Detrazione spese mediche per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (Rigo E2–730/2018), ex art. 15, co. 2, del TUIR (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.8).
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 5) e nel limite massimo di 6.197,48 € annui.
Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730–3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.7).
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.
Per godere della detrazione spese mediche occorre disporre (e conservare) della seguente documentazione:
- fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati;
- certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo;
- certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione.