DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020, n. 34 [ Decreto Rilancio ] — Titolo I — Salute e sicurezza (Artt. 1 -23)
Art. 1 — Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
- Per l’anno 2020, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e
sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l’obiettivo di implementare e rafforzare
un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e
dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province
autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell’attivita’ di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di
continuita’ assistenziale nonche’ con le Unita’ speciali di
continuita’ assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I
predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati
dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal
Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e
le province autonome organizzano inoltre le attivita’ di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. - Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre
temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse alla gestione dell’isolamento contagiati da
SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome
possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere
ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di
idoneita’, con effetti fino al 31 dicembre 2020. - Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad
implementare le attivita’ di assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le
strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza dei pazienti,
nonche’ il supporto per le attivita’ logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre
2020. - Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita’ pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati
identificati attraverso le attivita’ di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche’ di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall’emergenza in corso, incrementano e indirizzano
le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con
l’obiettivo di assicurare le accresciute attivita’ di monitoraggio e
assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare
i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in
isolamento domiciliare o quarantenati nonche’ per i soggetti cronici,
disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non
autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del
dolore, e in generale per le situazioni di fragilita’ tutelate ai
sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 — S.O. n. 15. A tal
fine, nel rispetto dell’autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei
limiti indicati al comma 10. - Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con
l’introduzione altresi’ dell’infermiere di famiglia o di comunita’,
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le
Unita’ speciali di continuita’ assistenziale e i servizi offerti
dalle cure primarie, nonche’ di tutti i soggetti di cui al comma 4,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare
forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di
lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto
unita’ infermieristiche ogni 50.000 abitanti. Per le attivita’
assistenziali svolte e’ riconosciuto agli infermieri un compenso
lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte
ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime finalita’, a
decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri
in numero non superiore ad 8 unita’ ogni 50.000 abitanti, attraverso
assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al
comma 10. - Al fine di garantire una piu’ ampia funzionalita’ delle Unita’
speciali di continuita’ assistenziale di cui all’articolo 4-bis del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ autorizzata per l’anno 2020
l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. Per la funzionalita’
delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui al periodo
precedente e’ consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita’ speciali di continuita’
assistenziali, ogni Unita’ e’ tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell’attivita’ all’ente sanitario di
competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, in
sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono richiedere
le relative relazioni. - Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei
pazienti e dell’integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
a supporto delle Unita’ speciali di continuita’ assistenziale di cui
all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita’ per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita’ svolte e’
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi. - Per garantire il coordinamento delle attivita’ sanitarie e
sociosanitarie territoriali, cosi’ come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono
all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina. - Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall’emergenza in corso, il fondo
di cui all’articolo 46 dell’Accordo collettivo nazionale 23
marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e’
complessivamente incrementato nell’anno 2020 dell’importo di 10
milioni di euro per la retribuzione dell’indennita’ di personale
infermieristico di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), del
medesimo Accordo collettivo nazionale. A tal fine e’ autorizzata
l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l’anno 2020. - Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020 per l’attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l’attuazione dei
commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui
all’allegato B, che forma parte integrante del presente decreto, a
valere sulle risorse di cui al comma 11. - Per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, e 8 e’ autorizzata, per
l’anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro. Per l’attuazione dei commi
5, 6 e 7 e’ autorizzata, per l’anno 2020, rispettivamente la spesa di
332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro, per un totale
di 407.896.000 euro. Per l’attuazione del comma 9 e’ autorizzata, per
l’anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine e’
conseguentemente incrementato, per l’anno 2020, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l’anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita’
legate alla distribuzione delle centrali operative a livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione
complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e’ riportata nella tabella di cui all’allegato A
che costituisce parte integrante del presente decreto. Per le
finalita’ di cui al comma 5, a decorrere dall’anno 2021, all’onere
complessivo di 480.000.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Le regioni e le province
autonome e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali
provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute nell’apposito
centro di costo “COV-20”, di cui all’articolo 18 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27. Per le finalita’ di cui ai commi 4 e 8, a decorrere
dall’anno 2021, all’onere complessivo di 766.466.017 euro si provvede
a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento. Agli oneri
derivanti dal presente comma pari a 1.256.633.983 euro per l’anno
2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 2 — Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19
- Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare
strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito
ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l’incremento di attivita’ in regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta
intensita’ di cure, rendendo strutturale la risposta all’aumento
significativo della domanda di assistenza in relazione alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo
la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi
operativi di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia
e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di
separazione e sicurezza dei percorsi, e’ resa, altresi’, strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale
incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti
letto per mille abitanti. - Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con
relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e
ristrutturazione di unita’ di area medica, prevedendo che tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita’ di cure. In relazione
all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita’ di
immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante
integrazione delle singole postazioni con la necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le
risorse umane programmate a legislazione vigente. - Allo scopo di fronteggiare l’emergenza pandemica, e comunque
fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo
massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna
delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma. - Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato
unita’ assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal
COVID-19, nell’ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a
consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e
assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con
l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. - Le regioni e le province autonome sono autorizzate a
implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per
l’operativita’ di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province
autonome possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A
tal fine, il limite di spesa regionale per l’anno 2020 e’ riportato
nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all’Allegato C, che
forma parte integrante del presente decreto. - Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “destinate alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “da destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; dopo le
parole “del personale del comparto sanita’” sono inserite le
seguenti: “nonche’, per la restante parte, i relativi fondi
incentivanti”; dopo le parole: “in deroga all’articolo 23, comma 2
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75” sono inserite le
seguenti: “e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia di spesa di personale”;
b) all’articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le
parole: “Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie
risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando
l’equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della
provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al
comma 1, ivi incluse le indennita’ previste dall’articolo 86, comma
6, del CCNL 2016–2018 del 21 maggio 2018”. - Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del
presente articolo e per le finalita’ di cui all’articolo 2-bis, commi
1, lettera a) e 5, e all’ articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l’anno 2020, anche in deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della
tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del
presente decreto. All’onere di 240.975.000 euro si provvede a valere
sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unita’ di
personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da
assumere o gia’ assunte, ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita’ di cui ai commi 1
e 5, secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale nel limite massimo di 347.060.000
euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere
dall’anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all’allegato C, che forma parte integrante del
presente decreto. - Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al
Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta
giorni dalla ricezione. E’ ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o
la provincia autonoma da’ riscontro entro i successivi dieci giorni,
durante i quali il termine di approvazione e’ sospeso. Decorso il
termine di cui al primo periodo, senza l’adozione di un provvedimento
negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e’
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome. - Per l’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del
presente articolo, per l’anno 2020 e’ autorizzata la spesa
complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal
fine e’ istituito per l’anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l’importo di 1.467.491.667
euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle
attrezzature per posto letto, dei pronto soccorso e dei mezzi di
trasporto, a decorrere dall’anno 2021 all’onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. - Per l’attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche’ al
fine di integrare le risorse per le finalita’ di cui al comma 6,
lettera a), per l’anno 2020 e’ autorizzata la spesa complessiva di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e’
corrispondentemente incrementato per pari importo, per l’anno 2020,
il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente
comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2020
e per gli importi indicati nell’Allegato C, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome e
gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla
rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020 nell’apposito
centro di costo “COV-20”, di cui all’art. 18 del decreto legge 18 del
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. A
decorrere dall’anno 2021, all’onere pari a 347.060.000 euro, relativo
alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l’anno di riferimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. - A seguito dell’approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata
l’urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all’anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita’
speciale intestata al Commissario straordinario per l’attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di
1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la
Tabella di cui all’Allegato D, e di 54.346.667 euro per le strutture
movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario Straordinario
procedera’, nell’ambito dei poteri conferitigli dall’articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani,
garantendo la massima tempestivita’ e l’omogeneita’ territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. - Per l’attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo’ delegare l’esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia
autonoma che agisce conseguentemente in qualita’ di commissario
delegato. L’incarico di commissario delegato per l’attuazione del
piano di cui al comma 1 e’ svolto a titolo gratuito, nel rispetto
delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal
Commissario straordinario. - Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le
finalita’ di cui al presente articolo possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche’, sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli
obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende
assolto con l’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente
alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di
attivita’ presso il comune competente. - La proprieta’ delle opere realizzate dal Commissario e’ delle
aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia’ provveduto in tutto o in
parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e’ autorizzato a finanziarle a valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse” - Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 di
euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 3 — Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
- All’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere
conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente
all’ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione
per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa
definizione dell’accordo di cui al settimo periodo dell’articolo 1,
comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del
perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei
casi di cui al precedente periodo, l’accordo tiene conto delle
eventuali e particolari esigenze di recupero, all’interno della
ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita’
formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita’ svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e’
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento
del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano
iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a
percepire il trattamento economico previsto dal contratto di
formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all’attivita’ lavorativa svolta.”.
Art. 4 — Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19
- Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19,
limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga
al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all’articolo 8-sexies,
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le
regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province
autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture
inserite nei piani adottati in attuazione dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione
di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza
COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento
tariffario per le attivita’ rese a pazienti COVID. Il riconoscimento
avviene in sede di rinegoziazione per l’anno 2020 degli accordi e dei
contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per le finalita’ emergenziali previste dai
predetti piani. - Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita’ di
determinazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento
tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita’
con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno
2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3,
comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. - La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi
correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza
COVID-19 e l’incremento tariffario per le attivita’ rese a pazienti
COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono
riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo
19, lettera c), della legge n. 23 giugno 2011, n. 118,
compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno
2020. - Nella vigenza dell’accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli
enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori
privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita
rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo,
su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente
articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi
corrisposti o comunque dovuti per l’anno 2020. - Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di
apposito budget per l’anno 2020 e che vedono altresi’ una temporanea
sospensione delle attivita’ ordinarie in funzione anche di quanto
previsto dall’articolo 5-sexies, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e
salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli
erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di
attivita’ riconosciuto nell’ambito degli accordi e dei contratti di
cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 stipulati per il 2020. - L’articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e’
abrogato.
Art. 5 — Incremento delle borse di studio degli specializzandi
- Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione
specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e’ autorizzata l’ulteriore spesa
di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale
fine, e’ corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 6 — Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore
informatico in ragione dell’emergenza da COVID-19
- In considerazione delle funzioni che e’ chiamato ad assolvere
per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell’individuazione
quale soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le
riduzioni di spesa di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Art. 7 — Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione
- Il Ministero della salute, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,
in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie, nonche’ di programmazione tecnico
sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento,
monitoraggio dell’attivita’ tecnico sanitaria regionale, puo’
trattare, ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli
assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario
nazionale, nonche’ dati reddituali riferiti all’interessato e al suo
nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive
dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo
le modalita’ di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre
2016, n. 262. - Con decreto del Ministro della salute, avente natura
regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali,
anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all’articolo
9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili, le modalita’ di acquisizione dei dati dai
sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati,
nonche’ i tempi di conservazione dei dati trattati.
Art. 8 — Proroga validita’ delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A
- Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia’ in
trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a
prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e
RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di
monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla
provincia autonoma competente una modalita’ di erogazione attraverso
la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il
piu’ possibile esteso, la validita’ della ricetta e’ prorogata per
una durata massima di ulteriori 30 giorni. - Per i pazienti gia’ in trattamento con i medicinali di cui al
comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita’ e’
prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. - Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello
specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validita’ della ricetta e’
estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6
pezzi per ricetta, necessari a coprire l’intervallo temporale di 60
giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le
disposizioni piu’ favorevoli gia’ previste, tra cui quelle per le
patologie croniche e per le malattie rare, di cui all’articolo 26 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto
2014, n.114. - La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo
non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento
della patologia di base o un’intolleranza o nel caso in cui il
trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio
di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere
contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le
indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. - Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche
ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione
medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non
sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e
distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.
Art. 9 — Proroga piani terapeutici
- I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili,
dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per
incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per
la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie
respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia
ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano
procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi
piani terapeutici.
