Detrazioni fiscali a favore dell’inquilino sull’affitto dell’abitazione

AG Servizi
7 min readOct 26, 2020

Attraverso il Modello 730 è possibile portare in detrazione l’affitto pagato per l’abitazione principale, ovvero quella in cui il contribuente ha fissato la sede della propria dimora abituale.

I requisiti essenziali per portare in detrazione l’affitto pagato sono:

  • l’ esistenza di un contratto di locazione registrato;
  • l’utilizzo dell’immobile in affitto come abitazione principale.

A questi requisiti essenziali si possono aggiungere poi alcune specificità in relazione a determinate esigenze o condizioni.

E’ possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli affitti pagati in questi casi:

  • Inquilini a basso reddito con contratto a canone libero (contratto 4+4, Legge 431/1998);
  • Inquilini a basso reddito con contratto a canone concordato;
  • Giovani che vivono in affitto con età compresa tra i 20 e 30 anni;
  • Lavoratori che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza.
  • Studenti universitari fuori sede.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, il contribuente si trovi in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.

La detrazione dell’affitto è calcolata in base al reddito complessivo. Se il rimborso spettante è superiore all’imposta dovuta dal contribuente, verrà riconosciuto un credito pari alla detrazione che non ha trovato capienza nell’Irpef.

Detrazioni a favore degli inquilini a basso reddito su contratti di locazione a libero mercato ad uso abitativo

Per tutti gli inquilini a basso reddito titolari di contratti di locazione, a condizione che tale contratto sia stipulato o rinnovato ai sensi della L. n. 431/1998 (contratti a libero mercato) e l’unità immobiliare locata sia adibita ad abitazione principale sono previste, dal 2007, delle detrazioni pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Il beneficio può essere fruito anche se il contratto è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, visto che in base all’art. 2, comma 6, si intende rinnovato ai sensi della stessa Legge.

Analogamente, la detrazione può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge.

Nel caso di contratto di locazione cointestato a più soggetti (spesso è cointestato tra coniugi), la detrazione spetta a ciascuno per la propria quota, considerando il reddito del singolo: pertanto, potrebbero esserci casi in cui solo alcuni cointestatari beneficiano della detrazione perché hanno il reddito sufficientemente basso. Ad esempio, nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta al 50% a ognuno in relazione al loro reddito.

Queste detrazioni sono riconosciute sotto forma di credito d’imposta anche qualora fossi incapiente, cioè quando l’imposta che devi versare al netto delle detrazioni per familiari a carico e per i vari tipi di reddito dichiarato è inferiore alla detrazione che ti spetta.

Detrazioni su contratti di locazione a canone controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale

Solo per i titolari di contratti di locazione a canone controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a norma quindi degli artt. 2, c. 3, e 4, cc. 2 e 3, L. n. 431/1998, la detrazione d’imposta è, dal 2007, pari a:

  • 495,79 euro nel caso in cui il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 247,89 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

In questo caso ha una agevolazione fiscale anche il proprietario, consistente in un abbattimento ulteriore del 30% sull’imponibile del canone di locazione.

Detrazioni su contratti di locazione di lavoratori dipendenti trasferiti per motivi professionali

Sui contratti di locazione di lavoratori dipendenti trasferiti per motivi professionali è prevista una detrazione d’imposta pari pari a:

  • 991,59 euro nel caso in cui il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 495,79 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Per ottenere l’agevolazione bisogna, però, rispettare determinati requisiti:

  • essere titolari di contratto di lavoro dipendente;
  • trasferire la residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che disti almeno 100 km dal comune di provenienza o in una regione diversa da quella di provenienza;
  • essersi trasferito nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione, che spetta nei primi tre anni dalla variazione della residenza.

Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2018, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2018, 2019 e 2020.

Se nel corso dell’anno in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta solo a partire dal periodo d’imposta (anno) successivo.

Esempio: se il lavoratore si dimette nel corso del 2019, ha ancora diritto alla detrazione per il 2019, ma non ne può più usufruire a partire dal 2020.

Detrazioni su contratti di locazione di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni

Relativamente ai contratti di locazione di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni è prevista (per i primi tre anni di canone) una detrazione pari a:

  • 991,59 euro nel caso in cui il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2019, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta.

Se il contratto viene stipulato da più conduttori e solo uno ha i requisiti di età, quest’ultimo potrà fruire della detrazione soltanto per la sua quota.

L’immobile deve essere diverso da quello destinato ad abitazione principale dei genitori.

Detrazioni su contratti di locazione per studenti fuori sede

Anche gli studenti fuori sede possono avere delle agevolazioni quando firmano un contratto per affittare un appartamento.

La detrazione IRPEF è pari al 19% dei canoni annui versati al proprietario.

In totale la quota non può essere maggiore di 2.633,00 euro.

Uno sconto fiscale del 19% su un massimo di 2.633,00 euro sostanzialmente significa riavere indietro 500,27 euro ogni anno tramite la dichiarazione dei redditi. In pratica, viene fuori all’incirca almeno un mese di affitto gratis.

La detrazione è valida per chi ha un contratto di affitto regolarmente registrato ad uno studente universitario iscritto ad una facoltà pubblica o privata oppure:

  • ad un istituto tecnico superiore (un Its) in quanto assimilabile ai fini fiscali ai corsi universitari;
  • ad un Conservatorio di musica o ad un istituto musicale pareggiato.

Nessuna detrazione, invece, per l’affitto di chi frequenta corsi post-laurea, cioè master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione in Italia o all’estero.

Questa è l’unica ipotesi in cui il contratto può essere intestato al genitore, piuttosto che al figlio studente universitario.

La detrazione trova applicazione, soltanto se l’università presso cui lo studente è iscritto disti almeno 100 Km dal proprio Comune di residenza. Università che dovrà inoltre trovarsi in una provincia diversa da quella di residenza.

Il caso dell’inquilino moroso

Il reddito derivante dalla locazione di fabbricati non deve essere dichiarato se il contribuente dimostra di non aver percepito i relativi canoni.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6911/2003.

La giurisprudenza di legittimità in materia è contrastata.

Dove vanno indicate le spese da detrarre nel 730

Nel quadro E, al rigo E72 va indicato il pagamento dell’affitto in caso di trasferimento per motivi di lavoro, nel rigo E71, riportando a colonna 1 il codice corrispondente alla condizione dell’inquilino:

  • 1, per l’abitazione principale;
  • 2, per i contratti a canone convenzionale;
  • 3; per l’affitto ai giovani di età compresa tra 20 e 30 anni.

Andrà compilato invece il Rigo E8/E10, cod. 18 del modello 730/2020 in caso di detrazione dell’affitto a favore dello studente fuori sede.

I documenti da conservare

  • Contratto di locazione registrato su cui risulti la norma ai sensi della quale è stato stipulato il contratto;
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
  • Contratto di lavoro dipendente, oppure la certificazione unica che attesta la qualifica di lavoratore dipendente nel caso di detrazioni su contratti di locazione di lavoratori dipendenti trasferiti per motivi professionali.

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