavoro intrattenuti nell’anno.

N.B.2: Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l’età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Così, relativamente ai compensi percepiti per i lavori socialmente utili:

•se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2017 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell’Irpef (punto 498) e dell’addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

In questo caso indicare:

– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l’importo delle ritenute Irpef;

– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l’importo delle ritenute addizionale regionale.

•se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2017 e le ritenute Irpef e l’addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica.

In questo caso l’importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l’addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all’addizionale regionale e comunale all’Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);

Esaminati i righi C1, C2 e C3 della Sezione I del Quadro “C”, passiamo al rigo C4, “Somme per premi di risultato”.

Nel 2016 è stata reintrodotta la tassazione agevolata dei premi di risultato (prima denominati “somme per incremento della produttività”) e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa.

I lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno d’imposta 2015 abbiano complessivamente percepito redditi non superiori a € 50.000, hanno diritto all’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni premiali d’importo complessivamente non superiore a:

- € 2.000 (in questo caso risultano compilati con codice 1 i punti 571 e/o 577 della CU2017 — vedi oltre);

- € 2.500 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con codice 2 i punti 571 e/o 577 della CU2017 — vedi oltre).

In generale l’imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in questo caso risultano compilati i punti 572 e 574 e/o 578 e 580 della CU2017 — vedi oltre), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. In caso di rinuncia, oppure in mancanza dei requisiti per fruire dell’imposta sostitutiva, i premi vengono assoggettati a tassazione ordinaria.

Se previsto dalla contrattazione di secondo livello, il lavoratore può richiedere che il premio sia erogato sotto forma di benefit con finalità definite, sinteticamente, di rilevanza sociale. I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposta, entro i limiti d’importo del premio sopra indicati.

Se percepiti, i premi di risultato vanno obbligatoriamente indicati in dichiarazione, al fine di:

  • confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, sia essa sostitutiva od ordinaria (es. confermare la tassazione agevolata in presenza dei requisiti per fruirne: reddito 2015 < € 50.000) (es. confermare la tassazione ordinaria in assenza dei requisiti per l’agevolata: reddito 2015 ≥ € 50.000)
  • modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, da sostituiva a ordinaria o viceversa (es. il datore ha applicato la tassazione agevolata ma non vi erano i requisiti per fruirne: reddito 2015 ≥ € 50.000) (es. il datore ha applicato la tassazione ordinaria ma vi erano i requisiti per l’agevolata: reddito 2015 < € 50.000)
  • consentire la corretta determinazione del BONUS IRPEF.

Nello specifico, possono verificarsi le situazioni particolari di seguito descritte

- Il contribuente, avendo avuto nel 2016 più rapporti di lavoro, ed essendo quindi in possesso di più CU2017, potrebbe aver percepito premi di da più datori di lavoro e quindi aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore ai limiti previsti. Potrebbe essere dunque necessario assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei premi percepiti che eccede il limite dei € 2.000 o € 2.500. Occorrerà quindi compilare tanti righi C4 quante sono le CU2017 in possesso del contribuente.

- Il datore di lavoro potrebbe aver applicato la tassazione agevolata in favore di un contribuente privo dei requisiti per fruirne (es. reddito complessivo 2015 ≥ € 50.000). In tal caso il contribuente dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i premi ricevuti.

- Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione ordinaria (perché più conveniente o perché privo dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva.

- Il contribuente potrebbe dover assoggettare a tassazione sostitutiva (perché più conveniente o perché in possesso dei requisiti) i premi ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta ordinaria.

In presenza di più CU2017 non conguagliate o in presenza di più premi di risultato indicati nella stessa CU2017 occorre compilare più righi C4, utilizzando ulteriori moduli contenenti il quadro C.

Ora, per quanto riguarda la colonna 1 del rigo C4, casella “Tipologia limite”, qui si dovrà riportare il codice indicato nel punto 571 o 577 della CU2017, che può essere:

1 — se il limite del premio è pari a € 2.000

2 — se il limite del premio è pari a € 2.500 (l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione)

Nella colonna 2 del rigo C4, casella “Somme tassazione ordinaria”, si deve indicare l’importo risultante dal punto 576 (o 582) della CU 2017.

Nella colonna 3 del rigo C4, casella “Somme imposta sostitutiva”, si dovrà indicare l’importo risultante dal punto 572 (o 578) dei modelli di CU 2017.

Nella colonna 4 del rigo C4, casella “Ritenute imposta sostitutiva”, si dovrà indicare l’importo risultante dal punto 574 (o 580) della C.U. 2017.

Nella colonna 5 del rigo C4, casella “Benefit”, si dovrà indicare l’importo risultante dal punto 573 (o 579) della CU 2017.

Nelle colonne 6 e 7 del rigo C4, le caselle “Tassazione ordinaria” e “Tassazione sostitutiva” sono tra loro alternative e la compilazione di una delle due è obbligatoria al fine di esprimere la scelta della tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei premi, sia se si intende confermarla, sia se si deve o si vuole modificarla, coerentemente con la situazione in cui il contribuente si trova.