Art. 10 — Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27
- Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22-bis, comma 1, le parole: “di medici, personale
infermieristico” sono sostituite dalle seguenti: “degli esercenti le
professioni sanitarie”; la rubrica e’ sostituita dalla seguente:
“Iniziativa di solidarieta’ in favore dei famigliari degli esercenti
le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.”;
b) all’articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “e
socio — sanitario” sono aggiunte le seguenti: “e nei Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale”. - All’articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall’articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e’ sostituita dalla
seguente:
d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad
uso civile ed industriale, nonche’ dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato
elettronico, non piu’ commercializzati o non idonei alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
non ne modificano l’idoneita’ all’utilizzo o per altri motivi
similari;”.
Art. 11 — Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico
- All’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “l’assistito” sono inserite le
seguenti: “, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del
Servizio sanitario nazionale”;
b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: “comma 7”, sono
aggiunte le seguenti: “ovvero tramite il Portale nazionale di cui al
comma 15-ter”;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: “Il FSE e’ alimentato con
i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in
maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la
finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni
sanitarie che prendono in cura l’assistito sia nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali
sia al di fuori degli stessi, nonche’, su iniziativa dell’assistito,
con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE
aggiorna contestualmente anche l’indice di cui al comma 15-ter.”;
d) il comma 3-bis e’ abrogato;
e) al comma 4, dopo la parola “regionali”, sono inserite le
seguenti: “e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie” e, dopo
le parole “l’assistito”, sono aggiunte le seguenti: “secondo le
modalita’ di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da
parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche’ nel rispetto
delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7”;
f) al comma 15-ter, punto 3), sono apportate le seguenti
modificazioni:
— dopo le parole “per la trasmissione telematica”, sono inserite le
seguenti: “, la codifica e la firma remota”;
— le parole: “alimentazione e consultazione” sono sostituite con le
seguenti: “alimentazione, consultazione e conservazione, di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;
g) al comma 15-ter, dopo il punto 4), sono aggiunti i seguenti:
“4-bis) l’istituzione dell’Anagrafe Nazionale dei consensi e
relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA,
comprensiva delle informazioni relative all’eventuale soggetto
delegato dall’assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita’ e delle misure di sicurezza stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal
decreto di cui al punto 3) del presente comma;
4-ter) la realizzazione dell’Indice Nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti in ANA, al fine di
assicurare in interoperabilita’ le funzioni del FSE, secondo le
modalita’ e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
punto 3) del presente comma;
4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le
modalita’ e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al
punto 3) del presente comma, anche attraverso l’interconnessione con
i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per
consentire, tramite le funzioni dell’Indice Nazionale, l’accesso on
line al FSE da parte dell’assistito e degli operatori sanitari
autorizzati, secondo modalita’ determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e’ fornito in modalita’ aggregata, secondo quanto disposto
dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell’Agenzia per l’Italia
Digitale.”;
h) al comma 15-septies, dopo le parole: “di farmaceutica” sono
inserite le seguenti: “, comprensivi dei relativi piani terapeutici,
“ e dopo le parole: “specialistica a carico del Servizio sanitario
nazionale,” sono aggiunte le seguenti: “nonche’ le ricette e le
prestazioni erogate non a carico del SSN,” e, dopo la parola
“integrativa”, sono aggiunte le seguenti: “, nonche’ i dati di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo
referto, secondo le modalita’ stabilite, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al punto 3)
del comma 15-ter, che individuera’ le misure tecniche e organizzative
necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le
liberta’ degli interessati,”;
i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:
“15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del
dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7,
sono pubblicate sul portale del nazionale FSE, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali.
15-nonies. Ai fini dell’alimentazione dei FSE attraverso
l’infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui
al punto 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita’ tecniche
con le quali:
a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di
cui alla legge 1 aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati
relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e
tessuti;
b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i
dati relativi alla situazione vaccinale;
c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia
autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle
prenotazioni.”.
