Detraibilità al 19% delle spese sanitarie sostenute nell’interesse proprio e dei familiari a carico
Le spese sanitarie vere e proprie con detrazione del 19% delle spese sostenute nel 2017, per importi di spesa superiori alla franchigia di € 129,11 vanno indicate nei Righi E1 — E3. In particolare si potrà indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute per:
- ♦ prestazioni chirurgiche;
Rientrano tra questi oneri le seguenti spese inerenti a prestazioni chirurgiche per:
- l’anestesia;
- l’acquisto del plasma sanguigno necessario per l’operazione;
- le rette di degenza compresa, come specifica la Circ. Min. 122 del 1/6/99, la differenza di classe dovuta al numero dei letti della camera del malato e alla presenza del bagno nella stessa (sono invece sempre escluse le spese di pernottamento dei parenti del malato, gli addebiti per l’utilizzo di apparecchi telefonici o televisivi installati nella stanza di ricovero e, in genere, le spese per i bisogni non essenziali del malato);
- i medicinali utilizzati per l’intervento.
N.B.: Le spese per gli interventi di chirurgia estetica sono detraibili solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.
N.B.2: Non sono detraibili le spese di trasporto in ambulanza. Sono, invece, detraibili le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
2. ♦ analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni (compreso l’importo del ticket eventualmente pagato) quali ad esempio:
- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi;
- TAC;
- laser;
- ecografia;
- chiroterapia;
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione;
- sedute di fisioterapia;
- dialisi;
- cobaltoterapia;
- iodioterapia;
- neuropsichiatria;
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo;
- anestesia epidurale;
- inseminazione artificiale;
- indagini di diagnosi prenatale;
- altri esami complessi e terapie particolari.
3. ♦ prestazioni specialistiche, rese da un medico che ha conseguito la specializzazione, comprese le prestazioni rese dagli odontoiatri per la cura delle malattie della bocca e dei denti, le prestazione sanitarie per finalità terapeutiche rese da psicologi e psicoterapeuti, le prestazioni rese dai massofisioterapisti (che abbiano conseguito il diploma specifico entro il 17 marzo 1999).
Per la detraibilità di queste spese è necessario che la specializzazione e la diagnosi risultino dalla carta intestata, dalla parcella o dalla fattura / ricevuta fiscale, rilasciata dal medico specialista.
4. ♦ le spese mediche per perizie medico legali (Circ. Min. 95 del 12/5/00);
5. ♦ l’acquisto (o l’affitto) di protesi sanitarie quali ad esempio:
- protesi dentarie ed apparecchi correttivi di malformazioni dentarie o di difetti della masticazione;
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi);
- liquidi per lenti a contatto;
- apparecchi auditivi per non udenti;
- apparecchi ortopedici;
- arti artificiali (ad esclusione di quelli per la deambulazione da indicare nel rigo E3);
- stimolatori cardiaci;
- protesi fonetiche.
6. ♦ prestazioni rese da un medico generico, comprese quelle per visite e cure di medicina omeopatica;
7. ♦ ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad un intervento chirurgico;
N.B.: Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se per motivi di salute, non possono essere considerate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.
N.B.2: In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero (casa di cura), la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all’assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto. Se l’anziano è anche portatore di handicap, in base alla L. 05/02/92 n.104, l’onere sostenuto per il ricovero deve essere indicato nel rigo E25 (spese mediche di assistenza per portatori di handicap).
N.B.3: Rientrano tra le spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale.
8. ♦ acquisto di medicinali;
N.B.: La detrazione di spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità) posto sulla confezione di ogni medicinale nonché il codice fiscale del destinatario.
N.B.2: Per quanto riguarda la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, che siano prodotti fitoterapici, pomate, colliri, o altro, la Ris. n. 396/E precisa che non può essere equiparata a quella per i medicinali, né ad altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta.
Inoltre la Ris. n. 256/E del 20/06/08 specifica che gli integratori alimentari acquistati dietro prescrizione medica non possono essere ammessi alla detrazione d’imposta del 19 %, in quanto in ragione della loro composizione si qualificano come prodotti appartenenti all’area alimentare.
9. ♦ acquisto o affitto di attrezzature sanitarie quali ad esempio:
- apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna;
- apparecchio per l’aerosol;
10. ♦ acquisto di dispositivi medici di vario tipo, di cui si elencano di seguito quelli di uso più comune:
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Penna pungidito e lancette per la misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza, ovulazione o menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo e trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari o la celiachia
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
N.B.: Tali dispositivi medici possono essere detratti a condizione che sullo scontrino fiscale o sulla fattura risulti chi sia il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo medico sia contrassegnata dalla marcatura.
11. ♦ spese relative al trapianto di organi, comprese, come specificato nella Circ. Min. 122 del 1/6/99, quelle relative al trasferimento dell’organo sul luogo dell’intervento, ammesso che la relativa fattura sia intestata al contribuente;
12. ♦ spese sanitarie sostenute per cure termali (escluse le spese di soggiorno per il loro svolgimento) se documentate dalla prescrizione medica;
13. ♦ spese di assistenza specifica sostenute per:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
N.B.: Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere indicati anche gli importi dei ticket pagati.
N.B.2: La spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata come sanitaria, nemmeno se accompagnata da certificato medico che prescriva attività motoria.
N.B.3: Le suddette spese mediche sono detraibili anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico.
N.B.4: Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie del defunto sostenute da loro dopo il decesso.
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