Ad esempio, se si è in possesso dei requisiti e si vuole confermare l’imposta sostitutiva applicata dal datore di lavoro (punto 572 e 574 compilati), andrà barrata la casella tassazione sostitutiva. Oppure ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva (punto 572 e 574 compilati), ma si è privi dei requisiti per fruirne, andrà barrata la casella tassazione ordinaria. O ancora ad esempio, se il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (punto 576 compilato), ma si è in possesso dei requisiti per la sostitutiva, andrà barrata la casella tassazione sostitutiva.

In presenza di più CU2017 ove siamo indicati premi di risultato, e quindi in caso di compilazione di più righi C4, la scelta della tassazione ordinaria o sostitutiva va effettuata, barrando la relativa casella, solo sul primo rigo compilato.

Terminiamo l’analisi della Sezione I del Quadro C con il rigo C5 “Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni”: qui dovremo indicare in colonna 1 (“Lavoro dipendente”) il numero di giorni relativi al periodo di LAVORO DIPENDENTE riportati nel punto 6 della CU2017, oppure indicare in colonna 2 (“Pensione”) il numero di giorni relativi al periodo di PENSIONE riportati nel punto 7 della CU2017.

In caso di più redditi di lavoro o più pensioni, indicare il numero totale dei giorni, tenendo conto che i giorni che eventualmente si sovrappongono devono essere considerati una volta sola.

Per i periodi di contemporanea sussistenza di due rapporti di lavoro (ad esempio due part-time o un reddito da lavoro dipendente ed uno di pensione), il relativo numero di giorni compresi nei vari periodi deve essere indicato una sola volta. Infatti, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura ordinaria (non in misura doppia), nei casi di contemporanea presenza di due o più rapporti.

Qualora il lavoratore dipendente abbia avuto diversi rapporti di lavoro e non abbia chiesto a ciascuno dei successivi sostituti d’imposta di tenere conto dell’operato del precedente (in presenza quindi di più righi del quadro C compilati), occorre indicare in questa casella la somma dei giorni indicati nei punti 6 della CU 2017.

In caso di presenza sia di reddito di lavoro che di pensione, la somma dei relativi giorni non può superare 365.

In caso di rapporto di lavoro part-time le detrazioni spettano per l’intero periodo, anche se la prestazione lavorativa è stata resa per un orario ridotto.

Quando, come nel caso di colf e badanti, il datore di lavoro non rilascia il modello CU perché non obbligato, si dovranno determinare i giorni comprendendo le festività, i riposi settimanali e sottraendo i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione (esempio aspettativa senza corresponsione di assegni).

Passiamo alla Sezione II (“Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”), costituita dai righi C6, C7 e C8.

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d’imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l’importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

a) assegni periodici percepiti dal coniuge, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge (c.d. “contributo casa”). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio. È importante sapere che se il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno o il “contributo casa” si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;

b) assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;

c) compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione (art. 53, comma 1, del TUIR), e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);

d) compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

e) indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

f) rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell’ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l’intero ammontare;

g) compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e) del TUIR).

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

Nella colonna 1 del rigo C6, casella “Assegno del coniuge”, si dovrà barrare questa casella se nella colonna 2 vengono dichiarati gli assegni periodici percepiti dal coniuge (indicati nel punto 5 del CU).

Nella colonna 2 del rigo C6, casella “Reddito”, si dovrà riportare l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto 4 o nel punto 5 della CU 2017.

Passiamo alla Sezione III (“Ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef”), costituita dai righi C9 e C10.

Qui, sulla base delle aliquote e scaglioni di reddito determinate dall’art. 11 del Tuir

e considerando l’art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che ha introdotto l’addizionale all’Irpef di competenza delle Regioni, andremo ad indicare nel rigo C9 le ritenute IRPEF presenti al punto 21 della CU2017 (il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II)

Nel caso in cui a seguito delle detrazioni di legge (per carichi di famiglia, per lavoro dipendente, ecc.), l’Irpef ordinaria risulti pari a zero o negativa, non è dovuta nemmeno l’addizionale regionale.

(Quindi, posto che l’obbligo di assoggettamento all’addizionale è previsto solo per i soggetti per i quali è effettivamente dovuta l’Irpef (cioè soggetti non a credito o con saldo zero), sono esonerati dall’addizionale i possessori di redditi:

  • esenti da Irpef o tassati con imposte sostitutive Irpef;
  • soggetti a tassazione separata).

Con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro.

Nel rigo C10 (“Ritenute addizionale regionale”) andremo invece ad indicare l’addizionale regionale presente al punto 22 della CU2017 (il totale dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II).

Qualora il lavoratore sia in possesso di soli redditi di lavoro dipendente derivanti da diversi rapporti di lavoro intrattenuti nel corso del 2015, senza che abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dell’operato del precedente (cd. conguaglio), nella casella in esame occorre indicare la somma delle ritenute riportate al punto 21 delle diverse Certificazioni Uniche.

In presenza di una Certificazione Unica 2017 che certifichi anche, o esclusivamente, redditi derivanti da compensi per lavori socialmente utili vedere sopra, il paragrafo dedicato, nella Sezione I.

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque indicare gli importi totali delle stesse comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione. Devono indicare inoltre nel rigo F5 del quadro F l’importo che non è stato trattenuto.

Passiamo adesso alla Sezione IV del Quadro “C”, ed esaminiamo i righi C11, C12 e C13.

Nel rigo C11 (“Ritenute acconto addizionale regionale”) indicheremo l’acconto 2016 dell’addizionale comunale presente al punto 26 della CU2017.

Nel rigo C12 (“Ritenute saldo addizionale comunale 2016”) indicheremo il saldo 2016 dell’addizionale comunale presente al punto 27 della CU2017.

Nel rigo C13 (“Ritenute acconto addizionale comunale”) indicheremo l’acconto 2017 dell’addizionale comunale presente al punto 29 della CU2017.

Qualora si fosse in possesso di più CU2017 facenti riferimento a redditi non conguagliati da un medesimo datore di lavoro, sarà necessario riportare la somma di tutte le ritenute subite.

Consideriamo adesso la Sezione V (“Bonus Irpef”), con il rigo C14.

È riconosciuto un credito, denominato BONUS IRPEF, ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ed alcuni redditi assimilati) la cui imposta sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Per l’anno 2016 l’importo del credito è di € 960 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.000 ; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.000.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono le quote di reddito esenti previste per ricercatori, docenti universitari e lavoratori rientrati in Italia (punti 466 — TIPOLOGIA ESENZIONE e 467 — PARTE REDDITO ESENTE della CU2017), mentre non concorrono le somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (punto 478 — QUOTA TFR della CU2017).

Il BONUS IRPEF è indicato nei punti 391 (CODICE BONUS) e 392 (BONUS EROGATO) della CU2017 e deve essere obbligatoriamente riportato in dichiarazione, di modo che possa essere confermato o ricalcolato l’ammontare del credito, tenendo conto di tutti i redditi indicati nel modello 730, e il bonus spettante, il quale verrà indicato nel prospetto di liquidazione (modello 730–3).

Se il datore di lavoro non ha erogato in tutto o in parte il BONUS IRPEF, il credito verrà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Se invece il BONUS IRPEF risulta in tutto o in parte non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro verrà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi.

In colonna 1 del rigo C14 andrà inserito il codice indicato nel punto 391 della CU2017, ovvero:

1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella successiva colonna BONUS EROGATO va riportato l’importo presente nel punto 392 della CU2017.

2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus, ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la successiva colonna BONUS EROGATO.

In colonna 2 del rigo C14 si dovrà riportare l’importo del bonus erogato indicato nel punto 392 della CU2017.

In nessun caso deve essere riportato nel modello 730 l’importo del bonus riconosciuto ma non erogato indicato nel punto 393 della CU2017.

In colonna 3 si dovrà riportare il codice indicato nel punto 466 della CU2017.

In colonna 4 si dovrà riportare l’importo indicato nel punto 467 della CU2017.

In colonna 5, infine, si dovrà riportare l’importo indicato nel punto 478 della CU2017.

Da precisare che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati.

Presenza di più Certificazioni
1) In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:
– nella colonna 1 “Codice bonus” va riportato:
•il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.
•Il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
– nella colonna 2 “Bonus erogato” va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.

Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 466 (o nel punto 468), per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice.

– nella colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica;
Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati.
Se nei modelli di Certificazione Unica sono indicati codici diversi nel punto 461, per la compilazione delle colonne 3 e 4, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice:
– nella colonna 3 va riportato il codice indicato nel punto 462 della Certificazione Unica;
– nella colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 nei modelli di Certificazione Unica non conguagliati per cui nel punto 461 è stato indicato lo stesso codice;
Si precisa che nel caso in cui si sia reso necessario compilare più righi C14, le colonne 1, 2 e 5 devono essere compilate solo nel primo dei righi utilizzati.

2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 391, 392, 462, 463 e 473 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio.
Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.
Se nel modello di Certificazione Unica conguagliata sono compilati i punti 466 e 468, è necessario compilare distinti righi per ciascun codice secondo le indicazioni precedentemente fornite.

3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Il Quadro “C” termina con la Sezione VI “Altri dati”, costituita dal rigo C15.

Qui, nella colonna 1, “Reddito al netto del contributo pensioni”, si dovrà riportare l’importo indicato nel punto 453 della Certificazione Unica 2017, relativo all’ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS, al netto del contributo “pensioni” già trattenuto (articolo 1, commi 486 e 487, legge 27 dicembre 2013 n.147).

Nella colonna 2, “Contributo di solidarietà”, si dovrà riportare l’importo indicato nel punto 451 della Certificazione Unica 2017, relativo all’ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta.

A carico dei titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art.2. comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 e decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

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