Art. 12 — Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi
- Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni
relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i
medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al
Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze
i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del
regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
e) della dichiarazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. - La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti
interessati all’ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione
cartacea. - Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,
senza registrarli, i dati di cui al comma 1:
a) all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per
le finalita’ di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione
digitale;
b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non
ancora collegati alla ANPR;
c) all’ISTAT. - Con uno o piu’ decreti del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero
dell’interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le
relative modalita’ tecniche di trasmissione. - Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono allo svolgimento delle attivita’ del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 13 — Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
- In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
della necessita’ e urgenza di disporre di statistiche ufficiali
tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo
nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche
a supporto degli interventi di contrasto all’emergenza sanitaria e di
quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi
dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell’articolo 89 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, nonche’ dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc)
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), in qualita’ di titolare del trattamento, anche
in contitolarita’ con altri soggetti che fanno parte o partecipano al
Sistema statistico nazionale, che verranno indicati nelle direttive
di cui al comma 2, e’ autorizzato, fino al termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a trattare dati
personali, anche inerenti alle particolari categorie di dati e
relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del
Regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle misure e delle garanzie
individuate nelle direttive di cui al comma 2, per effettuare
rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi statistiche
anche presso gli interessati sul territorio nazionale, volte alla
comprensione della situazione economica, sociale ed epidemiologica
italiana. - I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono
individuati in una o piu’ specifiche direttive del presidente
dell’ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei
dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e delle Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale,
di cui all’allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche’ del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. - Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici
scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le
misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta’ degli interessati, le fonti amministrative utilizzate,
anche mediante tecniche di integrazione, e i tempi di conservazione. - L’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma
sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in
maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale
dell’ISTAT. - I dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche di cui al
presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta
l’identificazione diretta delle unita’ statistiche, possono essere
comunicati, per finalita’ scientifiche, ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita’ ivi previste, nonche’ ai soggetti che
fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo
quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del
Sistema statistico nazionale, di cui all’allegato A4 del medesimo
decreto legislativo, nonche’ del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. La diffusione dei dati trattati nell’ambito delle
indagini statistiche di cui al presente articolo e’ autorizzata solo
in forma anonima e aggregata. - L’ISTAT fa fronte alle attivita’ di cui al presente articolo con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 14 — Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita’
speciali
- In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, per l’anno 2020, il fondo di cui
all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e’
incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.000
milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del
commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull’apposita contabilita’
speciale ad esso intestata. - In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse
all’evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo,
le risorse di cui comma 1, a seguito di apposito monitoraggio
effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero
dell’economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto
del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo
della protezione civile e del Commissario straordinario di cui
all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. La rimodulazione
puo’ disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita’ speciale
di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri — Dipartimento della Protezione civile. - Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell’articolo 265. - I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da
quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio
2020 per il COVID-19, gia’ dichiarati ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita’ speciali
di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del
2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu’ prorogabili ai
sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.
Alle attivita’ connesse alle proroghe di cui al presente comma si
provvede nell’ambito delle risorse gia’ stanziate a legislazione
vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal
presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 15 — Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile
- Al fine di garantire adeguate risorse da destinare
all’assistenza delle persone piu’ vulnerabili e alla ricostruzione
del tessuto sociale deteriorato dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui
all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e’ incrementato di
20 milioni di euro per l’anno 2020. - Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si
provvede ai sensi dell’articolo 265. - Per le attivita’ di volontariato svolte in mesi per i quali sia
percepita l’indennita’ di cui all’articolo 84, comma 1 o agli
articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori
autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di
contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver
svolto attivita’ lavorativa e percepiscono le suddette indennita’.
Art. 16 — Misure straordinarie di accoglienza
- I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di
cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per
l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo
restando quanto previsto dal decreto-legislativo 18 agosto 2015, n.
142, e successive modificazioni, in materia di servizi per
l’accoglienza. All’attuazione del presente comma, si provvede senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse
disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell’interno.
Art. 17 — Modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- All’articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo le parole “del presente articolo” sono inserite le seguenti “e
per l’acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta’,
da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di
cui all’articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi
dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630
del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare “.
Art. 18 — Utilizzo delle donazioni
- All’articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modifiche:
“a) dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:
“2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo’ destinare
somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei
conti correnti bancari di cui all’articolo 99, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese
connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei
dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,
dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte
del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.”
b) al comma 3, dopo le parole “aziende, agenzie,” sono inserite le
seguenti: “regioni e province autonome e loro enti, societa’ e
fondazioni,”
c) al comma 5, dopo le parole “per la quale e’” e’ aggiunta la
seguente: “anche”. - Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia’ disposte
ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei
citati conti correnti.
