Decreto Rilancio: Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo

Di cosa si tratta
Il 19 Maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il cd. “Decreto Rilancio”).
L’articolo 28 del Decreto suddetto introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività, non cumulabile col credito d’imposta per botteghe e negozi dell’articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”). In sostanza il “Bonus Affitto” già previsto dal Decreto Cura Italia è stato esteso dal Decreto Rilancio a tutte le locazioni commerciali e non solo ai locali C1. Esso sarà riconosciuto per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.
Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto. In caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Chi può usufruire del Credito di Imposta
Possono accedere al credito d’imposta:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
- le strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dai ricavi e compensi. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno;
- gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quali canoni di locazione spetta il Bonus Affitti
Il credito d’imposta spetta relativamente ai canoni di marzo, aprile e maggio. Mentre per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per i canoni di Aprile, Maggio e Giugno.
La misura del Credito di Imposta
Il credito d’imposta è previsto in misura differenziata a seconda del contratto in dipendenza del quale l’immobile è nella disponibilità del soggetto beneficiario:
- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale);
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (ai mesi di aprile, maggio, giugno 2020 per le strutture ricettive con attività solo stagionale).
Requisiti
Relativamente ai requisiti necessari per beneficiare del Credito d’Imposta, imprese e professionisti possono accedervi purché:
- nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 abbiano registrato una diminuzione pari almeno al 50% del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, rispetto al mese corrispondente nel periodo d’imposta precedente (cfr. quinto comma dell’articolo 28 del Decreto). Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale. Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. L‘Agenzia delle Entrate inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.
- i ricavi o compensi da loro conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 2019 per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare) non siano superiori a 5 milioni di euro (fatta eccezione per strutture alberghiere che potranno beneficiare del Credito d’Imposta quale che fosse il loro volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente);
- il canone corrisposto dai conduttori sia riferibile ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o ancora all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. E’ evidente come il legislatore abbia inteso estendere il beneficio del Credito d’Imposta anche a soggetti non appartenenti al ceto commerciale, ricomprendendo, tra i beneficiari dello stesso, anche gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali per lo svolgimento della loro attività istituzionale si servano di immobili in locazione, leasing o concessione.
Modalità di utilizzo del Credito di Imposta
Relativamente alle modalità di utilizzo di tale Credito d’Imposta, il contribuente potrà scegliere se utilizzarlo in sede di:
a) dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui ha pagato i canoni; se il canone di locazione viene pagato in parte o in ritardo si potrà fruire del bonus affitti successivamente al pagamento. Tuttavia, il bonus è legato a pagamenti avvenuti nel corso del 2020.
b) compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.
c) cessione (ai sensi dell’art.122 del Decreto). E’ possibile scegliere per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Qualora il credito venga ceduto, il cessionario può utilizzare il credito di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Se i cessionari sono esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.
Il credito di imposta è compensabile o cedibile al locatore in conto affitti, ovvero in conto pagamento canoni. Oppure, il credito è cedibile anche agli istituto bancari.
