Decreto Rilancio: Superbonus 110%

AG Servizi
8 min readJun 11, 2020

Che cos’è

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha dato il via in Italia ai nuovi superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus).

Il Superbonus 110% non è altro che una detrazione IRPEF sul modello dei già conosciuti ecobonus e sismabonus di cui alza l’aliquota, aprendo però la porta anche ad altri interventi, relativi in sostanza agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e miglioramento sismico (sisma bonus), oltre che per l’istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Quando si applica

Il superbonus 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (art. 119, comma 1).

La detrazione fiscale sarà erogata in 5 anni (5 rate di pari importo) invece di 10, cedibile anche alle banche e abbinabile allo sconto in fattura (articoli 121 e 122 del decreto) .

Chi può accedere al superbonus

Per quanto riguarda i soggetti che possono godere dei superbonus del 110%, l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:

  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Superbonus e seconda casa?

Il superbonus 110% è previsto su tutti gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Così gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro. Quindi, la seconda casa in condominio è sempre inclusa nel superbonus.

In sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case. Infatti, per quanto riguarda le parti di pertinenza condominiale cioè le facciate (impianto comune condominiale), qualunque condomino ha diritto a fruire del Superbonus.

Il Superbonus è ammesso anche su unità immobiliari, anche edifici unifamiliari, ma solo adibite ad abitazione principale mentre non è previsto sulle seconde case. La seconda casa unifamiliare è quindi esclusa, tranne che per il Sismabonus (per cui è inclusa anche la seconda casa unifamiliare).

Le piccole unità plurifamiliari paiono assimilabili a condominio.

Ne consegue che chi abita in condominio non può beneficiare del Superbonus per interventi riguardanti solo la sua unità immobiliare, a meno che il suo intervento si sommi ad un intervento centralizzato qualificante per il Sismabonus.

Normativa da seguire

In questi interventi devono essere rispettati il Decreto 19 Febbraio 2007, il Decreto 11 Marzo 2008, e tutti i requisiti minimi previsti dal D. M. 26 Giugno 2015.

Tipologie di interventi detraibili

L’aliquota di detrazione al 110% rappresenta un incremento dell’ulteriore aliquota di detrazione già prevista dall’articolo 14 DL 63/2013 (ordinariamente con aliquota del 65% e in alcuni casi del 50%).

— INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’articolo 119, comma 4, cit. dispone che la detrazione al 110% è prevista per 3 tipologie di interventi di riqualificazione energetica trainanti:

A) Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi.

B) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

C) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Detti interventi sono definiti “trainanti” in quanto in grado di estendere l’aliquota di detrazione al 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui al citato articolo 14 D.L. 63/2013, per le colonnine per le auto elettriche e per gli impianti per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, purché svolti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra. Con riferimento a quest’ultimi, si evidenzia che per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e accumulatori, la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

— INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Anche le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici rientrano nel Superbonus 110% (Sismabonus 110%), sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

In particolare i lavori di miglioramento sismico ammessi a beneficiare del Sismabonus al 110% sono:

  • lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (l’agevolazione ordinaria è del 50%);
  • lavori che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (l’agevolazione ordinaria è del 70% su case singole e del 75% nei condomìni);
  • lavori che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (l’agevolazione ordinaria è dell’80% su case singole e del 85% nei condomìni);
  • spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione (cd. Sismabonus acquisti) in zona sismica 1, 2 e 3. Non hanno diritto al Superbonus i lavori in zona sismica 4, la meno pericolosa.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il costo della polizza sarà detraibile al 90%.

— FOTOVOLTAICO E SISTEMI DI ACCUMULO

Il superbonus 110% si applica anche al fotovoltaico purché l’installazione avvenga assieme agli interventi precedenti.

Nel dettaglio la misura si applicherà all’installazione di impianti fv connessi alla rete elettrica su edifici fino ad un massimo di spesa di 48.000 €. O nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. In caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW.

La detrazione è riconosciuta anche all’installazione “contestuale o successiva” di sistemi di accumulo integrati al fotovoltaico e, in entrambi i casi, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.

— COLONNINE PER LA RICARICA DI AUTOVEICOLI

Infine il bonus si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche negli edifici. Anche in questo caso la richiesta è legata ad un contesto di riqualificazione edilizia.

Requisiti fondamentali degli interventi

E’ fondamentale tener ben presente che per accedere all’ecobonus 110% sarà necessario che questi interventi rispettino queste 2 condizioni:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape).

Superbonus: la cessione del credito e lo sconto in fattura

Per usufruire del superbonus ci sono diverse possibilità:

  • il contribuente può utilizzare per sé il credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20.000 € disporrà di un credito di 22.000 € e potrà pagare per 5 anni 4.400 € di tasse in meno;
  • oppure il contribuente potrà trasferire alla ditta il credito (ottenendo quindi uno sconto in fattura che porterebbe in sostanza la spesa a zero), che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, ottenendo quindi immediatamente soldi liquidi, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse;
  • oppure, qualora l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca

Il visto di conformità, requisito necessario per poter cedere il credito

Per poter cedere il super bonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti di diritto. Il visto potrà essere rilasciato da:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi;
  • CAF.

Senza il visto di conformità, che potrà essere anche negato a causa di vizi procedurali, non si potrà ottenere la cessione del credito.

Superbonus 110% e Bonus facciate

In merito al bonus facciate, ossia la possibilità di detrarre dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%.

Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

A tal proposito però si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

Il comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio individua anche le sanzioni che verranno applicate ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli.

In particolare, ferma l’applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato, nel caso in cui i suddetti tecnici rilascino documentazione infedele saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele.

Tali soggetti, inoltre, sono chiamati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne formano e, comunque, non inferiore a 500 mila euro. Ciò al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Ad ogni modo la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporterà la decadenza dal beneficio per chi ha sostenute le spese.

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