Decreto Legge n. 79 del 08 Giugno 2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

AG Servizi
7 min readJun 10, 2021

Art. 1 — Assegno temporaneo per i figli minori

  1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e’ riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
    a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza,
    residenza e soggiorno
    , il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
    1) — essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione
    europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
    diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
    non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di
    soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
    soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
    semestrale;
    2) — essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in
    Italia;
    3) — essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a
    carico sino al compimento del diciottesimo anno d’eta’;
    4) — essere residente in Italia da almeno due anni, anche non
    continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a
    tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
    semestrale;
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita’, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 2 — Criteri per la determinazione dell’assegno temporaneo per i figli minori

  1. L’assegno a favore dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
  2. Gli importi di cui all’Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilita’.
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 4, comma 3, e’ riconosciuto dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.
    L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita’ al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Art. 3 — Modalita’ di presentazione della domanda e decorrenza

  1. La domanda e’ presentata in modalita’ telematica all’INPS ovvero
    presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
    152, secondo le modalita’ indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.
    Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione
    della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre
    2021, sono corrisposte le mensilita’ arretrate a partire dal mese di
    luglio 2021.
  2. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del
    richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto
    previsto all’articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di
    nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di
    affido condiviso dei minori, l’assegno puo’ essere accreditato in
    misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
  3. L’assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4 — Compatibilita’

  1. Il beneficio di cui all’articolo 1 e’ compatibile con il Reddito
    di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
    secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di
    eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate
    dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
    locali, nonche’, nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile
    2021, n. 46, con le misure indicate all’articolo 3, comma 1, lettere
    a) e b), della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione
    dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del
    decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
  2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
    dell’assegno di cui all’articolo 1, la dichiarazione sostitutiva
    unica (DSU) di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, aggiornata, e’ presentata
    entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a
    quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade
    d’ufficio, ovvero e’ adeguata nel caso in cui i nuclei familiari
    abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno
    temporaneo.
  3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza,
    l’INPS corrisponde d’ufficio, a valere sul limite di spesa di cui
    all’articolo 2, comma 3, l’assegno di cui all’articolo 1
    congiuntamente ad esso e con le modalita’ di erogazione del Reddito
    di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno
    spettante in ciascuna mensilita’ ai sensi di quanto previsto dal
    presente comma. Il beneficio complessivo e’ determinato sottraendo
    dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza
    relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare
    calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo
    2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all’articolo
    2, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019,
    l’assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di
    cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 5 — Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare

  1. A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e’ riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
  2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Art. 6 — Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale

  1. In considerazione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell’ISEE, connesso anche al beneficio di cui all’articolo 1, nonche’, piu’ in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, per l’anno 2021 lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ incrementato di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 30 milioni di
    euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 8.

Art. 7 — Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale

  1. All’articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Ai fini dell’integrazione del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e’ in ogni caso reso disponibile l’importo di 707,4 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il quale e’ trasferito all’INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all’ultimo periodo del comma 12, attribuito dall’INPS medesimo, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
    sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’integrazione degli specifici limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma in ragione delle risultanze del monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.».
  2. A seguito dell’attivita’ di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell’articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del 2021 e in coerenza con le finalita’ ivi indicate, il complessivo limite di spesa per l’anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di cui al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e’ ridotto di 300 milioni di euro ed e’ corrispondentemente incrementato il complessivo limite di spesa per l’anno 2021 relativo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del predetto articolo 8, comma 13.
  3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all’articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e’ effettuata, sulla base del monitoraggio previsto, in base a quanto effettivamente fruito dai datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale per l’anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all’anno 2020.

Art. 8 — Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni
    di euro per l’anno 2021 e agli oneri derivanti dall’articolo 5
    valutati in 1.390 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede
    mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per
    l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
    comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 9 — Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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