Art. 19 — Funzionamento e potenziamento della Sanita’ militare
- Per le finalita’ di cui all’articolo 7, del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia
di modalita’, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico
ed economico, per l’anno 2020 e’ autorizzato l’arruolamento
eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare,
dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri in servizio
temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle
misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado
corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica
militare e 10 dell’Arma dei carabinieri;
b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di
cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare. - Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da
parte della Direzione generale del personale militare sul portale
on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e
gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. - I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo
nonche’ quelli prestati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2020, costituiscono titolo di merito da
valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale
militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle
Forze armate. - Per l’attuazione del comma 1 e’ autorizzata la spesa di euro
4.682.845 per l’anno 2020 e euro3.962.407 per l’anno 2021 - Allo scopo di sostenere le attivita’ e l’ulteriore potenziamento
dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9, del decreto
legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ autorizzata la spesa di euro
84.132.000 per l’anno 2020. - Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per
l’anno 2020 e 3.241.969 per l’anno 2021, si provvede, quanto a
88.814.845 euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 265 e, quanto
a 3.962.407 per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020–2022, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
Art. 20 — Misure per la funzionalita’ delle Forze armate — personale sanitario e delle sale operative
- Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e
paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori
compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
e’ autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa complessiva di
euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario. - Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 21 — Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente
- Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 2204-bis, e’ inserito il seguente:
“Art. 2204-ter. — (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata)
1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020,
2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento
della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1,
possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche
previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di
appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento
della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente
rinnovabile solo per una volta.
2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale,
di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022
partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente,
possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche
previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati,
al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario
al completamento dell’iter concorsuale.”.
b) dopo l’articolo 2197-ter e’ inserito il seguente:
“Art. 2197-ter.1.
(Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli)
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e
nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata,
come determinate per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo 2207, e’
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta
con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso
per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell’Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell’Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e’ riservato al personale in
servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta’, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa
abilitazione professionale;
b) non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari
piu’ gravi della consegna.
3. Le modalita’ di svolgimento del concorso, compresi la tipologia
e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della
formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.”.
Art. 22 — Misure per la funzionalita’ delle Forze armate — Operazione “Strade sicure”
- Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l’incremento delle 253 unita’ di personale di cui all’articolo
74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ ulteriormente
prorogato fino al 31 luglio 2020;
b) l’intero contingente di cui all’articolo 74-ter, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e’ integrato di ulteriori 500
unita’ dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020. - Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e’
autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro
9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni
di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri
connessi all’impiego del personale. - Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell’articolo 265.
Art. 23 — Ulteriori misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino
al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione
del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai
prefetti territorialmente competenti, e’ autorizzata, per l’anno
2020, l’ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle
prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di
polizia, nonche’ di euro 111.329.528 per la corresponsione
dell’indennita’ di ordine pubblico. - In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al
31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di
disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi
in uso alle medesime Forze, nonche’ di assicurare l’adeguato
rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e
dell’equipaggiamento operativo e sanitario d’emergenza, e’
autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 37.600.640. - Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei
compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del
personale impiegato, e’ autorizzata, per l’anno 2020, la spesa
complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento
delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per
attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto
del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione
individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione
collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. - Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento
dei compiti demandati al Ministero dell’interno, anche
nell’articolazione territoriale delle Prefetture — U.t.G., in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e’ autorizzata,
per l’anno 2020, l’ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro
838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario,
euro 750.000 per spese sanitarie, di pulizia e per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di
prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per
videoconferenze e altri materiali. - Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a
euro 167.883.445 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo
265. - L’autorizzazione di cui al comma 301, dell’articolo 1, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all’invio, da parte del
Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e’ prorogata
per gli anni 2021–2023, per un importo di spesa massima di 500 mila
euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021–2023. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020–2022, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’interno. - Il Ministero dell’interno e’ autorizzato, nel limite di euro
220.000 annui, per il biennio 2020–2021, a sottoscrivere un’apposita
polizza assicurativa in favore del personale appartenente
all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese
mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri
dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. - Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, pari a euro
220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell’Interno.