DECRETO-LEGGE n. 30 del 13 marzo 2021: Misure urgenti Covid
Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID19 e interventi di sostegno per lavoratori con gli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13–03–2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTI gli articoli 32 e 117, commi 2 e 3, della Costituzione;
VISTO l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
RITENUTA inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prevedere interventi di sostegno per lavoratori con gli minori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, della durata dell’infezione da SARS Covid-19, nonché alla durata della quarantena, del figlio;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia e delle finanze, per le pari opportunità e la famiglia, per la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art.1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19)
- — Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui
territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma
16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si
applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona
arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del
decreto-legge n. 33 del 2020. - — Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai
provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020
per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera
c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con
ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma
16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo
monitoraggio disponibile. - Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai
provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,
nonche’ ulteriori, motivate, misure piu’ restrittive tra quelle
previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave. - Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile
2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle
quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e’
consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola
abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale
compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone
ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di
anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilita’
genitoriale e alle persone con disabilita’ o non autosufficienti
conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e’ consentito
nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona
rossa. - Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio
nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure
stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge
n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e’ consentito,
in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo. - Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del
decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero
della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruita’ dal punto di vista
quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in
sede locale. - La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020.
Art.2 (Congedi per genitori e bonus baby-sitting)
- Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici,
lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, puo’
svolgere la prestazione di lavoro in modalita’ agile per un periodo
corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione
dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata
dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
di contatto ovunque avvenuto. - Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa
essere svolta in modalita’ agile, il genitore lavoratore dipendente
di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente
all’altro genitore, puo’ astenersi dal lavoro per un periodo
corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione
dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata
dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della
quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e’
riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita’ in situazione
di gravita’ accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per
le quali sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per
i quali sia stata disposta la chiusura. - Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, e’
riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di
cui al comma 8, un’indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita’ e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. - Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli
32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai
genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione
dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, di durata
dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della
quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel
congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennita’ di cui al comma
3 e non sono computati ne’ indennizzati a titolo di congedo
parentale. - In caso di figli di eta’ compresa fra 14 e 16 anni, uno dei
genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita’ ne’ riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro. - I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori
autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore
sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio
biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono
scegliere la corresponsione di uno o piu’ bonus per l’acquisto di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di
cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia
di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il
bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per la prima infanzia. Il bonus e’ altresi’ riconosciuto ai
lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla
comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del
numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi
integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo e’ incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al
presente comma puo’ essere fruito solo se l’altro genitore non accede
ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. - Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro
in modalita’ agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure
non svolge alcuna attivita’ lavorativa o e’ sospeso dal lavoro,
l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e
5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di
altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che
non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6. - I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalita’
operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono
stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle
finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui
al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. - Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo,
e’ autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021. - Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino
al 30 giugno 2021. - Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di
euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 3. - Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita’ di cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art.3 (Disposizioni finanziarie)
- Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 3,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di
euro per l’anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di
euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro
nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l’anno
2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029,
3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a
decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli
effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro
per l’anno 2023, 1,54 milioni di euro per l’anno 2024, 1,85 milioni
di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2,59
milioni di euro per l’anno 2027, 2,9 milioni di euro per l’anno 2028,
3,19 milioni di euro per l’anno 2029, 3,48 milioni di euro per l’anno
2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031. - Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l’anno 2021,
0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37
milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di
euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l’anno 2027, 2,67 milioni di
euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro
nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l’anno 2023, 1,54
milioni di euro per l’anno 2024, 1,85 milioni di euro per l’anno
2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2,59 milioni di euro per
l’anno 2027, 2,9 milioni di euro per l’anno 2028, 3,19 milioni di
euro per l’anno 2029, 3,48 milioni di euro per l’anno 2030 e 3,84
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede: a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da
finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57
milioni di euro in termini di indebitamento netto per l’anno 2021 e,
in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni
di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro
nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026,
2,28 milioni di euro per l’anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028,
2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63
milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di
indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di
euro per l’anno 2023, 1,54 milioni di euro per l’anno 2024, 1,85
milioni di euro per l’anno 2025, 2,2 milioni di euro per l’anno 2026,
2,59 milioni di euro per l’anno 2027, 2,9 milioni di euro per l’anno
2028, 3,19 milioni di euro per l’anno 2029, 3,48 milioni di euro per
l’anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031,
mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 2, comma 9. - L’allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e’ sostituito
dall’allegato 1 annesso al presente decreto. - Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.4 (Entrata in vigore)
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato 1
(importi in milioni di euro)
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| RISULTATI DIFFERENZIALI |
+-------------------------------------------------------------------+
| - COMPETENZA - |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Descrizione risultato differenziale | 2021 | 2022 | 2023 |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Livello massimo del saldo netto da |-196.357 |-157.001 |-138.501 |
|finanziare, tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla presente | | | |
|legge | | | |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Livello massimo del ricorso al | 483.592 | 431.298 | 493.551 |
|mercato finanziario, tenuto conto | | | |
|degli effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | | | |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
| - CASSA - |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Descrizione risultato differenziale | 2021 | 2022 | 2023 |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Livello massimo del saldo netto da |-279.500 |-208.501 |-198.001 |
|finanziare, tenuto conto degli | | | |
|effetti derivanti dalla presente | | | |
|legge | | | |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|Livello massimo del ricorso al | 566.865 | 482.798 | 553.051 |
|mercato finanziario, tenuto conto | | | |
|degli effetti derivanti dalla | | | |
|presente legge (*) | | | |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+
|(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare |
|prima della scadenza o di ristrutturare passivita' |
|preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
+-------------------------------------+---------+---------+---------+